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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
non si applica ai tabacchi lavorati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 marzo 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE
Nota al titolo e all'art. 1, comma 1;
Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 41/1986
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), prevede
che "Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la
giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel
complesso, della media ponderata degli incrementi delle
tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi,
inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
l'intera collettivita' nazionale, entro il tasso massimo di
inflazione indicato per ciascun anno nella relazione
previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato
in sede di approvazione della reazione previsionale e
programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito
dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo
vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da
parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite
direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e
comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i
provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro
competenza".