Legge Ordinaria n. 476 del 19/11/1987 (Pubblicata nella G. U del 24 novembre 1987 n. 275)
Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  Al  fine  di  incoraggiare e sostenere attivita' di ricerca, di
informazione  e  di divulgazione culturale e di integrazione sociale,
nonche' per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo
Stato concede contributi:
    a)  alle  persone  giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo
115  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,     come     successivamente    modificato,    escluse    quelle
combattentistiche   e  patriottiche  previste  dal  titolo  II  della
presente legge;
    b)  agli  enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini
di cui al successivo comma 2.
  2.  I  contributi  sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b)
del  comma  1  i  quali,  secondo  gli  scopi previsti dai rispettivi
statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali
concernenti  l'uguaglianza  di  dignita' e di opportunita' e la lotta
contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che,
per  cause  di  eta',  di  deficit psichici, fisici o funzionali o di
specifiche   condizioni  socio-economiche,  siano  in  condizione  di
marginalita' sociale.
  3.  Gli  enti  e  le  associazioni  italiane  che  usufruiscono dei
contributi  di  cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per
fini  di  promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi
di  qualsiasi  altra  prestazione  di  competenza  delle regioni, dei
comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.
 
          AVVERTENZA:

            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.
            Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.

          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
              Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 115 del
          D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art.
          1 della legge 22 luglio 1975, n. 382):
              "Gli  enti  di  cui  all'allegata  tabella  B, compresa
          l'annotazione    finale,    che   abbiano   una   struttura
          associativa,  continuano  a  sussistere  come  enti  morali
          assumendo  la personalita' giuridica di diritto privato con
          il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
          dell'articolo   precedente   e   ad   essi  individualmente
          relativo. Essi conservano la titolarita' dei beni necessari
          allo  svolgimento  delle  attivita' associative, nonche' di
          quelle  derivanti da atti di liberalita' o contributi degli
          associati").
              Il  testo  della  tabella  B,  soprarichiamata,  e'  il
          seguente:
              "TABELLA B:
              1)   Ente   nazionale  per  la  protezione  morale  del
          fanciullo (ENPMF).
              2)  Opera  nazionale  per  l'assistenza agli orfani dei
          sanitari italiani (ONAOSI).
              3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).
              4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani
          (ENAOLI).
              5) Ente nazionale di assistenza alla gente di mare.
              6)  Associazione  nazionale mutilati ed invalidi civili
          (ANMIC).
              7) Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.
              8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).
              9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).
              10)   Istituto   nazionale  "Umberto  e  Margherita  di
          Savoia".
              11) Unione nazionale di assistenza all'infanzia.
              12)  Opera  nazionale  per  l'assistenza agli orfani di
          guerra anormali psichici.
              13)  Casa  militare  "Umberto  I"  per i veterani delle
          guerre nazionali.
              14)  Cassa  per il soccorso e l'assistenza alle vittime
          del delitto.
              15)  Istituto  nazionale  dei ciechi "Vittorio Emanuele
          II" di Firenze.
              16)   Istituto   nazionale   di  beneficenza  "Vittorio
          Emanuele II".
              17)  Fondazione  "Vittorio  Emanuele  III" per orfani e
          figli di ferrovieri.
              18) Istituto postelegrafonici.
              19)   Opera   di  previdenza  e  di  assistenza  per  i
          ferrovieri dello Stato (OPAFS).
              20) Ente nazionale assistenza magistrale.
              21)    Istituto   nazionale   "Giuseppe   Kirner"   per
          l'assistenza ai professori di scuola media.
              22) Fondazione figli degli italiani all'estero.
              23)   Istituto   di  arte  e  mestieri  per  orfani  di
          lavoratori italiani "F.D. Roosvelt".
              24) Opera nazionale per le citta' dei ragazzi.
              25)  Unione  nazionale  per  la  difesa  e l'assistenza
          sociale delle famiglie italiane.
              26) Fondazione "Gerolamo Gaslini".
              27)  Casa  di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe
          Verdi".
              28) Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
              29)  Ente patronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo
          Colosimo", Napoli.
              30)   Associazione  nazionale  famiglie  dei  caduti  e
          dispersi in guerra.
              31)  Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del
          lavoro (ANMIL).
              32)  Associazione  nazionale fra mutilati e invalidi di
          guerra.
              33) Associazione nazionale vittime civile di guerra.
              34) Unione italiani ciechi (UIC).
              35) Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia.
              36)  Ente  nazionale protezione ed assistenza sordomuti
          (ENS).
              37)  Istituto  del  "Nastro  Azzurro"  fra  combattenti
          decorati al valor militare.
              38) Associazione nazionale combattenti e reduci.
              39)   Ente   nazionale   prevenzione  infortuni  (ENPI)
          [estinto con D.P.R. 14 febbraio 1979 (in Gazzetta Ufficiale
          n. 160 del 13 giugno 1979)].
              40) Unione nazionale mutilati per servizio.
              41) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
              42)  Federazione  nazionale  delle  associazioni fra le
          famiglie numerose.
              43)  Associazione  nazionale  per  il  controllo  della
          combustione (ANCC) [estinta con D.P.R. 14 febbraio 1979 (in
          Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 giugno 1979)].
              44) Federazione italiana della caccia.
              45)  Ente  autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la
          valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia,
          Siena e Terni.
              46) Consorzio nazionale produttori canapa.
              47)  Ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione  e della
          trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
              48) Ente nazionale per le Tre Venezie.
              49) Ente nazionale cellulosa e carta.
              50)  Consorzi  per  la  difesa  contro  le malattie e i
          parassiti delle piante coltivate.
              51) Istituti di incremento ippico.
              52) Ente produttori di selvaggina.
              53) Ente mostra mercato dell'artigianato.
              54) Ente italiano della moda.
              55)  Ente  nazionale  artigianato  e  piccola industria
          (ENAPI).
              56) Utenti motori agricoli (UMA).
              57) Opera nazionale combattenti.
              58)  Ente  autonomo  di gestione per le aziende termali
          [soppresso  dal  D.L.  18  agosto  1978, n. 481, convertito
          nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.
              59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.
              60)  Comitato  per  la  difesa  morale  e sociale della
          donna.
              61) Ente nazionale protezione animali (ENPA).
              62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.
            Sono infine da sottoporre al procedimento di cui all'art.
          113  tutti  gli  enti  e  le  casse  che  gestiscono  forme
          obbligatorie  di  previdenza  e  assistenza,  per  la parte
          relativa  alle  attivita'  di  carattere  assistenziale non
          previdenziale.  Sono  altresi'  da  sottoporre  al medesimo
          procedimento  tutte le I.P.A.B. di cui alla legge 17 luglio
          1890,   n.   6972,  anche  se  non  previste  espressamente
          nell'elenco  che  precede  e  che operino nel territorio di
          piu'  regioni,  escluse quelle che svolgano in via precipua
          attivita' di carattere educativo-religioso, accertata dalla
          commissione  tecnica  di  cui  al  precedente art. 113, non
          operando nei loro confronti il trasferimento.
            L'amministrazione per le attivita' assistenziali italiane
          ed  internazionali  (AAI)  e'  soppressa  con  l'art. 2 del
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977,
          concernente  soppressione  di  uffici centrali e periferici
          delle  amministrazioni  statali. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile
          1978,  su  proposta  del  Ministro  per  l'interno e previo
          conforme  parere  della commissione tecnica di cui all'art.
          113,  terzultimo  comma,  sono accertati i beni attinenti a
          funzioni  trasferite  o delegate alle regioni da attribuire
          alle  stesse.  La  commissione  tecnica  esprime il proprio
          parere entro trenta giorni dalla richiesta".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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