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Legge Ordinaria n. 59 del 03/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 4 marzo 1987 n. 52)
Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  15, comma 6, lettera c), della
legge  8  luglio  1986,  n.  349,  si applicano altresi' al personale
dipendente di enti pubblici, anche economici, in posizione di comando
presso  l'ufficio  del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo
12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e
integrazioni.
  2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare di
concerto  con  il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del  tesoro,  saranno  individuati  i  criteri  e  le  procedure  per
l'applicazione  delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 15 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, agli inquadramenti di cui al comma 1 del
presente articolo.
 
          NOTE

          Note all'art. 1, comma 1:
            -  Il  comma  6,  lettera e), dell'art. 15 della legge n.
          349/1986  stabilisce che il Ministro dell'ambiente, in sede
          di  prima  applicazione della legge medesima, provvede alla
          copertura  dei  posti  di organico mediante inquadramento a
          domanda  anche  del  personale  di  ruolo  in  posizione di
          comando  presso  l'Ufficio  del  Ministro per l'ecologia ai
          sensi  dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni  (per  l'intero
          testo  dell'art.  15  della legge n. 349/1986 si veda nelle
          note all'art. 9, comma 1).
            -  Il  testo vigente dell'art. 12 della legge n. 887/1984
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 1985) e' il
          seguente:
            "Art.  12.  -  Per  gli  interventi di cui al primo comma
          dell'art.  37  della  legge  27  dicembre  1983, n. 730, e'
          autorizzata,  per  l'anno  1985,  la  spesa  di  lire 1.500
          miliardi,  di  cui  almeno  300  miliardi per iniziative di
          sviluppo  ed  ammodernamento dell'agricoltura e 50 miliardi
          per  la realizzazione di interventi organici finalizzati al
          recupero, al restauro e alla valorizzazione di singoli beni
          monumentali, da realizzarsi ad opera del Ministero dei beni
          culturali e ambientali.
            Per  i medesimi interventi di cui al comma precedente, e'
          altresi' autorizzato il ricorso alla BEI per la contrazione
          di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di
          lire 1.500 miliardi. Detti mutui sono contratti a decorrere
          dal secondo semestre dell'anno 1985.
            Si applicano il terzo e il sesto comma dell'art. 37 della
          legge 27 dicembre 1983, n. 730.
            Almeno 1.100 dei 3.000 miliardi di cui al primo e secondo
          comma   sono   riservati   per   l'esecuzione   o   per  il
          completamento    di   opere   o   impianti   destinati   al
          disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e
          di  loro  consorzi,  che rivestano particolare interesse in
          relazione  all'importanza  sociale  ed  economica dei corpi
          idrici  e  alla  natura  e  gravita'  delle  condizioni  di
          alterazione dei corpi medesimi.
            Le  proposte  delle  regioni,  sulla base delle richieste
          degli  enti interessati, corredate dell'attestato regionale
          di  cui  all'art.  4, comma quinto, della legge 24 dicembre
          1979, n. 650, sono presentate al Comitato interministeriale
          di  cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e su
          tali  proposte  il  Ministro  per  l'ecologia  riferisce al
          Parlamento  entro  novanta giorni dalla loro presentazione,
          al  fine  di acquisire valutazioni utili alla formazione di
          un  programma  organico  di politica ambientale. I relativi
          progetti  sono  approvati  dal  CIPE,  sentito  il Comitato
          predetto   ai  sensi  della  lettera  a)  dell'art.  4  del
          decreto-legge  29 maggio 1984, n. 176, convertito in legge,
          con  modificazioni,  dalla legge 25 luglio 1984, n. 381. Il
          CIPE   delibera  sui  progetti  medesimi  con  composizione
          integrata dal Ministro per l'ecologia, secondo le modalita'
          previste dall'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181.
            Per lo studio dei problemi piu' urgenti dell'inquinamento
          idrico   e   per   il   completamento   della  elaborazione
          progettuale occorrente alla redazione del piano generale di
          risanamento  delle  acque  di  cui  all'art. 1, lettera d),
          della  legge  10  maggio  1976,  n. 319, gia' avviata con i
          fondi  stanziati  dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre
          1981, n. 801, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  5  marzo  1982, n. 62, il Ministro per l'ecologia e'
          autorizzato   a   costituire  commissioni  scientifiche,  a
          stipulare   specifiche   convenzioni   con  istituti  ed  a
          conferire  incarichi  professionali a ditte specializzate o
          ad esperti. Per le relative spese, lo stanziamento del cap.
          6964   dello  stato  di  previsione  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  per  l'anno  finanziario  1985 e'
          incrementato di lire un miliardo.
            Per   l'espletamento   dei  compiti  previsti  dai  commi
          precedenti   il   Ministro  per  l'ecologia  puo'  altresi'
          richiedere,  anche  nominativamente,  alle  amministrazioni
          dello  Stato,  comprese  quelle  ad  ordinamento  autonomo,
          nonche'  agli  enti  pubblici,  il  comando  del  personale
          occorrente  sino  al  numero massimo di 50 unita'. Le spese
          relative    a    detto   personale   rimangono   a   carico
          dell'amministrazione o ente di provenienza".

          Nota all'art. 1, comma 2:
            Per  l'intero  testo dell'art. 15 della legge n. 349/1986
          si veda nelle note all'art. 9, comma 1.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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