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Legge Ordinaria n. 507 del 05/12/1987 (Pubblicata nella G. U del 12 dicembre 1987 n. 290)
Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e periti commerciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo  5  dell'ordinamento  della professione di dottore
commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27  ottobre  1953,  n.  1067, e all'articolo 4 dell'ordinamento della
professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  27  ottobre  1953,  n. 1068, sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "Nei  loro  confronti si
applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249
del  codice  di  procedura  civile,  salvo  per  quanto  concerne  le
attivita'  di revisione e certificazione obbligatorie di contabilita'
e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di
societa' od enti".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 dicembre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:

            Il  testo  della  nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo Fine di
          facilitare   la   lettura   delle   disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          NOTE

          Nota all'art. 1:
              Si  trascrivono  i  testi  dell'art.  5  del  D.P.R. n.
          1067/1953  e dell'art. 4 del D.P.R. n. 1068/1953 cosi' come
          integrati dalla presente legge:
              "Art.  5  (Obbligo  del  segreto  professionale).  -  I
          dottori   commercialisti   hanno   l'obbligo   del  segreto
          professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli
          351  e  342 del codice di procedura penale e 249 del codice
          di procedura civile, salvo per quanto concerne le attivita'
          di  revisione e certificazione obbligatorie di contabilita'
          e  di  bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o
          revisore  di societa' od enti" "Art. 4 (Obbligo del segreto
          professionale).   -   I  ragionieri  e  periti  commerciali
          iscritti    nell'albo    hanno    l'obbligo   del   segreto
          professionale.
              Nei  loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342
          del  codice  di  procedura  penale  e  249  del  codice  di
          procedura civile, salvo per quanto concerne le attivita' di
          revisione  e  certificazione obbligatorie di contabilita' e
          di  bilanci  e  quelle  relative alle funzioni di sindaco o
          revisore di societa' od enti".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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