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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, con il Ministro delle finanze e con il Ministro
del commercio con l'estero, su proposta della commissione di cui al
successivo articolo 2 - nel rispetto degli impegni internazionalmente
assunti dal nostro Paese e in particolare di quelli derivanti dal
trattato istitutivo della Comunita' economica europea e dalla
partecipazione dell'Italia alla Organizzazione di cooperazione e di
sviluppo economico (OCSE) - ha facolta' di adottare le seguenti
misure:
a) limitare o vietare la partecipazione al trasporto marittimo
originato dal sistema economico nazionale in entrata ed uscita dai
porti italiani alle compagnie di navigazione di quei Paesi che
limitano la liberta' di concorrenza nei traffici marittimi
internazionali con misure quali riserve di traffico, concorrenza non
commerciale, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali,
regimi di controllo o doganali ed altre misure comunque idonee ad
influire sulla scelta della bandiera e a determinare, direttamente o
indirettamente in tutto o in parte, una ripartizione o un controllo
unilaterale dei trasporti marittimi. Analoghi provvedimenti possono
essere adottati nei confronti delle compagnie di navigazione che, pur
non appartenendo ai predetti Paesi, effettuano tuttavia il trasporto
in virtu' delle misure da questi adottate;
b) limitare la partecipazione al trasporto marittimo originato
dal sistema economico nazionale in entrata ed uscita dai porti
italiani alle compagnie di navigazione straniere che pongono in atto
misure idonee ad assicurarsi quote di traffico italiano, o di
determinati tipi di traffico, da ritenere pregiudizievoli per gli
interessi nazionali;
c) limitare la partecipazione al trasporto marittimo originato
dal sistema economico nazionale in entrata ed uscita dai porti
italiani alle compagnie di navigazione appartenenti ai Paesi con i
quali, per qualsiasi ragione, esiste consistente squilibrio tra la
partecipazione della Marina mercantile italiana al trasporto
marittimo originato dal sistema economico nazionale in entrata ed
uscita dai porti di quel Paese e la partecipazione di quella marina
al traffico italiano.
Le misure di cui al precedente prime comma, agli stessi effetti e
con la medesima procedura ivi indicata, possono inoltre essere prese
qualora:
a) la loro adozione sia prevista da determinazioni di organismi
internazionali di cui l'Italia sia parte;
b) le stesse siano contemplate da accordi internazionali di cui
l'Italia sia parte.