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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A completamento degli stanziamenti della legge 12 giugno 1984,
n. 227, e' assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario
di lire 180 miliardi negli anni 1987-1990, in ragione di lire 55, 45,
40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e
1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della
Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, valutati rispettivamente in lire
115 miliardi e in lire 65 miliardi. Alle relative opere si applicano
le disposizioni dell'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. La regione Umbria realizza direttamente, d'intesa con i comuni,
gli interventi di cui al comma 1, garantendo continuita' delle
realizzazioni; puo' avvalersi, se necessario tramite convenzioni del
CNR e suoi istituti, nonche' di universita' ed enti scientifici,
anche al fine di realizzare sistemi di costante monitoraggio e
vigilanza; puo', altresi', delegare attivita' ai comuni di Todi ed
Orvieto.
3. Gli organi tecnici e consultivi delle amministrazioni statali
sono tenuti ad assicurare collaborazione alla realizzazione degli
interventi di cui alla presente legge.
4. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni
1987-1992 per interventi, di competenza del Ministero dei beni
culturali e ambientali, di recupero, restauro, conservazione,
valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonche' dei beni e
delle opere di pertinenza degli stessi, di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 227, in ragione di lire 5, 15, 20 e 20 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che
garantisca continuita' di realizzazioni e completamento delle opere
in corso. Per gli anni successivi al 1990 gli stanziamenti relativi
ai singoli esercizi finanziari sono quantificati con legge
finanziaria.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali e' operato il rinvio. Restano inviariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 227 del 1984 concerne il rifinanziamento
della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il
consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.
- La legge n. 457 del 1978 (Norme per l'edilizia
residenziale) all'art. 59 cosi' dispone:
"Art. 59 (Norme fiscali per gli interventi di recupero).
- Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi
per oggetto gli interventi previsti dall'art. 31 della
presente legge, con esclusione di quelli di cui alla
lettera a) dello stesso articolo, sono soggette all'imposta
sul valore aggiunto con l'aliquota del sei per cento
ridotto al tre per cento qualora gli interventi siano stati
effettuati con il concorso o il contributo dello Stato o di
altri enti pubblici autorizzati per legge.
Le stesse aliquote si applicano alle cessioni di
fabbricati, o porzioni di essi, poste in essere dalle
imprese che hanno effettuato gli interventi di cui al primo
comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche al di fuori delle zone di recupero di cui all'art.
27".