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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego)
1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e
della mobilita' sono istituite le sezioni circoscrizionali per
l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla
presente legge.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
della commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni
circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti
territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato
del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e
dei collegamenti sul territorio.
3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della
commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione
circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, puo'
istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per
l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi
connessi con il servizio di collocamento.
4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che
intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono
iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale
per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono
trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente,
nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando
l'anzianita' di iscrizione maturata.
5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale e' istituita la
commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa e' nominata dal
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione ed e' composta dal responsabile della sezione o da un suo
delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti dei
lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati
dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.
6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e
svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali
locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e
dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' quelle
attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di
cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.
7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e
dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce
disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione
delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del
lavoro.
8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della
nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento
continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. In
sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni
circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
9. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29
aprile 1949, n. 264.
NOTE
Note all'art. 1, comma 6:
- Il testo dell'art. 26 della legge n. 264/1949
(Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di
assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) e'
il seguente:
"Art. 26. - Il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, su proposta della commissione provinciale, puo'
autorizzare il prefetto ad istituire, con proprio decreto,
presso le sezioni di collocamento ed i collocatori -
corrispondenti od incaricati - una commissione per il
collocamento, composta dal dirigente dell'ufficio o da un
suo incaricato, in qualita' di presidente, e da quattro
rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro.
La commissione dura in carica due anni.
Essa esprime pareri sulle materie previste dalle lettere
a) e b) dell'articolo precedente e sulle altre questioni
relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal
presidente.
I turni di lavoro, previsti dall'art. 16, e la
graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro,
secondo le norme dell'art. 15 e le direttive di
applicazione dettate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e dagli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione, sentite le commissioni centrali
e provinciali, sono stabiliti e periodicamente aggiornati
dalla sezione di collocamento o dal collocatore, su
conforme proposta della commissione prevista dal primo
comma di questo articolo.
La sezione di collocamento o il collocatore non possono
modificare i turni e le graduatorie proposti dalla
commissione, se non in base a decisione adottata
dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, sentitala commissione di cui all'art. 25".
- Il testo dell'art. 33 della legge n. 300/1970 (Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,
della liberta' sindacale e della attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e' il seguente:
"Art. 33. (Collocamento). - La commissione per il
collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile
1949, n. 264, e' costituita obbligatoriamente presso le
sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando
ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei
lavoratori piu' rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore
dell'Officio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei
rappresentanti dei lavoratori, e dei datori di lavoro,
tiene conto del grado di rappresentativita' delle
organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15
giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione e' presieduta dal dirigente della sezione
zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e
delibera a maggioranza dei presenti. In caso di rarita'
prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare
periodicamente la graduatoria delle precedenze per
l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto
comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta
nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del
lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla
graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere
esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve
essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la
indicazione degli avviati.
Devono altresi' essere esposte al pubblico le richieste
numeriche che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla
osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di
richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che
siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei
casi di motivata urgenza, l'avviamento e provvisoriamente
autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere
convalidato dalla commissione di cui al primo comma del
presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di
avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere
data motivazione scritta su apposito verbale in duplice
copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e
l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente
trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero
non si pronunci entro venti giorni dalla data della
comunicazione di avviamento, gli interessati possono
inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio, provinciale
del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme
parere della commissione di cui all'articolo 25 della legge
29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29
aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in
nessun caso possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla
d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di
avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di
legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e' ammesso ricorso al Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale
e' occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione
di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il
tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le
sanzioni previste dall'articolo 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264,
rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente
legge".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 877/1973 (Nuove
norme per la tutela del lavoro a domicilio) e' il seguente:
"Art. 5. - Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione e' istituita una commissione per
il controllo del lavoro a domicilio.
La commissione cura la tenuta e l'aggiornamento del
registro dei committenti il lavoro a domicilio e, su
proposta o segnalazione del direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione o del
capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, puo' disporre
la iscrizione d'ufficio degli imprenditori inadempienti nel
registro dei committenti lavoro a domicilio. La commissione
dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro di cui al
precedente articolo 4 dei lavoratori che non vi abbiano
provveduto, su proposta della commissione comunale o su
segnalazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.
La commissione ha, inoltre, il compito di accertare e
studiare le condizioni in cui si svolge il lavoro a
domicilio e proporre all'ufficio o all'ispettorato del
lavoro competente gli opportuni provvedimenti.
La commissione, nominata con decreto del direttore
dell'ufficio' provinciale del lavoro e della massima
occupazione, e' dallo stesso presieduta ed e' composta:
a) dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro o
da un suo delegato;
b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due
rappresentanti degli artigiani e da cinque rappresentanti
dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva
rappresentativita' in sede provinciale;
c) da due rappresentanti dell'amministrazione
provinciale, eletti dal consiglio provinciale, con
rappresentanza della minoranza.
Avverso i provvedimenti di iscrizione e di
cancellazione nel registro dei committenti il lavoro a
domicilio e in quello dei lavoratori a domicilio e' ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica
della decisione, alla commissione regionale di cui
all'articolo 6, che decide in via definitiva.
Le decisioni della commissione regionale sono
notificate agli interessati entro il termine di sessanta
giorni dalla data del ricorso.
Presso le sezioni comunali dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, sono costituite
commissioni comunali per il lavoro a domicilio, quando ne
facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei
lavoratori piu' rappresentative.
La commissione comunale, nominata con decreto del
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, e' presieduta dal dirigente la sezione
ed e' composta:
a) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due
rappresentanti degli artigiani, e da cinque rappresentanti
dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva
rappresentativita' in sede comunale; l) dal sindaco o da un
suo delegato.
La commissione comunale propone l'iscrizione
d'ufficio di cui al secondo comma del presente articolo e
svolge sul piano locale i compiti indicati al terzo comma
del presente articolo.
I membri delle commissioni provinciali e comunali
durano in carica due anni".
Note all'art. 1, comma 9:
Il testo dell'art. 23 della legge n. 264/1949 (per il
titolo si veda la nota all'art. 1, comma 6) e' il seguente:
"Art. 23. - Ove per soddisfare particolari esigenze del
lavoro e della produzione sia ravvisata, per determinate
categorie di lavoratori, la necessita' di organizzare il
servizio di collocamento con carattere interprovinciale o
nazionale, o, per categorie specializzate, con forme
particolari, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentita la commissione centrale, puo' essere
disposto che le funzioni previste dal titolo II siano
esercitate da uno o piu' degli uffici esistenti per tutto
il territorio nazionale o per il territorio di piu'
province, ovvero da uffici speciali, funzionamenti sotto il
controllo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e dei suoi organi periferici e delle commissioni
centrali e provinciali previste dagli articoli 1 e 25, e
secondo le disposizioni di legge".