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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure
urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi,
per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e
per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
attivita' di interesse-turistico, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e
modalita' di finanziamento per la realizzazione di programmi
straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati
alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla
ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla
sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento
alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le
attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:
a) a ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli incontri del
campionato mondiale di calcio del 1990;
b) a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse
discipline sportive, con strutture polifunzionali;
c) a promuovere l'esercizio dell'attivita' sportiva mediante la
realizzazione di strutture polifunzionali.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere
b) e c), si applica la riserva di cui all'articolo 107 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono realizzati
secondo un programma predisposto, su indicazione tecnica del CONI,
dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Esso e' presentato al Parlamento per l'espressione del parere da
parte delle competenti commissioni entro 15 giorni dall'assegnazione
ed e' quindi adottato con decreto del Ministro del turismo e dello
spettacolo.
4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere b) e c), ad opera
degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono
realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni
anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I
programmi sono formulati sulla base dei criteri e parametri che
tengano conto delle necessita' di riequilibrio territoriale, anche
con riferimento alle diverse discipline sportive. A tale fine,
criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello
spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI, trasmessi al
Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni
permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le
domande devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e
la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa
prevista e devono essere corredate da una mappa relativa alle
strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente.
5. I programmi sono elaborati da un comitato presieduto dal
Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dal ragioniere
generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e
prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'istituto per
il credito sportivo o da loro delegati, sentite le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nonche' l'ANCI e l'UPI, che
devono esprimere il parere entro 30 giorni dalla ricezione. Il
Ministro del turismo e dello spettacolo presenta entro il 31 maggio
di ogni anno al Parlamento, per l'esame delle commissioni competenti,
una relazione sullo stato di attuazione del programma predisposto
negli esercizi precedenti.
6. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, 30 miliardi e 30
miliardi, rispettivamente negli anni 1987, 1988 e 1989, per la
concessione di contributi in conto capitale ai comuni in cui si
realizzano interventi di cui al comma 1, lettera a), con il limite
massimo di lire 10 miliardi per ciascun intervento, per l'adeguamento
delle infrastrutture connesse e strettamente funzionali
all'intervento programmato. I contributi sono concessi con decreto
del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro
dei lavori pubblici".
All'articolo 2:
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui
ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti:
a) ai comuni per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), fino a 400 miliardi;
b) ai comuni e loro consorzi, alle comunita' montane e alle
province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
b) e c).
1-bis. A tali fini sono autorizzati i limiti di impegno di lire 90
miliardi e di ulteriori lire 45 miliardi a decorrere,
rispettivamente, dal 1988 e dal 1989.
1-ter. L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a
concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, ai
soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50, per la
realizzazione di impianti destinati alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Per la concessione del
contributo statale si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 1. Detto contributo e' fissato nella misura annua del 4
per cento rapportata all'onere di ammortamento per capitale e
interessi da corrispondere direttamente all'istituto mutuante. E'
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal
1987 al 1996 per la concessione del predetto contributo, da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e
dello spettacolo. La costruzione e la gestione degli impianti
sportivi possono essere affidati in concessione dal comune a societa'
sportive o ad associazioni sportive indicate nell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sostituito dall'articolo 2 della
legge 18 febbraio 1983, n. 50. Se l'opera viene realizzata su terreno
di proprieta' del comune, questo e' autorizzato ad intervenire
nell'atto di stipula del mutuo quale terzo datore dell'ipoteca
sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque a costituire a
favore del mutuatario diritto di superficie sul quale quest'ultimo
potra' iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo".
al comma 2, le parole: "di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b)"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c)"; e sono aggiunte, infine, le parole:
"con le stesse modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1";
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. I mutui gia' contratti dai comuni nel corso del 1986 con
l'Istituto per il credito sportivo, per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono assistiti, con le modalita'
previste dal presente articolo e comunque nel rispetto del limite di
intervento previsto dal comma 1, lettera a), da un contributo statale
pari all'intera rata di ammortamento".
i commi 3, 4 e 5 sono soppressi.
Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 2-bis. - 1. La realizzazione degli impianti sportivi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), puo' essere effettuata anche
tramite gare esplorative volte ad identificare l'offerta
economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa in base ad una
pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione, secondo i
criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge
8 agosto 1977, n. 584.
2. Per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c), nonche' delle opere infrastrutturali strettamente
connesse e funzionali alla ristrutturazione degli impianti esistenti
per l'adeguamento alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della
legge 3 gennaio 1978, n. 1.
3. Il parere del Comitato olimpico nazionale italiano ai sensi del
regio-decreto 2 febbraio 1939, n. 302, convertito dalla legge 2
giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n.
526, e' espresso dal Comitato provinciale del CONI quando la spesa
non sia superiore a lire due miliardi e dalla commissione impianti
sportivi del CONI quando la spesa sia superiore a lire due miliardi.
4. Il mutuo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' concesso
con le medesime modalita' anche ai comuni che alla data di entrata in
vigore del presente decreto abbiano gia' affidato o abbiano in corso
di affidamento la costruzione e la gestione dell'impianto inserito
nel programma di cui al comma 3 dell'articolo 1.
5. Per la ristrutturazione dello stadio Olimpico di Roma, la Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a concedere direttamente al CONI
il relativo mutuo per l'importo ammesso al contributo statale di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a).
Art. 2-ter. - 1. Agli impianti di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni in materia di barriere architettoniche di
cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente
decreto, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1987, a lire 125 miliardi
per l'anno 1988 e a lire 170 miliardi per l'anno 1989, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo
utilizzando: quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987,
1988 e 1989 l'accantonamento "Contributi per la costruzione e il
riattamento di impianti sportivi e strutture di base"; quanto a lire
10 miliardi per il 1987, l'accantonamento "Contributi per la
costruzione di alberghi ed ostelli per la gioventu'"; e, quanto a
lire 105 miliardi per il 1988 e 150 miliardi per il 1989,
parzialmente utilizzando la proiezione per gli stessi anni
dell'accantonamento "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane
e recupero delle aree urbane degradate".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Le opere realizzate per le finalita' di cui al
presente decreto vengono disciplinate a norma della parte seconda, n.
22), della tabella A) allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed
integrazioni".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3
del 5 gennaio 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 18 marzo 1987.