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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche agli articoli 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 23 e 29 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1084
1. In attesa del riordino generale dei fondi di previdenza
integrativi, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, sono apportate le
modifiche di cui ai seguenti commi.
2. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Nei limiti e alle condizioni della presente legge il fondo ha lo
scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti
aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti".
3. Il secondo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Presso la gestione del fondo e' costituita una speciale riserva,
il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari
all'importo di una annualita' delle pensioni integrative in corso di
pagamento a tale epoca".
4. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas
quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e
distribuiscono o soltanto distribuiscono gas alla cittadinanza per
usi civili, nonche' quelle gia' tenute ad iscrivere il proprio
personale all'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle
aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1
luglio 1955, n. 638".
5. Il primo comma dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Per il finanziamento delle pensioni integrative, nonche' per le
relative spese di amministrazione, e' dovuto al fondo un contributo
pari al 5,60 per cento a totale carico delle aziende, da calcolarsi
sulla retribuzione globale mensile di cui al successivo articolo 10 e
sulla tredicesima mensilita' percepita dagli iscritti".
6. Il terzo comma dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"La misura del contributo previsto dal primo comma del presente
articolo puo' essere variata con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il parere del Comitato amministratore del fondo, in relazione
al fabbisogno del fondo stesso e alle risultanze di gestione".
7. Il secondo comma dell'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto puo' ottenere,
tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento
integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i
contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se
non fosse stato assente dal servizio".
8. L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione,
riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita' a norma dei contratti
collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei
contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione dovuto dal
fondo, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, commisurati alla
retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato
assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui
all'articolo 11, salvo che i suddetti periodi non siano coperti da
contribuzione figurativa nella predetta assicurazione generale, nel
qual caso i contributi sono dovuti esclusivamente per il trattamento
integrativo".
9. L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a
norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino
nell'ultimo anno di iscrizione al fondo, le aziende sono tenute al
versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di
pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla
retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo
restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11".
10. L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di
aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di
cui alla presente legge quando:
1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' e possano far
valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;
2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, a qualunque eta', dopo almeno cinque anni
di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidita' sia
dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale,
sempreche' la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla
cessazione dal servizio;
3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta', ma cessino
dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianita' secondo
le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria".
11. Il secondo comma dell'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Resta salvo il diritto dell'iscritto, che non ha conseguito il
diritto alla pensione complessiva del fondo, alla pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria secondo le disposizioni che
la disciplinano".
12. L'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
"Agli importi delle pensioni dovute dal fondo si applicano gli
aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in
vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti".
13. Restano acquisite e sono valide a tutti gli effetti le
contribuzioni versate al fondo anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge dalle aziende private del gas produttrici
e distributrici o soltanto distributrici, per atto di concessione
amministrativa, di gas alla cittadinanza per usi civili.
NOTE
Nota all'art. 1:
La legge n. 1084/1971 reca: "Norme sul riordinamento del
Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle
aziende private del gas". Il testo degli articoli 6, 9, 12
e 23, come modificati dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 6 (Ordinamento del Fondo). - Il Fondo istituito
dall'articolo 1 della presente legge e' ordinato in base al
sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
Presso la gestione del fondo e' costituita una speciale
riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve
essere pari all'importo di una annualita' delle pensioni
integrative in corso di pagamento a tale epoca".
"Art. 9 (Finanziamento del Fondo e determinazione del
contributo).
- Per il finanziamento delle pensioni integrative,
nonche' per le relative spese di amministrazione, e' dovuto
al fondo un contributo pari al 5,60 per cento a totale
carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione
globale mensile di cui al successivo articolo 10 e sulla
tredicesima mensilita' percepita dagli iscritti.
Il contributo di cui al comma precedente e' dovuto
altresi' sull'indennita' corrisposta agli iscritti in
sostituzione del periodo di preavviso, previsto dai
contratti collettivi di categoria, in caso di morte, e'
soggetta a contributo soltanto la quota di indennita'
sostitutiva del preavviso corrispondente al periodo
compreso tra l'effettiva cessazione dal servizio
dell'iscritto e la data del decesso.
La misura del contributo previsto dal primo comma del
presente articolo puo' essere variata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato
amministratore del fondo, in relazione al fabbisogno del
fondo stesso e alle risultanze di gestione.
Il Fondo e' arche alimentato dagli interessi sulle
disponibilita' di esso, da donazioni, lasciti e da
qualsiasi altro provento spettante per qualsiasi titolo,
comprese le multe e le ammende".
"Art. 12 (Assenze dal servizio contrattualmente non
riconosciute utili). - L'iscrizione al fondo e' sospesa
durante i periodi di assenza dal servizio senza
retribuzione, non riconosciuti utili agli effetti
dell'anzianita' a norma dei contratti collettivi di
categoria.
Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto puo'
ottenere, tuttavia, di versare a proprio carico, sia per il
trattamento integrativo di pensione, sia per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, i contributi calcolati sulla
retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato
assente dal servizio.
L'iscritto che si avvalga della facolta' prevista dal
presente articolo, deve proporre domanda al Fondo entro 6
mesi dalla ripresa del servizio.
Esso puo' essere ammesso al pagamento dei contributi
dovuti in unica soluzione ovvero in rate uguali
trimestrali, comprensive dell'interesse al saggio del 5 per
cento annuo, in modo che l'estinzione avvenga non oltre i 5
anni.
Nel caso che il diritto alle prestazioni maturi prima che
sia ultimato il pagamento dell'ultima rata, si considera
utile solo il periodo corrispondente alla somma
effettivamente versata, salva la facolta' dell'iscritto o
dei suoi aventi diritto di corrispondere, in unica
soluzione, le rate non scadute".
"Art. 23 (Liquidazione delle prestazioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria). - Il diritto
alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' riconosciuto
al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita
dalle norme vigenti per l'assicurazione medesima.
Resta salvo il diritto dell'iscritto, che non ha
conseguito il diritto alla pensione complessiva del fondo,
alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria
secondo le disposizioni che la disciplinano".