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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente
modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio
liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari,
nonche' istituzione di una addizionale straordinaria alla imposta sul
valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di
acconto ai fini delle imposte sui redditi, e' convertito in legge con
le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "lire 32.384" sono sostituite dalle
seguenti: "lire 28.500".
All'articolo 2:
al comma 5, le parole: "sono quintuplicate" sono sostituite
dalle seguenti: "sono raddoppiate".
All'articolo 3:
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle del
precedente articolo 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto".
All'articolo 5:
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 2 risulta
superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui
l'acconto si riferisce, le aziende e gli istituti di credito hanno
diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai
versamenti di acconto del periodo di imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione del sostituto di
imposta.
La somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi
dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi
di cui all'articolo 44 dello stesso decreto".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GAVA, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
223 del 24 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 12 dicembre 1987.