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Legge Ordinaria n. 47 del 16/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 26 febbraio 1987 n. 47)
Attuazione della direttiva CEE n. 85/10, che modifica la direttiva CEE n. 75/106, relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il secondo comma dell'articolo  4  del  decreto-legge  3  luglio
1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  agosto
1976, n. 614, nel testo risultante  dalle  modifiche  introdotte  con
l'articolo 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  23  agosto
1982, n. 825, e' sostituito dal seguente: 
  "I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso  contenenti  uno  dei
liquidi  di  cui  al  numero  1,  lettere  a)  e  b),  della  tabella
dell'allegato  I  possono  essere  liberamente  immessi  sul  mercato
soltanto se i loro volumi nominali corrispondono  a  quelli  indicati
nella stessa tabella per  tali  liquidi,  secondo  le  modalita'  ivi
specificate". 
  2. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio  1976,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 
614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982,  n.  825,
e' abrogato. 
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il  testo  dell'art.  4  del D.L. n. 451/1976 (Attuazione
          delle  direttive  del  consiglio delle Comunita' europee n.
          75/106/CEE  relativa  al  precondizionamento  in  volume di
          alcuni  liquidi  in  imballaggi preconfezionati e n. 75/107
          relativa  alle bottiglie impiegate come recipienti-misura),
          come  modificato dall'art. 4 del D.P.R. n. 825/1982 (per il
          titolo si veda la nota all'art. 3) e dal presente articolo,
          e' il seguente:
            "Art.  4.  - Ferma restando la possibilita' dei controlli
          metrologici  previsti dal presente decreto, i preimballaggi
          CEE possono essere liberamente immessi sul mercato per quel
          che  concerne  la  determinazione  dei  volumi,  i relativi
          metodi di controllo impiegati, o i volumi nominali, qualora
          questi  ultimi  siano  compresi  tra  quelli indicati nella
          tabella  dell'allegato  I  in  corrispondenza  ai  prodotti
          contenuti e secondo le modalita' ivi specificate.
            I  preimballaggi  CEE e quelli di tipo diverso contenenti
          uno  dei liquidi di cui al numero 1, lettere a) e b), della
          tabella  dell'allegato I possono essere liberamente immessi
          sul   mercato   soltanto   se   i   loro   volumi  nominali
          corrispondono  a  quelli  indicati nella stessa tabella per
          tali liquidi, secondo le modalita' ivi specificate.
            Sono  istituiti  contrassegni  di  Stato per i recipienti
          precedentemente  non  consentiti  la  cui  circolazione  e'
          permessa dal primo comma del presente articolo:
              1)  contrassegni  per gli imballaggi preconfezionati da
          0,375  litri e da 1,5 litri contenenti vini aromatizzati al
          prezzo rispettivamente di L. 15 e di L. 45;
              2)  contrassegni  per gli imballaggi preconfezionati da
          0,75  litri e 5 litri contenenti aceto di vino nei due tipi
          fino a 7 gradi e superiori a 7 gradi di acidita', al prezzo
          di L. 3 per il volume nominale di 0,75 litri e L. 16 per il
          volume nominale di 5 litri;
              3)  contrassegni,  per  gli  imballaggi preconfezionati
          contenenti  acquaviti naturali e per liquori da 0,20, 0,35,
          0,375,  0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L.
          25 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 40 per i volumi
          nominali  di  0,35  e  0,375  litri;  L.  55  per il volume
          nominale  di  0,70  litri; L. 145 per il volume nominale di
          2,5 litri e L. 165 per quello di 3 litri;
              4)  contrassegni  per  gli  imballaggi  preconfezionati
          contenenti  acquaviti  di  vinaccia  (grappa)  per i volumi
          nominali  di  0,20,  0,35,  0,375,  0,70,  2,5 e 3 litri al
          prezzo  rispettivamente  di L. 10 per il volume nominale di
          0,20  litri; L. 20 per quelli di 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3
          litri;
              5)  contrassegni  per  gli  imballaggi  preconfezionati
          contenenti  spirito non denaturato per i volumi nominali di
          0,20,   0,35,  0,375,  0,70,  2,5  e  3  litri,  al  prezzo
          rispettivamente  di  L.  75  per il volume nominale di 0,20
          litri;  L.  150  per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 225
          per  il volume nominale di 0,70 litri; L. 750 per il volume
          di 2,5 litri e L. 900 per quello di 3 litri;
              6)  contrassegni  per  gli  imballaggi  preconfezionati
          contenenti  acquaviti  di  cereali  e di canna per i volumi
          nominali  di  0,20,  0,35,  0,375,  0,70, 2,5 e 3 litri, al
          prezzo  rispettivamente  di  L.  100  per il volume di 0,20
          litri; L. 220 per i volumi di 0,3 e 0,375 litri; L. 340 per
          il  volume di 0,70 litri; L. 860 per il volume di 2,5 litri
          e L. 1.060 per quello di 3 litri.
              Le   caratteristiche  dei  suddetti  contrassegni  sono
          stabilite  con  decreto del Ministro per l'agricoltura e le
          foreste   per  quanto  si  riferisce  ai  contrassegni  per
          l'aceto; con decreto del Ministro per le finanze per quanto
          riguarda tutti gli altri".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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