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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la lettera
b) del numero 1 e' sostituita dalla seguente:
"b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo
564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519,
521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione,
sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione".
AVVERTENZA:
Le note saranno apposte in calce al testo aggiornato
della legge 1 dicembre 1970, n. 898, che sara' pubblicato
in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno
20 marzo 1987.