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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni, sono ammesse ai benefici previsti dall'articolo 16,
primo comma, e dall'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227,
modificato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393, e
dall'articolo 25 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a
condizione che le relative operazioni siano effettuate esclusivamente
con raccolta di fondi sull'estero.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabilite le condizioni, le modalita' e i
limiti di partecipazione alle varie forme di finanziamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE
Nota al titolo:
Per il testo del primo comma dell'art. 16 e dell'art. 24
della legge n. 227/1977, nel testo vigente, si veda nelle
note all'art. 1.
Note all'art. 1:
- Il R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del
risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) e
le successive modificazioni costituiscono la cosiddetta
"Legge bancaria".
- Si riporta qui di seguito il testo del primo comma
dell'art. 16 della legge n. 227/1977, recante:
"Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei
crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi,
all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla
cooperazione economica e finanziaria in campo
internazionale", con l'avvertenza che il termine "sezione"
in esso contenuto, designa la Sezione speciale, per
l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), la cui
istituzione e' stata prevista dall'art. 2 della citata
legge. Si riporta, altresi', il testo dell'art. 14 della
stessa legge, limitatamente alla parte che interessa, in
quanto richiamata da detto art. 16:
"In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli
3, 14 e 15, lettera g) la sezione e' autorizzata a
concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai
numeri 1), 2), 4) e 9) dell'art. 14, in ordine ai crediti
concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri
Paesi esteri, purche' detti crediti siano destinati al
pagamento di esportazioni italiane o di attivita' ad esse
collegate, di esecuzione di studi, di progettazioni e
lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di
imprese nazionali".
"Art. 14. - Le garanzie che la sezione e' autorizzata ad
assumere a norma dell'articolo 3 riguardano i seguenti
rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:
1) mancata riscossione derivante da:
a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione,
sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese
diverso dall'Italia;
b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto,
eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi
in un Paese diverso dall'Italia;
c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o
dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il
pagamento;
d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice;
e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri
che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto.
2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non
imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia
uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il
cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente
pubblico estero a cio' autorizzato;
(Omissis).
4) difficolta' di trasferimenti valutari dall'estero
che comportino ritardo nella riscossione da parte
dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a
quanto previsto contrattualmente;
(Omissis).
9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto
o di fatto del debitore privato estero".
- E' da premettere che la legge di conversione del D.L.
n. 251/1981, concernente: "Provvedimenti per il sostegno
delle esportazioni italiane", non ha apportato modifiche
all'art. 25 del predetto decreto, il quale ha modificato
l'art. 24 della legge n. 227/1977, citata nella precedente
nota, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 393/1978.
Pertanto il testo vigente di detto art. 24 risulta essere
del seguente tenore:
"Art. 24. - In estensione a quanto previsto dall'articolo
2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive
modificazioni, il Mediocredito centrale potra'
corrispondere agli operatori nazionali che ottengano
finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di
fornitura di merci e servizi nonche' di esecuzione di studi
e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sara'
fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalita'
previste al quarto comma dell'articolo 18 della presente
legge.
Con le stesse modalita' e condizioni di cui al precedente
comma il Mediocredito centrale potra' altresi'
corrispondere:
a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri
di beni e servizi nazionali nonche' ai committenti esteri
di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese
nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi
del primo comma dell'articolo 16 della presente legge;
b) un contributo agli interessi in favore degli
istituti e delle aziende di credito di cui al regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle
operazioni previste alle lettere a), b), c) e n) del
precedente articolo 15, che detti istituti ed aziende di
credito siano autorizzati ad effettuare per durate
superiori a diciotto mesi;
c) un contributo agli interessi in favore di istituti e
banche esteri che finanzino direttamente esportazioni di
beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonche'
l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori da esse
effettuati".