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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine del 31 dicembre 1986 stabilito dal comma 1
dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1985, n. 777, per
l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' differito al 31 dicembre 1988.
2. Nei testi unici sono comprese sia le norme contenute nei decreti
emanati in base alla predetta legge di delegazione sia le norme
relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste
in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ciascun testo unico.
Al fine di attuare il coordinamento sistematico secondo principi
unitari, di adeguare la normativa alle direttive comunitarie, di
eliminare lacune e incertezze interpretative, di migliorarne la
formulazione, di assicurare la corretta applicazione delle norme
tributarie e di prevenire l'inadempimento dell'obbligo tributario,
possono essere apportate alle norme delegate le integrazioni e
correzioni di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 9
ottobre 1971, n. 825; possono altresi' essere apportate sia alle
norme delegate che a quelle recate da leggi ordinarie le
modificazioni necessarie per attuarne il coordinamento sistematico
secondo principi unitari.
3. All'articolo 1, secondo commma, della legge 12 aprile 1984, n.
68, le parole: "al primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "al
terzo comma".
4. La commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' composta da quindici senatori
e quindici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive
Assemblee in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari.
5. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 e' estesa
l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge
9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della
riforma tributaria e' prorogato fino alla data di ricostituzione del
comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno
dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di
legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri di concerto con il Ministro delle finanze, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo
unico, saranno apportate le modificazioni necessarie per inserirvi le
disposizioni legislative pubblicate fino all'anzidetta data di
entrata in vigore; potranno essere emanate inoltre, almeno
quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di
ciascun testo unico, le eventuali disposizioni di attuazione e
transitorie strettamente necessarie all'entrata in vigore della
normativa in essi contenuta; saranno altresi' emanate, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni di attuazione e transitorie strettamente necessarie
all'entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, comprese quelle in materia di accertamento e di
riscossione necessarie fino all'emanazione dei relativi testi unici,
nonche' le disposizioni occorrenti per il miglior coordinamento
sistematico-formale delle norme contenute nel predetto testo unico
delle imposte sui redditi, e per correggere errori materiali.
7. Il Ministro delle finanze provvedera', almeno quarantacinque
giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico,
a impartire le istruzioni necessarie per l'applicazione delle
disposizioni contenute nel testo unico revocando quelle gia'
impartite non compatibili con le predette disposizioni.
8. Fermo restando l'articolo unico, comma 1, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 1985, n. 777, sono abrogati il comma 5
dell'articolo unico della medesima legge 24 dicembre 1985, n. 777, il
quarto comma dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ed
ogni altra disposizione non compatibile con quelle recate dalla
presente legge.
9. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 350 milioni per l'anno 1987 e in lire 350 milioni
per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1987 all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Istituzione di
servizi contabili presso le intendenze di finanza".
10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GAVA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 777/1985 prorogava di un ulteriore anno il
termine, stabilito al 31 dicembre 1985, di cui al primo
comma dell'art. 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68
(Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici
previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n.
825, e successive modificazioni).
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 825/1971 e' il
seguente:
"Art. 17. - Le disposizioni previste dagli articoli
precedenti, salvo quanto stabilito dal n. 3) dell'art. 12,
saranno emanate entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge con uno o piu' decreti aventi
valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per
l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio,
sentito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, il parere, da richiedere non oltre il
quarantacinquesimo giorno precedente detto termine, di una
commissione composta da quindici senatori e quindici
deputati nominati, entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive
Assemblee, ed entreranno in vigore il 1 gennaio 1972.
Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei
princi'pi e criteri direttivi determinati dalla presente
legge e previo parere della commissione di cui al comma
precedente, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti
aventi valore di legge ordinaria fino al 31 dicembre 1972,
e sulle materie indicate dall'art. 11, fino alla scadenza
del termine di cui al comma seguente.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni
previste dal primo comma sentito il parere di una
commissione parlamentare composta da nove senatori e nove
deputati, nominati, su richiesta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive
Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme
emanate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste
in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche
necessarie per il migliore coordinamento delle diverse
disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i
princi'pi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente
legge.
Per l'impianto e la gestione degli uffici necessari per
l'applicazione dei tributi istituiti con la presente legge
e per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 11,
il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare, a
partire dal 1 gennaio 1971 e nei limiti degli stanziamenti
in bilancio per gli anni dal 1971 al 1975, contratti e
convenzioni relativi all'acquisto o all'affitto di locali,
macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed
altri mezzi tecnici, nonche' per le forniture e
somministrazioni di beni e servizi.
In relazione alle esigenze amministrative, organizzative
e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei
tributi istituiti o modificati con la presente legge, e'
autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio
dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato
tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle
dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato di
funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti
pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa,
nel numero massimo di cinquanta unita' di cui non piu' di
venti estranee alla pubblica amministrazione. Le persone
estranee all'amministrazione dello Stato, scelte tra
esperti delle materie giuridiche, amministrative,
economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e di
contabilita' aziendale e di pubbliche relazioni, saranno
incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto
comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del
Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il
tesoro sulla base di quelle correnti nel settorre privato.
Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a
far parte del comitato tecnico, saranno corrisposte
adeguate indennita'.
Saranno stabilite norme particolari per la
organizzazione di corsi di aggiornamento
tecnico-professionale per il personale interessato alla
riforma, e sara' prevista la concessione di una indennita'
temporanea di aggiornamento professionale per il personale
finanziario che, in dipendenza della riforma sara' adibito
a piu' complessi compiti conseguenti alla introduzione
delle nuove tecniche della riforma stessa.
Il reclutamento del personale del Ministero delle
finanze, nell'ambito dei posti disponibili nei ruoli
organici del personale periferico, potra' essere effettuato
anche mediante concorsi indetti su base regionale, con il
vincolo per i vincitori dei concorsi stessi della
permanenza in uffici situati nel territorio della regione
per un periodo di dieci anni.
Per ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, e'
autorizzato lo stanziamento di otto miliardi di lire, da
iscriversi nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze, per l'organizzazione e la gestione
di corsi di informazioni fiscali per i contribuenti, nelle
sedi periferiche dell'amministrazione finanziaria, per
l'azione di divulgazione del nuovo sistema tributario e per
le altre spese di cui ai precedenti commi quinto e sesto.
Agli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno
emanati nell'esercizio della delega si fara' fronte con le
maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei tributi
esistenti e di quelli di nuova istituzione in relazione
all'aumento del reddito nazionale secondo le previsioni del
programma economico nazionale.
Le spese previste dal presente articolo saranno
effettuate anche in deroga alle norme sulla contabilita'
generale dello Stato con esclusione di ogni forma di
gestione fuori bilancio".
- Il testo del secondo comma dell'art. 1 della legge n.
68/1984, quale risulta dalla modifica apportata dalla
presente legge, e' il seguente:
"Le disposizioni relative all'imposta sul valore
aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
all'accertamento delle imposte sui redditi devono essere
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni
prima della data stabilita per la loro entrata in vigore e
la commissione di cui al terzo comma dell'art. 17 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, esprime il suo parere entro
novanta giorni dalla richiesta. Le altre disposizioni
devono essere emanate almeno sessanta giorni prima della
data prevista per la loro entrata in vigore".
- L'art. 1 del R.D. n. 1054/1924, richiamato dal comma
1, secondo periodo, dell'articolo unico della legge n.
777/1985, al n. 3) cosi' recita:
"Art. 1. - Il voto del Consiglio di Stato e' richiesto:
(Omissis);
3) sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi
o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito
per legge;".