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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416)
1. Al comma quinto dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n.
416, inserito dalla legge 30 aprile 1983, n. 137, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:
"c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a)
del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente
quarto comma".
2. L'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n.
416, come modificato dalle leggi 30 aprile 1983, n. 137, e 10 gennaio
1985, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa'
editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione
fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona,
devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al
servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio
che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la
sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del
codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria,
l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del
codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o
organizzativo che consentono:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite;ovvero
b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune
o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;ovvero
c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto
ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza
dei rapporti stessi;ovvero
d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti
dal numero delle azioni o delle quote possedute;ovvero
e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in
base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli
amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche' dei
direttori delle testate edite".
3. Il nono comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
come modificato dalle leggi 30 aprile 1983, n. 137, e 10 gennaio
1985, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento
e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con
deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le
quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici e di
societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di
giornali quotidiani o periodici".
4. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n.
416, aggiunto dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1983, n. 137, e'
sostituito dal seguente:
"Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le
giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere alla
magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei
Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva
titolarita' delle imprese editoriali e della proprieta' delle
testate, nonche' la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario
o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1".
NOTE
Nota all'art. 1, commi 1, 2 e 3:
Il testo dell'art. 1 della legge n. 416/1981 (Disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), gia'
modificato dagli articoli 1 delle leggi 30 aprile 1983, n.
137 e 10 gennaio 1985, n. 1, e come ulteriormente
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 (Titolarita' delle imprese). - L'esercizio
dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato
alle persone fisiche nonche' alle societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita'
limitata, per azioni e in accomandita per azioni, e alle
societa' cooperative, sempre che non abbiano per statuto
oggetto diverso dall'attivita' editoriale, tipografica o,
comunque, attinente all'informazione.
Agli effetti della presente legge le societa' in
accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite
soltanto da persone fisiche.
Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per
azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita'
limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote
devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice o a societa' a
prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il
trasferimento per semplice girata di dette azioni.
Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono
essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per
azioni o a responsabilita' limitata solo se la maggioranza
delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali
societa' sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di
dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio
dell'impresa dal registro nazionale della stampa.
Le azioni o quote di societa' editrici intestate a
soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti
da data anteriore all'entrata in vigore della presente
legge ed il cui valore sia inferiore alla meta' di quelle
aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi
dell'art. 2368 del codice civile, possono rimanere
intestate a tali soggetti a condizione che:
a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio
dell'editoria, la conoscenza della proprieta' - diretta o
indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire
di individuare le persone fisiche o le societa' per azioni
quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o
indirettamente - ne detengono la proprieta' o il controllo;
b) sia data dimostrazione, da parte del legale
rappresentante della societa' che esercita l'impresa
editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari
l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali,
ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e di aver
provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale
interdizione tutti i soci;
c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla
lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi
di cui al precedente quarto comma.
E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie o estere
della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa'
di giornali quotidiani costituite in forma di societa' per
azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita'
limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque,
consenta il controllo delle societa' editrici stesse ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile. Analogo divieto
vale per le azioni o le quote delle societa' che
direttamente o indirettamente controllino le societa'
editrici di giornali quotidiani.
Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a
comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo
10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11:
a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni
nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro
ore successive;
b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o
di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla
stipula;
c) qualora l'impresa sia costituita informa societaria,
l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o
l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli
eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che
approva il bilancio della societa', entro trenta giorni
dalla data dell'assemblea stessa;
d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di
societa' per azioni o in accomandita per azioni o a
responsabilita' limitata, l'elenco dei soci delle societa'
alle quali sono intestate le azioni o le quote della
societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle
societa' che comunque la controllano direttamente o
indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita'
delle quote da essi possedute.
Le persone fisiche e le societa' che controllano una
societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso
intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per
interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla
societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro
trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina
l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la
sussistenza dei rapporti configurati come tali
nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente,
salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal
primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando
ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo
che consentono:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
ovvero b) il coordinamento della gestione dell'impresa
editrice con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la
concorrenza tra le imprese stesse;
ovvero c) una distribuzione degli utili o delle perdite
diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che
sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
ovvero d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote
possedute;
ovvero e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite.
I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del
Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono
intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta
secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di
societa' editrici di giornali quotidiani o periodici e di
societa' intestatarie di azioni o quote di societa'
editrici di giornali quotidiani o periodici.
In tal caso i partiti politici o le associazioni
sindacali indicati nel comma precedente devono depositare
al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11
documentazione autenticata delle delibere concernenti
l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione
di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti
d'intestazione stessa viene effettuata.
Quando una societa' a prevalente partecipazione statale o
un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso
di azioni o quote di societa' editrici di giornali
quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al
servizio dell'editoria.
Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma
dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le
disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si
applicano agli amministratori delle societa' alle quali
sono intestate le azioni o le quote della societa' che
esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che
comunque la controllano direttamente o indirettamente, che
non trasmettono alle imprese editrici di giornali
quotidiani l'elenco dei propri soci.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione
statale, nonche' quelle da esse controllate, non possono
costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in
aziende editoriali di giornali o di periodici che non
abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita'
dell'ente o della societa'.
A tutti gli effetti della presente legge e' considerata
impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate
giornalistiche in forza di contratti di affitto o di
affidamento in gestione".
Nota all'art. 1, comma 4:
Il testo dell'art. 9 della legge n. 416/1981, gia'
modificato dall'art. 5 della legge n. 137/1983, e come
ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 9 (Funzioni del Garante). - Il Garante, fermi
restando i compiti previsti dalle altre norme della
presente legge, riceve, tramite il servizio dell'editoria
di cui all'articolo 10, copia delle comunicazioni previste
dai commi sesto, lettera a) e b), settimo, nono e decimo
dell'articolo 1, dai commi quinto e sesto dell'articolo 2,
dai commi primo e secondo dell'articolo 5 e dal sesto comma
dell'articolo 12; riceve dal servizio stesso comunicazione
delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature
dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i
riconoscimenti di cui al quinto comma dell'articolo 24 e
delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e
delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27;
riceve, dal Ministero dei beni culturali e ambientali
comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti
di cui al primo comma dell'art. 25 e comunicazione delle
delibere concernenti la ripartizione dei contributi
previsti dal medesimo articolo.
Il Garante da' inoltre tempestiva notizia scritta, con le
procedure di cui al comma secondo dell'art. 8, alle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui
all'art 1, commi sesto, lettere a) e b) settimo, nono e
decimo, e all'art. 2, commi primo, quinto e sesto:
Il Garante dell'attuazione della legge dell'editoria,
nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge,
puo' chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le
notizie necessarie per accertare l'identita', la situazione
patrimoniale e tributario di soggetti che risultino
intestatari di azioni o quote di societa' editrici di
quotidiani o periodici.
Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie
richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo'
chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche
mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al
fine di accertare l'effettiva titolarita' delle imprese
editoriali e della proprieta' delle testate, nonche' la
sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o
organizzativo di cui all'ottavo comma dell'art. 1.
il Garante esercito altresi' dinanzi al giudice
competente l'azione di nullita' degli atti pasti in essere
in violazione di divieti disposti dalla presente legge".