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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, recante disposizioni
urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza,
della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia
settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversita'
atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Gli interventi previsti dal presente decreto, volti
a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversita'
atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, si
applicano:
a) nel loro complesso ai comuni della Valtellina, dell'Alto
Lario, della Val Brembana, e della Val Camonica e delle province
autonome di Trento e Bolzano, cosi' come individuati dai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987 e 27 luglio
1987, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1987 e
n. 175 del 29 luglio 1987, ed ai comuni della Val Formazza-Ossola,
cosi' come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239
del 13 ottobre 1987;
b) limitatamente agli articoli 2, 4, 5, 5-bis, 7 e 11, ai comuni
delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale, cosi' come
individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 ottobre 1987. Alla definitiva individuazione dei comuni
predetti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanato su proposta del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri, anche a
rettifica ed integrazione del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987.
2. Per far fronte agli interventi urgenti nei comuni di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 990 miliardi a carico del
fondo per la protezione civile. A tal fine il fondo medesimo e'
integrato della somma di lire 325 miliardi per l'anno 1987 e di lire
665 miliardi per l'anno 1988. Per gli interventi di competenza delle
amministrazioni dello Stato si applica l'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.
3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro
per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il
quadro economico globale dei progetti delle opere eseguite o da
completare, nonche' il programma degli interventi necessari per il
ritorno alla normalita', riferiti in particolare alle opere
igieniche, in relazione agli interventi urgenti nelle zone colpite
dalle calamita' di cui al comma 1.
4. Entro i successivi quindici giorni, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, sentiti il Consiglio dei
Ministri, le regioni interessate e le province autonome di Trento e
Bolzano, provvede alla individuazione, nell'ambito delle somme di cui
al comma 2, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con
la medesima procedura potranno essere determinate eventuali
variazioni compensative.
5. Le provvidenze disposte ai sensi del presente decreto non sono
cumulabili tra loro, ne' con quelle previste ai medesimi titoli da
leggi statali o regionali.
6. L'attivita' del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'articolo 9
del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' prorogata al 31
dicembre 1988. Il relativo onere, valutato in complessivi 10 miliardi
di lire, e' posto a carico del fondo per la protezione civile.
7. Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti
nell'attesa dell'approvazione di una legge organica, in cui si
definiscono obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la
ricostruzione della Valtellina e delle adiacenti zone colpite delle
province di Como, Bergamo e Brescia. In attuazione della legge
organica, la regione Lombardia, in armonia con le istanze espresse
dagli enti locali, definira' la formazione di un piano e di un
programma di ricostruzione e riconversione, anche a completamento
organico degli interventi di emergenza affidati con il presente
decreto. Il piano ed il programma sono mirati alla ricostruzione, con
finalita' di sviluppo economico-sociale e di riassetto del
territorio, di inserimento dei territori della valle nella realta'
economica regionale, di propulsione della produzione industriale ed
agricola, di sviluppo del turismo, di potenziamento dei servizi e di
incremento dell'occupazione, nella salvaguardia del patrimonio
sociale e culturale delle popolazioni, in un quadro di compatibilita'
ambientale e di sicurezza idrogeologica, in particolare per quel che
riguarda il bacino dell'Adda e del lago di Como. A tal fine e'
autorizzato, a carico del fondo per la protezione civile, un primo
stanziamento di 5 miliardi di lire a favore della regione Lombardia.
8. Al fine di garantire l'equilibrato intervento di ricostruzione
dell'ecosistema della Valtellina, e' costituito presso il Ministero
dell'ambiente un comitato per l'esame delle misure tecniche,
amministrative e finanziarie ai fini della valutazione degli
interventi sotto il profilo ambientale e della definizione degli
indirizzi da adottare nella fase di ricostruzione e sviluppo. Il
comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'ambiente e composto da
rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, del tesoro, dei lavori
pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, della regione Lombardia e
della provincia di Sondrio. Il comitato deve pronunciarsi entro il
termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la
valutazione si intende favorevole. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli interventi finalizzati a superare la fase
dell'emergenza, per tali intendendosi tutti quelli finanziati con le
disponibilita' del fondo per la protezione civile".
All'articolo 2:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in
conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche di cui
all'articolo 1, comma 1, e' riconosciuta la qualifica di infortunato
del lavoro";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, puo' essere
dichiarata la morte presunta delle persone scomparse in concomitanza
degli eventi calamitosi senza che si abbiano piu' loro notizie,
quando sia decorso un anno dal 18 luglio 1987, con la procedura di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875";
al comma 5, le parole: "dalla regione Lombardia alla quale"
sono sostituite dalle seguenti: "dalle regioni e province autonome
alle quali".
All'articolo 3:
al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite
pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o
domiciliati nei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, dimostrino
di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi
nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le
pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono
aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del
protesto".
All'articolo 4:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei comuni di Valdisotto e di Torre S. Maria in provincia
di Sondrio per le superfici nelle quali, a causa degli eventi di cui
al comma 1, si e' verificata la totale distruzione dei terreni
agricoli la cui coltivabilita' non e' piu' ripristinabile, puo'
essere concesso un indennizzo nelle misure e secondo le modalita' e i
criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti
l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola. Nel caso di
esercizio di tale facolta' i terreni passano al demanio comunale.
L'indennizzo e' esteso, alle scorte vive o morte danneggiate o
distrutte, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla regione
Lombardia. Agli imprenditori agricoli a titolo principale di eta'
superiore a 55 anni che, a causa della totale distruzione dei terreni
agricoli di cui al presente comma, abbiano perduto l'azienda puo'
essere altresi' concessa un'indennita' una tantum di cessazione
dell'attivita' agricola, con criteri e modalita' da determinarsi
dalla regione Lombardia";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai
coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti e' concessa
una indennita' compensativa commisurata alla effettiva perdita di
reddito, per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi
temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al
comma 1, fino al ripristino della produttivita' dei terreni medesimi
e comunque non oltre il 31 dicembre 1989. L'indennita' di cui sopra
viene riconosciuta anche agli imprenditori non a titolo principale
con la riduzione del 50 per cento";
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Qualora le alluvioni abbiano depositato materiali sterili
su terreni coltivati e la loro rimozione comporti complesse
operazioni di ripristino, la spesa per i relativi interventi e'
assunta a carico dello Stato";
il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Qualora, in dipendenza dagli eventi alluvionali, derivi
alla produzione agricola, nella campagna 1987-88, una perdita di
almeno il 30 per cento del prodotto lordo vendibile dell'azienda
rispetto alla produzione media riferita al triennio precedente al
verificarsi degli eventi di cui al comma 1, le aziende agricole,
singole o associate, assuntrici di manodopera nonche' le aziende
agricole coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche sono esonerate
dal pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed
infortunistici per i versamenti compresi tra il 19 luglio 1987 ed il
31 ottobre 1988, previa presentazione dell'attestazione di cui
all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838,
e successive modificazioni ed integrazioni";
al comma 12, dopo le parole: "e dipendenti dalle aziende
agricole con", sono inserite le seguenti: "perdita della";
il comma 17 e' sostituito dal seguente:
"17. L'assegnazione delle somme occorrenti per l'attuazione
degli interventi previsti dal presente articolo viene effettuata alle
regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano secondo la
procedura stabilita dall'articolo 3, primo comma, della legge 15
ottobre 1981, n. 590";
al comma 18, sono soppresse le parole: ", in relazione alle
occorrenze piu' urgenti,".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane,
alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonche' a quelle
esercenti servizi di trasporto a fune, che abbiano impianti o
attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi di cui all'articolo
1 nei comuni di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, puo' essere
concesso un contributo per la riparazione, ricostituzione o
ricostruzione degli stabilimenti, dei locali, delle attrezzature e
dei connessi insediamenti strumentali, compreso il rinnovo degli
arredi, pari al 75 per cento del danno subito. Ai fini della
determinazione del danno si computa altresi' il valore delle scorte
perite o danneggiate.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
competenti ad attuare le disposizioni di cui al comma 1, determinano
i criteri, le modalita', le priorita' e le procedure per l'erogazione
delle provvidenze, ivi compresi contributi aggiuntivi, sino alla
misura massima del 25 per cento dell'entita' del danno, in relazione
alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale
dell'azienda.
3. L'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e'
subordinata all'impegno del mantenimento dei livelli occupazionali
delle imprese beneficiarie.
4. Ai beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo,
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 23 e 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' concesso un
contributo straordinario di 160 miliardi, per l'anno finanziario
1987, a favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
nonche' un contributo straordinario di 20 miliardi, da ripartire fra
i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)".
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis. - 1. Tutti i contributi erogati dallo Stato, dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a titolo di
sovvenzione, per le finalita' di cui al presente decreto, non
concorrono a formare base imponibile agli effetti delle imposte
dirette.
Art. 5-ter. - 1. I giovani interessati alla chiamata alle armi
negli anni 1987 e 1988, purche' residenti nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), prima delle eccezionali
calamita' atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987,
possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva, anche se
gia' arruolati ed in servizio, nel territorio della provincia di
appartenenza.
2. I giovani di cui al comma 1 sono utilizzati presso gli uffici
tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle
province autonome di Trento e Bolzano o degli enti locali
territoriali per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici
oltre che per partecipare alla realizzazione di progetti mirati al
ripristino del territorio, finanziati dallo Stato e dagli altri enti
citati.
3. I giovani che intendono beneficiare delle disposizioni dei commi
1 e 2 devono presentare domanda, se gia' alle armi, ai rispettivi
comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari
di appartenenza.
4. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti
competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in
relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle
attitudini dei giovani stessi.
Art. 5-quater. - 1. A favore delle imprese ubicate nei comuni della
Valtellina, isolati dalla frana della Val Pola, che commercializzano
prodotti fabbricati in luogo verso il restante territorio nazionale
attraverso la rete viaria della Confederazione elvetica, o che,
comunque ubicate, distribuiscono carburante, gasolio e nafta per
riscaldamento nei comuni predetti, e' corrisposto un contributo
commisurato ai maggiori costi di trasporto effettivamente sostenuti
rispetto alle tariffe di trasporto previste dalla legge 6 giugno
1974, n. 298, e relativi decreti ministeriali applicativi.
2. Il contributo e' corrisposto per la merce trasportata a partire
dal 18 luglio 1987 e fino al ripristino della viabilita' ordinaria,
limitatamente ai beni per i quali vengono forniti i necessari
documenti doganali.
3. Le modalita', le condizioni e le procedure per l'applicazione
delle agevolazioni di cui al presente articolo sono determinate con
decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Alla liquidazione del contributo provvede la regione Lombardia,
previo accertamento effettuato da parte di una apposita commissione
tecnica composta da rappresentanti della prefettura, della intendenza
di finanza e della camera di commercio di Sondrio.
4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
determinato in lire 8 miliardi, e' posto a carico del fondo per la
protezione civile.
Art. 5-quinquies. - 1. Ai proprietari di immobili ad uso di
residenza principale siti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), che abbiano subito danni a seguito degli eventi
alluvionali oggetto del presente decreto, e' corrisposto:
a) un indennizzo definitivo pari al 75 per cento del danno subito
in caso di possibilita' di ripristino del bene danneggiato eseguito
su autorizzazione comunale;
b) una somma a titolo di acconto sull'indennizzo definitivo nella
misura di lire 5 milioni per ogni vano catastale sino ad un massimo
di lire 50 milioni nel caso di fabbricati distrutti, in attesa che le
regioni e gli enti interessati definiscano i programmi di intervento
ed i criteri di indennizzo definitivo.
2. Gli indennizzi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono
disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile su
certificazione conforme dei sindaci dei comuni interessati.
3. L'onere complessivo, valutato in lire 50 miliardi, e' imputato
al fondo per la protezione civile per l'esercizio 1987".
All'articolo 6:
il comma 1 e' soppresso.
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: "per interventi urgenti", sono
inserite le seguenti: "di sistemazione idraulica".
All'articolo 8:
al comma 1, sono premessi i seguenti:
"01. Al fine di garantire l'avvio e lo svolgimento delle attivita'
scolastiche per l'anno 1987-1988 nelle scuole funzionanti nelle
localita' della provincia di Sondrio colpite dalle eccezionali
avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987,
l'amministrazione della pubblica istruzione e' autorizzata ad
adottare i necessari provvedimenti, anche in deroga alle norme
vigenti, in materia di costituzione di cattedre o posti orario di
insegnamento e di utilizzazione del personale docente.
02. Le supplenze annuali e temporanee per l'anno scolastico
1987-1988 nelle scuole di cui al comma 1 sono conferite, dopo
l'espletamento delle operazioni di conferma dei supplenti annuali
dell'anno scolastico 1986-1987 aventi titolo al mantenimento in
servizio anche per l'anno scolastico 1987-1988, con precedenza
assoluta agli aspiranti residenti nei distretti interessati.
03. Sono convalidati gli atti ed i provvedimenti gia' adottati ai
fini e nelle materie di cui ai commi 01 e 02, in data antecedente a
quella di entrata in vigore del presente decreto".
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: "concordando le relative modalita' con gli
enti locali interessati" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa
con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
interessate, e concordando le relative modalita' con gli altri enti
locali".
L'articolo 10 e' soppresso.
All'articolo 11:
al comma 3, le parole: "cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi" sono sostituite dalle seguenti:
"cessioni e prestazioni di cui al comma 1".
Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
"Art. 11-bis. - 1. Le agevolazioni previste dal presente decreto
sono concesse sulla base:
a) delle domande presentate dagli aventi titolo, rese sotto la
loro personale responsabilita' e con dichiarazioni di notorieta' per
quanto attiene alla veridicita' degli elementi dichiarati;
b) delle certificazioni rilasciate dal comune di competenza che
attestino l'effettivita' della situazione dannosa denunciata, il
tempo del suo verificarsi, il rapporto di causalita' fra gli eventi
calamitosi ai quali e' riferito il presente decreto e la situazione
di danno rilevante ai fini della sua applicazione.
2. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il
Ministro per il coordinamento della protezione civile sono tenuti a
presentare al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una
relazione sulle spese sostenute in attuazione del presente decreto.
Art. 11-ter. - 1. Gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1,
lettera b), si attuano anche nei comuni delle province di Grosseto e
di Viterbo e nel comune di Castellammare di Stabia, colpiti da
eccezionali avversita' atmosferiche. L'individuazione dei comuni
predetti ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri.
Per far fronte agli interventi previsti nel presente articolo e'
autorizzata la spesa di 100 miliardi di lire a carico del fondo per
la protezione civile".
L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, determinato in complessive lire 1.410 miliardi, ivi comprese
le minori entrate di cui all'articolo 11, valutate in lire 5
miliardi, si provvede, quanto a lire 545 miliardi per l'anno 1987,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 150 miliardi
l'accantonamento "Risoluzione convenzionale per la costruzione e
l'esercizio della tangenziale di Napoli", per lire 45 miliardi
l'accantonamento "Incentivi all'apprendistato ed alla
ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del
lavoro giovanile nel Mezzogiorno", per lire 200 miliardi
l'accantonamento "Interventi connessi con la realizzazione del Piano
generale dei trasporti" e per lire 150 miliardi l'accantonamento
"Ammodernamento funzionale e logistico del patrimonio immobiliare
adibito ad uso militare compreso quello sanitario"; quanto a lire 305
miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione del
medesimo stanziamento iscritto al capitolo 9001, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo"; quanto
a lire 560 miliardi per lo stesso anno 1988, mediante mutui da
contrarre ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 7
novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1983, n. 748, al cui onere di ammortamento, valutato in lire
37 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 64 miliardi a decorrere
dall'anno 1989, si provvede mediante parziale utilizzo della
proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Difesa del
suolo", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al
medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1987.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo 13 e' soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 novembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GASPARI, Ministro per il coordinamento
della protezione civile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
219 del 19 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 4 dicembre 1987.