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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le
amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti
locali e gli enti pubblici non economici hanno facolta', per un
periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge, di affidare in concessione unitariamente, con la
procedura stabilita dal successivo articolo 3, la redazione dei
progetti, le eventuali attivita' necessarie per l'acquisizione delle
aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere nonche' la loro
eventuale manutenzione ad imprese di costruzione, loro consorzi e
raggruppamenti temporanei.
2. Il ricorso alla procedura di cui al precedente comma 1, la quale
e' applicabile soltanto a lavori il cui importo sia stimato superiore
a venti miliardi, deve essere motivato.
3. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 24 giugno
1929, n. 1137, nonche' quelle delle altre leggi che disciplinano
affidamenti in concessione.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 3:
La legge n. 1137/1929 reca: "Disposizioni sulla
concessione di opere pubbliche".