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Legge Ordinaria n. 56 del 28/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 3 marzo 1987 n. 51 suppl. ord.)
Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
       (Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego) 
 
  1. Ai fini dell'attuazione della  politica  attiva  dell'impiego  e
della  mobilita'  sono  istituite  le  sezioni  circoscrizionali  per
l'impiego per l'esercizio delle funzioni  ad  esse  attribuite  dalla
presente legge. 
  2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
della commissione  regionale  per  l'impiego,  determina  le  sezioni
circoscrizionali  per   l'impiego   e   ne   definisce   gli   ambiti
territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del  mercato
del lavoro, delle articolazioni degli altri organi  amministrativi  e
dei collegamenti sul territorio. 
  3. Nell'ambito  della  circoscrizione,  il  direttore  dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della
commissione regionale per l'impiego, previo parere della  commissione
circoscrizionale istituita a  norma  del  successivo  comma  5,  puo'
istituire  recapiti  periodici  della  sezione  circoscrizionale  per
l'impiego per l'espletamento anche temporaneo  di  compiti  esecutivi
connessi con il servizio di collocamento. 
  4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione,  che
intendono concludere  un  contratto  di  lavoro  subordinato,  devono
iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale
per l'impiego. Senza  cambiare  la  propria  residenza  essi  possono
trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente,
nella lista di  collocamento  di  altra  circoscrizione,  conservando
l'anzianita' di iscrizione maturata. 
  5.  Presso  ciascuna  sezione  circoscrizionale  e'  istituita   la
commissione circoscrizionale per  l'impiego.  Essa  e'  nominata  dal
direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della   massima
occupazione ed e' composta dal responsabile della sezione o da un suo
delegato, in qualita' di presidente, da  quattro  rappresentanti  dei
lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati
dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative  sul  piano
nazionale. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 
  6. La commissione di cui al comma 5  dura  in  carica  tre  anni  e
svolge le funzioni  attualmente  attribuite  agli  organi  collegiali
locali dall'articolo 26  della  legge  29  aprile  1949,  n.  264,  e
dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  nonche'  quelle
attribuite alle commissioni comunali per il lavoro  a  domicilio,  di
cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877. 
  7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle  direttive  e
dei criteri stabiliti dal Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale e  dalla  commissione  regionale  per  l'impiego,  impartisce
disposizioni alla sezione circoscrizionale  ai  fini  dell'attuazione
delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato  del
lavoro. 
  8. Fino alla istituzione  nei  singoli  ambiti  territoriali  della
nuova  struttura  circoscrizionale  il  servizio   del   collocamento
continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni  esistenti.  In
sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni
circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge. 
  9. Resta fermo quanto disposto  dall'articolo  23  della  legge  29
aprile 1949, n. 264. 
 
          NOTE

          Note all'art. 1, comma 6:
            -   Il   testo  dell'art.  26  della  legge  n.  264/1949
          (Provvedimenti  in  materia  di  avviamento  al lavoro e di
          assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) e'
          il seguente:
            "Art.  26.  -  Il  Ministro per il lavoro e la previdenza
          sociale,  su  proposta  della commissione provinciale, puo'
          autorizzare  il prefetto ad istituire, con proprio decreto,
          presso  le  sezioni  di  collocamento  ed  i  collocatori -
          corrispondenti  od  incaricati  -  una  commissione  per il
          collocamento,  composta  dal dirigente dell'ufficio o da un
          suo  incaricato,  in  qualita'  di presidente, e da quattro
          rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro.
            La commissione dura in carica due anni.
            Essa  esprime pareri sulle materie previste dalle lettere
          a)  e  b)  dell'articolo precedente e sulle altre questioni
          relative  al  collocamento,  sottoposte  al  suo  esame dal
          presidente.
            I   turni   di   lavoro,  previsti  dall'art.  16,  e  la
          graduatoria  delle  precedenze  per l'avviamento al lavoro,
          secondo   le   norme   dell'art.   15  e  le  direttive  di
          applicazione  dettate  dal  Ministero  del  lavoro  e della
          previdenza  sociale e dagli uffici provinciali del lavoro e
          della  massima occupazione, sentite le commissioni centrali
          e  provinciali,  sono stabiliti e periodicamente aggiornati
          dalla   sezione  di  collocamento  o  dal  collocatore,  su
          conforme  proposta  della  commissione  prevista  dal primo
          comma di questo articolo.
            La  sezione  di collocamento o il collocatore non possono
          modificare   i   turni  e  le  graduatorie  proposti  dalla
          commissione,   se   non   in   base  a  decisione  adottata
          dall'ufficio   provinciale   del  lavoro  e  della  massima
          occupazione, sentitala commissione di cui all'art. 25".
            -  Il  testo  dell'art. 33 della legge n. 300/1970 (Norme
          sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita' dei lavoratori,
          della  liberta'  sindacale  e della attivita' sindacale nei
          luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e' il seguente:
            "Art.   33.  (Collocamento).  -  La  commissione  per  il
          collocamento,  di  cui  all'art.  26  della legge 29 aprile
          1949,  n.  264,  e'  costituita obbligatoriamente presso le
          sezioni   zonali,   comunali   e  frazionali  degli  Uffici
          provinciali  del lavoro e della massima occupazione, quando
          ne  facciano  richiesta  le  organizzazioni  sindacali  dei
          lavoratori piu' rappresentative.
            Alla  nomina  della  commissione  provvede  il  direttore
          dell'Officio   provinciale   del  lavoro  e  della  massima
          occupazione,  il  quale, nel richiedere la designazione dei
          rappresentanti  dei  lavoratori,  e  dei  datori di lavoro,
          tiene   conto   del   grado   di  rappresentativita'  delle
          organizzazioni  sindacali  e  assegna loro un termine di 15
          giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
            La  commissione e' presieduta dal dirigente della sezione
          zonale,  comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e
          delibera  a  maggioranza  dei  presenti. In caso di rarita'
          prevale il voto del presidente.
            La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare
          periodicamente   la   graduatoria   delle   precedenze  per
          l'avviamento  al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto
          comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
            Salvo   il  caso  nel  quale  sia  ammessa  la  richiesta
          nominativa,  la  sezione  di collocamento, nella scelta del
          lavoratore  da  avviare  al  lavoro,  deve uniformarsi alla
          graduatoria  di  cui  al  comma precedente, che deve essere
          esposta  al  pubblico  presso  la  sezione  medesima e deve
          essere  aggiornata  ad  ogni  chiusura  dell'ufficio con la
          indicazione degli avviati.
            Devono  altresi'  essere esposte al pubblico le richieste
          numeriche che pervengono dalle ditte.
            La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla
          osta   per   l'avviamento  al  lavoro  ad  accoglimento  di
          richieste  nominative  o  di  quelle di ogni altro tipo che
          siano  disposte  dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei
          casi  di  motivata urgenza, l'avviamento e provvisoriamente
          autorizzato  dalla  sezione  di  collocamento e deve essere
          convalidato  dalla  commissione  di  cui al primo comma del
          presente  articolo  entro  dieci  giorni.  Dei  dinieghi di
          avviamento  al  lavoro per richiesta nominativa deve essere
          data  motivazione  scritta  su  apposito verbale in duplice
          copia,  una  da  tenere presso la sezione di collocamento e
          l'altra  presso  il  direttore dell'Ufficio provinciale del
          lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente
          trasmessa al datore di lavoro richiedente.
            Nel  caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero
          non  si  pronunci  entro  venti  giorni  dalla  data  della
          comunicazione   di   avviamento,  gli  interessati  possono
          inoltrare  ricorso  al  direttore dell'Ufficio, provinciale
          del  lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme
          parere della commissione di cui all'articolo 25 della legge
          29 aprile 1949, n. 264.
            I  turni  di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29
          aprile  1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in
          nessun caso possono essere modificati dalla sezione.
            Il  direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla
          d'ufficio  i  provvedimenti  di  avviamento e di diniego di
          avviamento  al  lavoro  in contrasto con le disposizioni di
          legge.  Contro  le  decisioni  del  direttore  dell'Ufficio
          provinciale  del  lavoro e' ammesso ricorso al Ministro per
          il lavoro e la previdenza sociale.
            Per  il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale
          e' occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione
          di collocamento competente.
            Ai  datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il
          tramite  degli  uffici  di  collocamento, sono applicate le
          sanzioni previste dall'articolo 38 della presente legge.
            Le  norme  contenute  nella legge 29 aprile 1949, n. 264,
          rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente
          legge".
            -  Il  testo  dell'art.  5 della legge n. 877/1973 (Nuove
          norme per la tutela del lavoro a domicilio) e' il seguente:
            "Art.  5.  - Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e
          della  massima occupazione e' istituita una commissione per
          il controllo del lavoro a domicilio.
            La  commissione  cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento del
          registro  dei  committenti  il  lavoro  a  domicilio  e, su
          proposta   o   segnalazione   del   direttore  dell'ufficio
          provinciale  del  lavoro  e della massima occupazione o del
          capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, puo' disporre
          la iscrizione d'ufficio degli imprenditori inadempienti nel
          registro dei committenti lavoro a domicilio. La commissione
          dispone  l'iscrizione  d'ufficio  nel  registro  di  cui al
          precedente  articolo  4  dei  lavoratori che non vi abbiano
          provveduto,  su  proposta  della  commissione comunale o su
          segnalazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.
            La  commissione  ha,  inoltre,  il compito di accertare e
          studiare  le  condizioni  in  cui  si  svolge  il  lavoro a
          domicilio  e  proporre  all'ufficio  o  all'ispettorato del
          lavoro competente gli opportuni provvedimenti.
            La   commissione,  nominata  con  decreto  del  direttore
          dell'ufficio'   provinciale  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione, e' dallo stesso presieduta ed e' composta:
              a)  dal  capo dell'ispettorato provinciale del lavoro o
          da un suo delegato;
              b)  da  due rappresentanti dei datori di lavoro, da due
          rappresentanti  degli  artigiani e da cinque rappresentanti
          dei  lavoratori  designati  dalle rispettive organizzazioni
          sindacali   che  facciano  parte  del  Consiglio  nazionale
          dell'economia  e  del lavoro, avendo riguardo all'effettiva
          rappresentativita' in sede provinciale;
              c)    da    due   rappresentanti   dell'amministrazione
          provinciale,   eletti   dal   consiglio   provinciale,  con
          rappresentanza della minoranza.
              Avverso    i   provvedimenti   di   iscrizione   e   di
          cancellazione  nel  registro  dei  committenti  il lavoro a
          domicilio e in quello dei lavoratori a domicilio e' ammesso
          ricorso,  entro  il termine di trenta giorni dalla notifica
          della   decisione,   alla   commissione  regionale  di  cui
          all'articolo 6, che decide in via definitiva.
              Le   decisioni   della   commissione   regionale   sono
          notificate  agli  interessati  entro il termine di sessanta
          giorni dalla data del ricorso.
              Presso le sezioni comunali dell'ufficio provinciale del
          lavoro   e   della  massima  occupazione,  sono  costituite
          commissioni  comunali  per il lavoro a domicilio, quando ne
          facciano   richiesta   le   organizzazioni   sindacali  dei
          lavoratori piu' rappresentative.
              La  commissione  comunale,  nominata  con  decreto  del
          direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima occupazione, e' presieduta dal dirigente la sezione
          ed e' composta:
                a) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due
          rappresentanti  degli artigiani, e da cinque rappresentanti
          dei  lavoratori  designati  dalle rispettive organizzazioni
          sindacali   che  facciano  parte  del  Consiglio  nazionale
          dell'economia  e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva
          rappresentativita' in sede comunale; l) dal sindaco o da un
          suo delegato.
                La    commissione   comunale   propone   l'iscrizione
          d'ufficio  di  cui al secondo comma del presente articolo e
          svolge  sul  piano locale i compiti indicati al terzo comma
          del presente articolo.
                I  membri  delle  commissioni  provinciali e comunali
          durano in carica due anni".

          Note all'art. 1, comma 9:
            Il  testo  dell'art.  23  della legge n. 264/1949 (per il
          titolo si veda la nota all'art. 1, comma 6) e' il seguente:
            "Art.  23.  - Ove per soddisfare particolari esigenze del
          lavoro  e  della  produzione sia ravvisata, per determinate
          categorie  di  lavoratori,  la necessita' di organizzare il
          servizio  di  collocamento con carattere interprovinciale o
          nazionale,   o,  per  categorie  specializzate,  con  forme
          particolari,  con  decreto del Presidente della Repubblica,
          su  proposta  del  Ministro  per  il lavoro e la previdenza
          sociale,  sentita  la  commissione  centrale,  puo'  essere
          disposto  che  le  funzioni  previste  dal  titolo II siano
          esercitate  da  uno o piu' degli uffici esistenti per tutto
          il  territorio  nazionale  o  per  il  territorio  di  piu'
          province, ovvero da uffici speciali, funzionamenti sotto il
          controllo  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  e  dei  suoi organi periferici e delle commissioni
          centrali  e  provinciali  previste dagli articoli 1 e 25, e
          secondo le disposizioni di legge".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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