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Legge Ordinaria n. 470 del 19/11/1987 (Pubblicata nella G. U del 19 novembre 1987 n. 271)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, recante disposizioni
urgenti  in  favore  dei comuni della Valtellina, della Val Formazza,
della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia
settentrionale   e  centrale  colpiti  dalle  eccezionali  avversita'
atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 1. - 1. Gli interventi previsti dal presente decreto, volti
a   fronteggiare  i  danni  derivanti  dalle  eccezionali  avversita'
atmosferiche  dei  mesi  di  luglio,  agosto  e  settembre  1987,  si
applicano:
    a)  nel  loro  complesso  ai  comuni  della Valtellina, dell'Alto
Lario,  della  Val  Brembana,  e  della Val Camonica e delle province
autonome  di Trento e Bolzano, cosi' come individuati dai decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22 luglio 1987 e 27 luglio
1987, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1987 e
n.  175  del  29 luglio 1987, ed ai comuni della Val Formazza-Ossola,
cosi'  come  individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  10 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239
del 13 ottobre 1987;
    b)  limitatamente agli articoli 2, 4, 5, 5-bis, 7 e 11, ai comuni
delle  altre  zone  dell'Italia settentrionale e centrale, cosi' come
individuati  dal  citato  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  10  ottobre 1987. Alla definitiva individuazione dei comuni
predetti  si  provvede  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  emanato su proposta del Ministro per il coordinamento della
protezione  civile,  sentito  il  Consiglio  dei  Ministri,  anche  a
rettifica  ed  integrazione  del  citato  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987.
  2.  Per  far  fronte  agli  interventi urgenti nei comuni di cui al
comma  1  e'  autorizzata  la spesa di lire 990 miliardi a carico del
fondo  per  la  protezione  civile.  A  tal fine il fondo medesimo e'
integrato  della somma di lire 325 miliardi per l'anno 1987 e di lire
665  miliardi per l'anno 1988. Per gli interventi di competenza delle
amministrazioni  dello  Stato  si  applica l'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge  26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.
  3.  Entro  trenta  giorni  dalla  entrata  in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto, le regioni e le province autonome
di  Trento e Bolzano, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro
per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il
quadro  economico  globale  dei  progetti  delle  opere eseguite o da
completare,  nonche'  il  programma degli interventi necessari per il
ritorno   alla   normalita',   riferiti  in  particolare  alle  opere
igieniche,  in  relazione  agli interventi urgenti nelle zone colpite
dalle calamita' di cui al comma 1.
  4.   Entro  i  successivi  quindici  giorni,  il  Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione  civile,  sentiti  il  Consiglio dei
Ministri,  le  regioni interessate e le province autonome di Trento e
Bolzano, provvede alla individuazione, nell'ambito delle somme di cui
al comma 2, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con
la   medesima   procedura   potranno   essere  determinate  eventuali
variazioni compensative.
  5.  Le  provvidenze disposte ai sensi del presente decreto non sono
cumulabili  tra  loro,  ne' con quelle previste ai medesimi titoli da
leggi statali o regionali.
  6.  L'attivita' del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'articolo 9
del   decreto-legge   26   maggio   1984,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' prorogata al 31
dicembre 1988. Il relativo onere, valutato in complessivi 10 miliardi
di lire, e' posto a carico del fondo per la protezione civile.
  7.  Gli  interventi  previsti  dal  presente  decreto sono disposti
nell'attesa  dell'approvazione  di  una  legge  organica,  in  cui si
definiscono  obiettivi,  criteri  e  stanziamenti  finanziari  per la
ricostruzione  della  Valtellina e delle adiacenti zone colpite delle
province  di  Como,  Bergamo  e  Brescia.  In  attuazione della legge
organica,  la  regione  Lombardia, in armonia con le istanze espresse
dagli  enti  locali,  definira'  la  formazione  di  un piano e di un
programma  di  ricostruzione  e  riconversione, anche a completamento
organico  degli  interventi  di  emergenza  affidati  con il presente
decreto. Il piano ed il programma sono mirati alla ricostruzione, con
finalita'   di   sviluppo   economico-sociale   e  di  riassetto  del
territorio,  di  inserimento  dei territori della valle nella realta'
economica  regionale,  di propulsione della produzione industriale ed
agricola,  di sviluppo del turismo, di potenziamento dei servizi e di
incremento   dell'occupazione,   nella  salvaguardia  del  patrimonio
sociale e culturale delle popolazioni, in un quadro di compatibilita'
ambientale  e di sicurezza idrogeologica, in particolare per quel che
riguarda  il  bacino  dell'Adda  e  del  lago  di Como. A tal fine e'
autorizzato,  a  carico  del fondo per la protezione civile, un primo
stanziamento di 5 miliardi di lire a favore della regione Lombardia.
  8.  Al  fine di garantire l'equilibrato intervento di ricostruzione
dell'ecosistema  della  Valtellina, e' costituito presso il Ministero
dell'ambiente   un   comitato  per  l'esame  delle  misure  tecniche,
amministrative   e   finanziarie  ai  fini  della  valutazione  degli
interventi  sotto  il  profilo  ambientale  e della definizione degli
indirizzi  da  adottare  nella  fase  di ricostruzione e sviluppo. Il
comitato  e'  presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per   sua   delega,   dal   Ministro   dell'ambiente  e  composto  da
rappresentanti  dei  Ministeri  dell'ambiente, del tesoro, dei lavori
pubblici,  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  del  Ministro per il
coordinamento  della  protezione  civile,  della  regione Lombardia e
della  provincia  di  Sondrio. Il comitato deve pronunciarsi entro il
termine  di  sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la
valutazione si intende favorevole. Le disposizioni del presente comma
non  si  applicano  agli  interventi  finalizzati  a superare la fase
dell'emergenza,  per tali intendendosi tutti quelli finanziati con le
disponibilita' del fondo per la protezione civile".
    All'articolo 2:
      il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Ai  cittadini  rimasti  invalidi,  deceduti  o dispersi in
conseguenza   delle   eccezionali   avversita'  atmosferiche  di  cui
all'articolo  1, comma 1, e' riconosciuta la qualifica di infortunato
del lavoro";
      dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
      "1-bis.  Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, puo' essere
dichiarata  la morte presunta delle persone scomparse in concomitanza
degli  eventi  calamitosi  senza  che  si  abbiano piu' loro notizie,
quando  sia  decorso  un anno dal 18 luglio 1987, con la procedura di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  5  dicembre  1980,  n. 799,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875";
      al  comma  5,  le  parole: "dalla regione Lombardia alla quale"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "dalle regioni e province autonome
alle quali".
    All'articolo 3:
      al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
      "Le  camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura
cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite
pubblicazioni   di   rettifica   a  favore  di  quanti,  residenti  o
domiciliati  nei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, dimostrino
di  aver  subito  protesti  di  cambiali o vaglia cambiari ricompresi
nella   sospensione   dei  termini  di  cui  al  presente  comma.  Le
pubblicazioni  di  rettifica,  da  effettuarsi gratuitamente, possono
aver  luogo  anche  ad  istanza  di chi abbia richiesto la levata del
protesto".
    All'articolo 4:
      il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.  Nei  comuni di Valdisotto e di Torre S. Maria in provincia
di  Sondrio per le superfici nelle quali, a causa degli eventi di cui
al  comma  1,  si  e'  verificata  la  totale distruzione dei terreni
agricoli  la  cui  coltivabilita'  non  e'  piu' ripristinabile, puo'
essere concesso un indennizzo nelle misure e secondo le modalita' e i
criteri  fissati  dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971,
n.  865,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, concernenti
l'espropriazione  di  terreni  ad utilizzazione agricola. Nel caso di
esercizio  di  tale  facolta'  i terreni passano al demanio comunale.
L'indennizzo  e'  esteso,  alle  scorte  vive  o  morte danneggiate o
distrutte,  secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla regione
Lombardia.  Agli  imprenditori  agricoli  a titolo principale di eta'
superiore a 55 anni che, a causa della totale distruzione dei terreni
agricoli  di  cui  al  presente comma, abbiano perduto l'azienda puo'
essere  altresi'  concessa  un'indennita'  una  tantum  di cessazione
dell'attivita'  agricola,  con  criteri  e  modalita' da determinarsi
dalla regione Lombardia";
      il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3.  Agli  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  ed ai
coltivatori  diretti,  mezzadri, coloni e compartecipanti e' concessa
una  indennita'  compensativa  commisurata  alla effettiva perdita di
reddito,  per  il  periodo  di  mancato sfruttamento dei terreni resi
temporaneamente  non  produttivi  per  effetto degli eventi di cui al
comma  1, fino al ripristino della produttivita' dei terreni medesimi
e  comunque  non oltre il 31 dicembre 1989. L'indennita' di cui sopra
viene  riconosciuta  anche  agli imprenditori non a titolo principale
con la riduzione del 50 per cento";
      il comma 8 e' sostituito dal seguente:
      "8.  Qualora  le alluvioni abbiano depositato materiali sterili
su   terreni   coltivati  e  la  loro  rimozione  comporti  complesse
operazioni  di  ripristino,  la  spesa  per  i relativi interventi e'
assunta a carico dello Stato";
      il comma 11 e' sostituito dal seguente:
      "11.  Qualora,  in  dipendenza dagli eventi alluvionali, derivi
alla  produzione  agricola,  nella  campagna  1987-88, una perdita di
almeno  il  30  per  cento  del prodotto lordo vendibile dell'azienda
rispetto  alla  produzione  media  riferita al triennio precedente al
verificarsi  degli  eventi  di  cui  al comma 1, le aziende agricole,
singole  o  associate,  assuntrici  di  manodopera nonche' le aziende
agricole  coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche sono esonerate
dal   pagamento   dei   contributi  previdenziali,  assistenziali  ed
infortunistici  per i versamenti compresi tra il 19 luglio 1987 ed il
31  ottobre  1988,  previa  presentazione  dell'attestazione  di  cui
all'ultimo  comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838,
e successive modificazioni ed integrazioni";
      al  comma  12,  dopo  le  parole:  "e  dipendenti dalle aziende
agricole con", sono inserite le seguenti: "perdita della";
      il comma 17 e' sostituito dal seguente:
      "17.  L'assegnazione  delle  somme  occorrenti per l'attuazione
degli interventi previsti dal presente articolo viene effettuata alle
regioni  ed  alle  province  autonome  di Trento e Bolzano secondo la
procedura  stabilita  dall'articolo  3,  primo  comma, della legge 15
ottobre 1981, n. 590";
      al  comma  18,  sono  soppresse le parole: ", in relazione alle
occorrenze piu' urgenti,".
    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  5.  - 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane,
alberghiere,  di  servizi,  turistiche  e ricettive, nonche' a quelle
esercenti  servizi  di  trasporto  a  fune,  che  abbiano  impianti o
attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi di cui all'articolo
1  nei  comuni di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, puo' essere
concesso   un   contributo   per  la  riparazione,  ricostituzione  o
ricostruzione  degli  stabilimenti,  dei locali, delle attrezzature e
dei  connessi  insediamenti  strumentali,  compreso  il rinnovo degli
arredi,  pari  al  75  per  cento  del  danno  subito.  Ai fini della
determinazione  del  danno si computa altresi' il valore delle scorte
perite o danneggiate.
    2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano,
competenti  ad attuare le disposizioni di cui al comma 1, determinano
i criteri, le modalita', le priorita' e le procedure per l'erogazione
delle  provvidenze,  ivi  compresi  contributi  aggiuntivi, sino alla
misura  massima del 25 per cento dell'entita' del danno, in relazione
alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale
dell'azienda.
    3.  L'erogazione  dei  contributi  di  cui  ai  commi  1  e  2 e'
subordinata  all'impegno  del  mantenimento dei livelli occupazionali
delle imprese beneficiarie.
    4. Ai beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo,
si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni di cui agli
articoli 23 e 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
    5.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo e' concesso un
contributo  straordinario  di  160  miliardi,  per l'anno finanziario
1987, a favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
nonche'  un contributo straordinario di 20 miliardi, da ripartire fra
i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)".
    Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
    "Art.  5-bis.  - 1. Tutti i contributi erogati dallo Stato, dalle
regioni  e  dalle  province  autonome di Trento e Bolzano a titolo di
sovvenzione,  per  le  finalita'  di  cui  al  presente  decreto, non
concorrono  a  formare  base  imponibile  agli  effetti delle imposte
dirette.
  Art.  5-ter.  -  1.  I  giovani interessati alla chiamata alle armi
negli  anni  1987  e  1988,  purche'  residenti  nei  comuni  di  cui
all'articolo   1,  comma  1,  lettera  a),  prima  delle  eccezionali
calamita'  atmosferiche  dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987,
possono  prestare,  a domanda, il servizio militare di leva, anche se
gia'  arruolati  ed  in  servizio,  nel territorio della provincia di
appartenenza.
  2.  I  giovani  di cui al comma 1 sono utilizzati presso gli uffici
tecnici  delle  amministrazioni  dello  Stato,  delle  regioni, delle
province   autonome   di   Trento  e  Bolzano  o  degli  enti  locali
territoriali  per  coadiuvare  il  personale  di detti enti ed uffici
oltre  che  per  partecipare alla realizzazione di progetti mirati al
ripristino  del territorio, finanziati dallo Stato e dagli altri enti
citati.
  3. I giovani che intendono beneficiare delle disposizioni dei commi
1  e  2  devono  presentare domanda, se gia' alle armi, ai rispettivi
comandi  di  Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari
di appartenenza.
  4.  I  comandi  militari  interessati,  d'accordo  con  i  prefetti
competenti  per  territorio,  definiranno  l'impiego  dei  giovani in
relazione   alle  esigenze  degli  enti  ed  uffici  citati  ed  alle
attitudini dei giovani stessi.
  Art. 5-quater. - 1. A favore delle imprese ubicate nei comuni della
Valtellina,  isolati dalla frana della Val Pola, che commercializzano
prodotti  fabbricati  in luogo verso il restante territorio nazionale
attraverso  la  rete  viaria  della  Confederazione  elvetica, o che,
comunque  ubicate,  distribuiscono  carburante,  gasolio  e nafta per
riscaldamento  nei  comuni  predetti,  e'  corrisposto  un contributo
commisurato  ai  maggiori costi di trasporto effettivamente sostenuti
rispetto  alle  tariffe  di  trasporto  previste dalla legge 6 giugno
1974, n. 298, e relativi decreti ministeriali applicativi.
  2.  Il contributo e' corrisposto per la merce trasportata a partire
dal  18  luglio 1987 e fino al ripristino della viabilita' ordinaria,
limitatamente  ai  beni  per  i  quali  vengono  forniti  i necessari
documenti doganali.
  3.  Le  modalita',  le condizioni e le procedure per l'applicazione
delle  agevolazioni  di cui al presente articolo sono determinate con
decreto  del  Ministro  per il coordinamento della protezione civile.
Alla  liquidazione  del  contributo  provvede  la  regione Lombardia,
previo  accertamento  effettuato da parte di una apposita commissione
tecnica composta da rappresentanti della prefettura, della intendenza
di finanza e della camera di commercio di Sondrio.
  4.  L'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
determinato  in  lire  8 miliardi, e' posto a carico del fondo per la
protezione civile.
  Art.  5-quinquies.  -  1.  Ai  proprietari  di  immobili  ad uso di
residenza  principale siti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera   a),  che  abbiano  subito  danni  a  seguito  degli  eventi
alluvionali oggetto del presente decreto, e' corrisposto:
    a) un indennizzo definitivo pari al 75 per cento del danno subito
in  caso  di possibilita' di ripristino del bene danneggiato eseguito
su autorizzazione comunale;
    b) una somma a titolo di acconto sull'indennizzo definitivo nella
misura  di  lire 5 milioni per ogni vano catastale sino ad un massimo
di lire 50 milioni nel caso di fabbricati distrutti, in attesa che le
regioni  e gli enti interessati definiscano i programmi di intervento
ed i criteri di indennizzo definitivo.
    2.  Gli  indennizzi  di  cui  al  comma  1, lettere a) e b), sono
disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile su
certificazione conforme dei sindaci dei comuni interessati.
    3. L'onere complessivo, valutato in lire 50 miliardi, e' imputato
al fondo per la protezione civile per l'esercizio 1987".
  All'articolo 6:
    il comma 1 e' soppresso.
  All'articolo 7:
    al  comma  1,  dopo  le  parole:  "per  interventi urgenti", sono
inserite le seguenti: "di sistemazione idraulica".
  All'articolo 8:
    al comma 1, sono premessi i seguenti:
   "01. Al fine di garantire l'avvio e lo svolgimento delle attivita'
scolastiche  per  l'anno  1987-1988  nelle  scuole  funzionanti nelle
localita'  della  provincia  di  Sondrio  colpite  dalle  eccezionali
avversita'   atmosferiche   dei   mesi  di  luglio  ed  agosto  1987,
l'amministrazione   della   pubblica  istruzione  e'  autorizzata  ad
adottare  i  necessari  provvedimenti,  anche  in  deroga  alle norme
vigenti,  in  materia  di  costituzione di cattedre o posti orario di
insegnamento e di utilizzazione del personale docente.
    02.  Le  supplenze  annuali  e  temporanee  per l'anno scolastico
1987-1988  nelle  scuole  di  cui  al  comma  1  sono conferite, dopo
l'espletamento  delle  operazioni  di  conferma dei supplenti annuali
dell'anno  scolastico  1986-1987  aventi  titolo  al  mantenimento in
servizio  anche  per  l'anno  scolastico  1987-1988,  con  precedenza
assoluta agli aspiranti residenti nei distretti interessati.
    03. Sono convalidati gli atti ed i provvedimenti gia' adottati ai
fini  e  nelle materie di cui ai commi 01 e 02, in data antecedente a
quella di entrata in vigore del presente decreto".
  All'articolo 9:
    al comma 1, le parole: "concordando le relative modalita' con gli
enti  locali  interessati"  sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa
con   le   regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
interessate,  e  concordando le relative modalita' con gli altri enti
locali".
  L'articolo 10 e' soppresso.
  All'articolo 11:
    al  comma  3,  le parole: "cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi" sono sostituite dalle seguenti:
    "cessioni e prestazioni di cui al comma 1".
  Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
  "Art.  11-bis.  -  1. Le agevolazioni previste dal presente decreto
sono concesse sulla base:
    a)  delle  domande  presentate dagli aventi titolo, rese sotto la
loro  personale responsabilita' e con dichiarazioni di notorieta' per
quanto attiene alla veridicita' degli elementi dichiarati;
    b)  delle  certificazioni rilasciate dal comune di competenza che
attestino  l'effettivita'  della  situazione  dannosa  denunciata, il
tempo  del  suo verificarsi, il rapporto di causalita' fra gli eventi
calamitosi  ai  quali e' riferito il presente decreto e la situazione
di danno rilevante ai fini della sua applicazione.
    2.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e Bolzano ed il
Ministro  per  il coordinamento della protezione civile sono tenuti a
presentare  al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una
relazione sulle spese sostenute in attuazione del presente decreto.
  Art. 11-ter. - 1. Gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1,
lettera  b), si attuano anche nei comuni delle province di Grosseto e
di  Viterbo  e  nel  comune  di  Castellammare  di Stabia, colpiti da
eccezionali  avversita'  atmosferiche.  L'individuazione  dei  comuni
predetti  ha  luogo  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri.
  Per  far  fronte  agli interventi previsti nel presente articolo e'
autorizzata  la  spesa di 100 miliardi di lire a carico del fondo per
la protezione civile".
  L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  12.  -  1.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, determinato in complessive lire 1.410 miliardi, ivi comprese
le  minori  entrate  di  cui  all'articolo  11,  valutate  in  lire 5
miliardi,  si  provvede,  quanto a lire 545 miliardi per l'anno 1987,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   medesimo,   all'uopo   utilizzando  per  lire  150  miliardi
l'accantonamento  "Risoluzione  convenzionale  per  la  costruzione e
l'esercizio  della  tangenziale  di  Napoli",  per  lire  45 miliardi
l'accantonamento     "Incentivi     all'apprendistato     ed     alla
ristrutturazione  del  tempo  di lavoro e fondo per la promozione del
lavoro   giovanile   nel   Mezzogiorno",   per   lire   200  miliardi
l'accantonamento  "Interventi connessi con la realizzazione del Piano
generale  dei  trasporti"  e  per  lire 150 miliardi l'accantonamento
"Ammodernamento  funzionale  e  logistico  del patrimonio immobiliare
adibito ad uso militare compreso quello sanitario"; quanto a lire 305
miliardi  per  l'anno  1988,  mediante  corrispondente  riduzione del
medesimo   stanziamento   iscritto   al   capitolo   9001,   all'uopo
parzialmente  utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo"; quanto
a  lire  560  miliardi  per  lo  stesso  anno 1988, mediante mutui da
contrarre  ai  sensi  del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 7
novembre  1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1983, n. 748, al cui onere di ammortamento, valutato in lire
37  miliardi  per  l'anno  1988  ed  in  lire 64 miliardi a decorrere
dall'anno   1989,   si  provvede  mediante  parziale  utilizzo  della
proiezione  per  gli  anni  medesimi  dell'accantonamento "Difesa del
suolo",  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1987-1989, al
medesimo  capitolo  9001  dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1987.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
  L'articolo 13 e' soppresso.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 novembre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

                              GASPARI,  Ministro per il coordinamento
                                della protezione civile

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  19  settembre  1987,  n. 384, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          219 del 19 settembre 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 4 dicembre 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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