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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Finalita')
1. La cooperazione allo sviluppo e' parte integrante della politica
estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarieta' tra i popoli
e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo,
ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle
convenzioni CEE-ACP.
2. Essa e' finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in
primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza
alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla
conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al
consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita
economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La
cooperazione allo sviluppo deve essere altresi' finalizzata al
miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al
sostegno della promozione della donna.
3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e
attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate
prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati
in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base
pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.
4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi
straordinari destinati a fronteggiare casi di calamita' e situazioni
di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la
sopravvivenza di popolazioni.
5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono
essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare
attivita' di carattere militare.