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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, concernente
adattamento della capacita' di produzione della flotta peschereccia
italiana alla possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del
naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a
traino, nonche' interventi urgenti in materia di gestione finanziaria
degli enti portuali, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1:
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Dal 1 gennaio 1987 si applicano le disposizioni
sull'arresto definitivo di cui al titolo VII del regolamento CEE del
Consiglio n. 4028/86 del 18 dicembre 1986";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Alla luce delle previsioni del vigente piano nazionale
della pesca marittima e dell'acquacoltura, adottato con decreto del
Ministro della marina mercantile 14 agosto 1985, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio
1986, piano che mantiene la propria validita' fino all'approvazione
del successivo, sono considerate prioritarie le iniziative
riguardanti la demolizione, l'affondamento a fini di ripopolamento
per zone marine protette, il trasferimento ed il cambio di
destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con
reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica".
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: "di 45 giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "al 31 dicembre 1987".
L'articolo 10 e' soppresso.
L'articolo 11 e' soppresso.
L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. I posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo
del Ministero della marina mercantile comunque vacanti alla data del
1 gennaio 1988 sono destinati, ai sensi dell'articolo 6 della legge
10 luglio 1984, n. 301, ad un unico concorso speciale per esami.
2. I vincitori del concorso saranno nominati primi dirigenti con
decorrenza 1 gennaio 1988".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 102, 22 maggio 1987, n. 200, e 21
luglio 1987, n. 296.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
PRANDINI, Ministro della marina
mercantile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
220 del 21 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 7 dicembre 1987.