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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura
finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi di polizia, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire 765,3 miliardi per l'anno
finanziario 1987, di lire 663,40 miliardi per l'anno finanziario 1988
e di lire 663,45 miliardi per l'anno finanziario 1989 relativa:".
All'articolo 2:
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del
maturato economico dei sovrintendenti principali promossi alla
qualifica di sovrintendente capo dopo il 25 giugno 1982; agli stessi
sono attribuiti due scatti del 2,50 per cento computati sul nuovo
stipendio a decorrere dalla data della promozione";
al comma 11 le parole: "di cui al comma 5 e" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 5 e 7, nonche'";
dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:
"16-bis. I provvedimenti di cessazione dal servizio del personale
della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono
assoggettati al visto di legittimita' da parte degli organi di
controllo in via successiva.
16-ter. Per i dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo
forestale dello Stato, destinatari dell'articolo 3 del decreto-legge
16 settembre 1987, n. 379, i provvedimenti di inquadramento economico
vengono adottati con atto ricognitivo e non sono assoggettati al
visto di legittimita' da parte degli organi di controllo.
16-quater. Nell'attesa del perfezionamento dei provvedimenti
formali di riliquidazione delle pensioni dei dirigenti, gli enti
amministrativi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello
Stato sono autorizzati a corrispondere sulle pensioni provvisorie
acconti in misura pari al 90 per cento delle nuove competenze
spettanti.
16-quinquies. Le direzioni provinciali del Tesoro sono parimenti
autorizzate a corrispondere sulle pensioni definitive i medesimi
acconti sulla base degli atti di inquadramento economico predisposti
dall'Amministrazione della Polizia di Stato e del Corpo forestale
dello Stato";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"22-bis. A tutto il personale della Polizia di Stato e a quello
di cui alla tabella I allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, senza distinzione per il ruolo di
appartenenza, con trattamento stipendiale inferiore a quello
spettante al pari qualifica avente pari o minore anzianita' di
servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito nel tempo lo
stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma si applica
al personale del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale
dello Stato autonomamente e nell'ambito di rispettivi ruoli di
appartenenza".
All'articolo 3:
il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. Nel periodo di servizio di cui al comma 10 non vanno
computati gli anni per i quali il militare e' stato giudicato non
idoneo all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita'
subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio
per motivi disciplinari";
dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:
"18-bis. Al personale della Guardia di finanza competono le
indennita' di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n.
78, secondo misure e modalita' che saranno fissate con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Dette indennita' sono cumulabili, nella misura massima del
50 per cento per quella prevista dall'articolo 4 della legge 23 marzo
1983, n. 78, e nella misura intera per quelle previste dall'articolo
10 della medesima legge, con l'indennita' mensile pensionabile di cui
alla legge 1 aprile 1981, n. 121.
18-ter. Ai fini dell'attribuzione delle indennita' di cui al
comma 18-bis i vice brigadieri, gli appuntati scelti, gli appuntati
ed i finanzieri sono equiparati al sergente maggiore con meno di
quattordici anni di servizio, di cui alla tabella I allegata alla
legge 23 marzo 1983, n. 78.
18-quater. Le indennita' di cui al comma 18-bis sono estese, con
le stesse misure e modalita' fissate con il decreto del Presidente
della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti
di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di
imbarco.
18-quinquies. La legge 27 luglio 1967, n. 631, e' abrogata a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 18-bis.
18-sexies. A decorrere dal 1 luglio 1987 e fino alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui
al comma 18-bis si applicano le disposizioni previste dai commi 19,
20, 21 e 22";
al comma 23, dopo le parole: "si applicano" sono inserite le
seguenti: "a decorrere dal 1 luglio 1987";
dopo il comma 23, e' inserito il seguente:
"23-bis. Nella tabella II - Equiparazione del personale di volo
della Polizia di Stato a quello delle Forze armate - allegata alla
legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono soppresse le note contrassegnate
da asterisco ai quadri A, B, C e D";
il comma 24 e' soppresso.
All'articolo 5:
al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni si applicano, con le stesse modalita', a tutto
il personale in possesso dei requisiti comunque ad esse
corrispondenti e che risulti in servizio presso il centro studi di
Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986";
al comma 4, le parole: "ed in quelle periferiche" sono
sostituite dalle seguenti: "ed in ogni provincia".
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis - 1. I giudizi collegiali adottati dalle commissioni
mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del
personale della difesa e delle forze di polizia nonche' degli altri
dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermita' per
la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 166 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in
sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo
indennizzo.
2. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 163 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai
procedimenti in corso.
Art. 5-ter. - 1. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio delle infermita', lesioni ovvero decessi, si
prescinde nei confronti del personale della Polizia di Stato e del
Corpo forestale dello Stato dal parere del consiglio di
amministrazione ovvero delle commissioni di cui agli articoli 68 e 69
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai procedimenti
tuttora in corso".
All'articolo 6:
i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli
assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi
corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e' attribuito, al compimento di
diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle
forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 800.000
annue lorde. Detto importo e' elevato a L. 1.100.000 al compimento di
ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle
forze di polizia.
2. Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed
ispettori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi
corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, al compimento di diciannove anni di
servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, e'
attribuito un assegno funzionale pensionabile di L. 1.200.000 annue
lorde. Detto importo e' elevato a L. 1.800.000 al compimento di
ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle
forze di polizia.
3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche
equiparate dalla Polizia di Stato e ai gradi corrispondenti delle
forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n.
121, compresi i sottotenenti in servizio permanente effettivo,
provenienti da carriera e ruoli inferiori delle stesse forze di
polizia, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di
servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia e'
attribuito un assegno funzionale annuo lordo nelle seguenti misure:
=====================================================================
19 anni
29 anni
=====================================================================
Sottotenenti s.p.e
L. 1.500.000
L. 2.200.000
Vice commissario
L. 1.500.000
L. 2.000.000
Commissario
L. 1.500.000
L. 2.000.000
Commissario capo
L. 2.000.000
L. 3.600.000
V. questore aggiunto
L. 2.400.000
L. 3.600.000
Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - 1. Al personale della Polizia di Stato in possesso
delle qualifiche di ispettore capo, sovrintendente capo e assistente
capo ed al personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo
degli agenti di custodia con qualifiche equiparate che cessa dal
servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al
servizio o perche' deceduto, sono attribuiti, ai soli fini
pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sei
scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante.
2. Detto beneficio si estende al personale del ruolo dei
commissari e delle restanti qualifiche dei ruoli degli ispettori, dei
sovrintendenti e qualifiche equiparate del Corpo forestale dello
Stato e del Corpo degli agenti di custodia che cessi dal servizio per
gli stessi motivi di cui al comma 1 a condizione che abbia compiuto
trenta anni di servizio effettivamente prestato.
3. Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma
dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti
del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia
si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10
dicembre 1973, n. 804, a condizione che abbiano almeno quattro anni
di anzianita' nelle qualifiche dirigenziali e che cessino dal
servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1.
4. Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto per
il calcolo dell'indennita' di ausiliaria nei confronti dei
destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 19
maggio 1986, n. 224.
5. Al personale della Polizia di Stato, nonche' a quello del
Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione
del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo
52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 1
dicembre 1986, n. 831, si applicano altresi' al personale della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale
dello Stato, sostituendo al Ministro delle finanze rispettivamente il
Ministro dell'interno, il Ministro della difesa di concerto con
quello dell'interno e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto con quello dell'interno, nonche' al Comando generale del
Corpo della guardia di finanza, rispettivamente, il Dipartimento
della pubblica sicurezza, il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri e la Direzione generale dell'economia montana e delle
foreste.
2. Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della
Polizia di Stato, con decreto del Ministro della difesa di concerto
con quello dell'interno per il personale dell'Arma dei carabinieri e
con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto
con quello dell'interno per il personale del Corpo forestale dello
Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate
disposizioni in analogia a quanto disposto dall'articolo 8 della
legge 1 dicembre 1986, n. 831, per il Corpo della guardia di finanza.
3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma 2, i
pareri
degli organi di rappresentanza del personale previsti dai
rispettivi ordinamenti devono essere comunicati rispettivamente al
Dipartimento della pubblica sicurezza, al Comando generale dell'Arma
dei carabinieri e alla Direzione generale dell'economia montana e
delle foreste entro il termine di quindici giorni dalla richiesta,
oltre il quale si intendono acquisiti.
4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono trattenuti sulle
competenze mensili del concessionario e vengono versati in apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero competente per l'accasermamento nella misura
del 20 per cento dell'importo rispettivamente trattenuto, per le
spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno -
Rubrica sicurezza pubblica - nella misura del restante 80 per cento,
per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui al
comma 1.
5. Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui all'articolo
16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, l'utilizzazione degli alloggi
di servizio gratuiti connessi all'incarico non costituisce reddito ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni
dell'articolo 8 della legge 1 dicembre 1986, n. 831".
Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
"Art. 11-bis. - 1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 1
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con le medesime modalita' si
provvede per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il
comandante generale della Guardia di finanza, per il direttore
generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il direttore
generale per l'economia montana e per le foreste".
Art. 11-ter. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la
posizione dei componenti delle citate bande a quella degli
appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.
2. All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della
Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate: la legge 1 marzo 1965, n.
121, e successive modificazioni e integrazioni; la legge 13 luglio
1965, n. 882, e successive modificazioni; l'articolo 63 e la tabella
I/1 e I/3 della legge 10 maggio 1983, n. 212, per quanto attiene ai
militari musicanti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza.
Art. 11-quater. - 1. Per un periodo di sei anni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
competenti uffici amministrativi interni sono autorizzati a
corrispondere al personale delle forze di polizia ad ordinamento
civile, all'atto della cessazione dal servizio, un trattamento
provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da
recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.
2. Per lo stesso periodo i predetti uffici sono autorizzati ad
estendere il trattamento provvisorio anche al coniuge ed agli orfani
minorenni del dipendente deceduto in attivita' di servizio o del
pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del
trattamento provvisorio".
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: "lire 752,5 miliardi" sono sostituite
dalle seguenti: "lire 765,3 miliardi"; dopo le parole: "del presente
decreto per l'anno 1987, al netto" sono inserite le seguenti: "degli
oneri di cui al comma 2-ter, nonche'"; ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Al restante onere di lire 12,8 miliardi si fa
fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1987
ai seguenti capitoli: 2083 dello stato di previsione del Ministero di
grazia e giustizia per lire 1,5 miliardi; 4047, per lire 120 milioni,
e 4007, per lire 180 milioni, dello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste; 2520, per lire 4 miliardi, e 2581,
per lire 3 miliardi, dello stato di previsione del Ministero
dell'interno; 4503, per lire 1 miliardo, 4594, per lire 500 milioni,
4618, per lire 400 milioni, e 4599, per lire 600 milioni, dello stato
di previsione del Ministero della difesa; 3008 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per lire 1,5 miliardi";
al comma 2, le parole: "All'onere di lire 635,5 miliardi
derivante dall'applicazione del presente decreto, per ciascuno degli
anni 1988 e 1989" sono sostituite dalle seguenti: "All'onere di lire
663,40 miliardi per il 1988 e di lire 663,45 miliardi per il 1989,
derivante dall'applicazione del presente decreto"; dopo le parole:
"al netto" sono inserite le seguenti: "degli oneri di cui al comma
2-ter, nonche'"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al
restante onere di lire 27,90 miliardi per il 1988 e di lire 27,95
miliardi per il 1989 si fa fronte mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti per gli anni 1988 e 1989 ai seguenti capitoli:
2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia
per lire 2,2 miliardi annui; 4045 dello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lire 800 milioni per
il 1988 e per lire 850 milioni per il 1989; 2520, per lire 3 miliardi
annui, 2581, per lire 3 miliardi annui, 2627, per lire 900 milioni
annui, 2632, per lire 3 miliardi annui, 2633, per lire 2,5 miliardi
annui, 2644, per lire 1 miliardo annuo, dello stato di previsione del
Ministero dell'interno; 3008 per lire 4 miliardi annui e 3115 per
lire 1,5 miliardi annui dello stato di previsione del Ministero delle
finanze; 4599, per lire 3,5 miliardi annui, 4503, per lire 1,5
miliardi annui, 4601, per lire 1 miliardo annuo, dello stato di
previsione del Ministero della difesa";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per il triennio 1988-1990 la dotazione di competenza dei
capitoli richiamati dai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo
periodo, non puo' essere incrementata in misura superiore al tasso di
inflazione programmato, in sede di relazione previsionale e
programmatica, detratta la somma utilizzata come copertura.
2-ter. Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo
2, comma 7, e dell'articolo 11-bis del presente decreto, valutato in
lire 1.780 milioni in ragione di anno, si provvede mediante
corrispondente riduzione del capitolo 2615 dello stato di previsione
del Ministero dell'interno per il 1987 e dei corrispondenti capitoli
degli anni finanziari successivi. Per il triennio 1988-1990 la
dotazione di competenza del predetto capitolo, detratta la somma
utilizzata come copertura, potra' essere incrementata in misura non
superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione
previsionale e programmatica".
Dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis. - 1. Con decorrenza 1 gennaio 1988, nei confronti del
personale dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale
nonche' di quello destinatario della norma di cui all'articolo 2
della legge 17 aprile 1984, n. 79, la misura oraria dei compensi per
lavoro straordinario e' determinata, nell'ambito degli appositi
stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
2. Con la medesima decorrenza, in relazione alla elevazione della
misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, i limiti massimi
di prestazioni straordinarie autorizzati per l'anno 1987, ivi
compresi quelli stabiliti in applicazione dell'articolo 19, terzo
comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e da altre speciali
disposizioni, sono ridotti in misura tale da evitare che, in
applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo
individualmente raggiungibile per ciascuna qualifica superi quello
precedentemente consentito.
3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 63, quarto comma,
della legge 1 aprile 1981, n. 121".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 101, 22 maggio 1987, n. 199, e 21
luglio 1987, n. 297.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
FANFANI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
220 del 21 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dei
giorni 10 dicembre 1987.