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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Indennita' giornaliera di gravidanza e puerperio
1. Dal 1 gennaio 1988 e' corrisposta alle lavoratrici autonome,
coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti
attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4
luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennita'
giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai
sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali e' operato il rinvio. Restano inviariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 1047/1957 reca estensione
dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai
coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
- La legge n. 463/1959 reca estensione
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro
familiari.
- La legge n. 613/1966 reca estensione
dell'assicurazione obbligatoria per invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita'
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento
degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.