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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1988, il
bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario
1988, secondo gli stati di previsione presentati alle camere e con le
disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.
2. Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini
di competenza in L. 211.779.311.204.000.
3. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre
1964, n. 1333, si fa riferimento al totale complessivo delle spese
correnti e in conto capitale risultanti dal disegno di legge di
bilancio integrato dalla successiva prima nota di variazioni.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio e'
previsto dall'art. 16 della legge n. 468/1978 (Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio) di cui si trascrive, ad ogni buon
fine, l'intero testo:
"Art. 16 (Esercizio provvisorio). - L'esercizio
provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non
per legge e per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi.
Durante l'esercizio provvisorio la gestione del
bilancio e' consentita per tanti dodicesimi della spesa
prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi
dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della
maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa
obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti
frazionati in dodicesimi.
Le limitazioni di cui al comma precedente si intendono
riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di
pagamento".
- L'art. 11 della medesima legge prevede quanto segue:
"Art. 11 (Legge funzionaria). - Al Fine di adeguare le
entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende
autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla
finanza statale, agli obiettivi di politica economica cui
si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale,
il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
delle finanze, presenta al Parlamento, contemporaneamente
al disegno di legge di approvazione del bilancio di
previsione dello Stato, un disegno di "legge finanziaria"
con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a
disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello
Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli
enti che si ricollegano alla finanza statale.
La legge finanziaria indica il livello massimo del
ricorso al mercato Finanziario. Tale ammontare concorre,
con le entrate, a determinare le disponibilita' per la
copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio
annuale.
La legge finanziaria provvede a tradurre in atto la
manovra di bilancio per le entrate e le spese che si
intende perseguire, in coerenza con quanto previsto dal
precedente art. 4".
- Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 544/1948 (Norme in
materia di anticipazioni al Tesoro da parte della Banca
d'Italia) e' il seguente:
"Art. 2. - Ogni qualvolta dalla situazione mensile della
Banca d'Italia risulti che il conto corrente aperto al
Tesoro per il servizio di Tesoreria provinciale abbia
raggiunto uno sbilancio a debito del Tesoro pari al
quindici per cento del complessivo importo degli originari
stati di previsione della spesa effettiva e dei successivi
stati di variazione, la Banca d'Italia e' tenuta a darne
immediata comunicazione al Ministro per il tesoro per i
provvedimenti del caso.
Trascorsi venti giorni dalla comunicazione suddetta senza
che lo sbilancio a debito sia sceso al disotto del quindici
per cento indicato al precedente comma, la Banca d'Italia
non dara' corso a ulteriori prelevamenti sul detto conto
fino a quando, a seguito di incassi di somme di pertinenza
del Tesoro o di versamenti dal medesimo fatti sul conto
stesso, lo sbilancio sia ritornato al disotto del detto
quindici per cento".
L'articolo unico della legge n. 1333/1964 ha cosi'
disposto: "A decorrere dall'anno finanziario 1965 la
percentuale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n.
544, e' ridotta dal 15 per cento al 14 per cento e va
riferita all'ammontare delle spese correnti e di quelle in
conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e dalle
successive variazioni".