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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio
1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto
1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con
l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 825, e' sostituito dal seguente:
"I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei
liquidi di cui al numero 1, lettere a) e b), della tabella
dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato
soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati
nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalita' ivi
specificate".
2. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n.
614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825,
e' abrogato.
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 451/1976 (Attuazione
delle direttive del consiglio delle Comunita' europee n.
75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di
alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107
relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura),
come modificato dall'art. 4 del D.P.R. n. 825/1982 (per il
titolo si veda la nota all'art. 3) e dal presente articolo,
e' il seguente:
"Art. 4. - Ferma restando la possibilita' dei controlli
metrologici previsti dal presente decreto, i preimballaggi
CEE possono essere liberamente immessi sul mercato per quel
che concerne la determinazione dei volumi, i relativi
metodi di controllo impiegati, o i volumi nominali, qualora
questi ultimi siano compresi tra quelli indicati nella
tabella dell'allegato I in corrispondenza ai prodotti
contenuti e secondo le modalita' ivi specificate.
I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti
uno dei liquidi di cui al numero 1, lettere a) e b), della
tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi
sul mercato soltanto se i loro volumi nominali
corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per
tali liquidi, secondo le modalita' ivi specificate.
Sono istituiti contrassegni di Stato per i recipienti
precedentemente non consentiti la cui circolazione e'
permessa dal primo comma del presente articolo:
1) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da
0,375 litri e da 1,5 litri contenenti vini aromatizzati al
prezzo rispettivamente di L. 15 e di L. 45;
2) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da
0,75 litri e 5 litri contenenti aceto di vino nei due tipi
fino a 7 gradi e superiori a 7 gradi di acidita', al prezzo
di L. 3 per il volume nominale di 0,75 litri e L. 16 per il
volume nominale di 5 litri;
3) contrassegni, per gli imballaggi preconfezionati
contenenti acquaviti naturali e per liquori da 0,20, 0,35,
0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L.
25 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 40 per i volumi
nominali di 0,35 e 0,375 litri; L. 55 per il volume
nominale di 0,70 litri; L. 145 per il volume nominale di
2,5 litri e L. 165 per quello di 3 litri;
4) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati
contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) per i volumi
nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al
prezzo rispettivamente di L. 10 per il volume nominale di
0,20 litri; L. 20 per quelli di 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3
litri;
5) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati
contenenti spirito non denaturato per i volumi nominali di
0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo
rispettivamente di L. 75 per il volume nominale di 0,20
litri; L. 150 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 225
per il volume nominale di 0,70 litri; L. 750 per il volume
di 2,5 litri e L. 900 per quello di 3 litri;
6) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati
contenenti acquaviti di cereali e di canna per i volumi
nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al
prezzo rispettivamente di L. 100 per il volume di 0,20
litri; L. 220 per i volumi di 0,3 e 0,375 litri; L. 340 per
il volume di 0,70 litri; L. 860 per il volume di 2,5 litri
e L. 1.060 per quello di 3 litri.
Le caratteristiche dei suddetti contrassegni sono
stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste per quanto si riferisce ai contrassegni per
l'aceto; con decreto del Ministro per le finanze per quanto
riguarda tutti gli altri".