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Legge Ordinaria n. 81 del 16/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 16 marzo 1987 n. 62 suppl. ord.)
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:
                               ART. 1.

  1.  Il  Governo  della  Repubblica  e' delegato ad emanare il nuovo
codice  di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi
e con le procedure previsti dalla presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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