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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Indennita' straordinaria
1. A favore dei lavoratori che abbiano prestato, alle dipendenze di
aziende operanti nel settore della lavorazione del pomodoro,
attivita' lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo
determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma,
lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, per almeno trenta
giornate nell'anno 1985, e' corrisposta in via straordinaria e
limitatamente all'anno 1986 un'indennita' pari a lire 30.000 per ogni
giornata di carenza rispetto al predetto numero di trenta giornate di
occupazione.
2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennita'
prevista dal precedente comma 1 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e
all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sulla base di una
retribuzione pari all'ammontare dell'indennita' corrisposta.
3. L'indennita' di cui al precedente comma 1 non e' cumulabile con
i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esonerative ed
esclusive della medesima, ad eccezione della pensione e dell'assegno
di invalidita' per i titolari di eta' inferiore a quella prevista per
il pensionamento di vecchiaia.
4. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dalla
gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, in seno alla quale e' istituita apposita evidenza contabile.
5. Per le giornate indennizzate competono gli assegni familiari di
cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e le
maggiorazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1983, n. 79, e successive modificazioni.
6. L'indennita' di cui al presente articolo non compete qualora il
lavoratore abbia rifiutato l'avviamento al lavoro.
7. Le attestazioni relative all'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi precedenti sono rilasciate dagli organi di collocamento.
8. Le giornate indennizzate ai sensi del presente articolo sono
considerate utili ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza di
cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
La lettera a) del secondo comma dell'art. 1 della legge
n. 230/1962 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato) prevede che sia consentita l'apposizione di un
termine alla durata del contratto quando cio' sia richiesto
dalla speciale natura dell'attivita' lavorativa derivante
dal carattere stagionale della medesima.
Note all'art. 1, comma 2:
- Il primo comma dell'art. 4 della legge n. 164/1975
(Provvedimenti per la garanzia del salario) prevede che:
"Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di
integrazione salariale sono equiparati a quelli di
effettiva prestazione lavorativa".
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 155/1981
(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la
liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
pensionistica) e' il seguente:
"Art. 8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo
della retribuzione annua pensionabile, il valore
retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle
disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle
retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro
nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o,
nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo
compreso sino alla data di decorrenza della pensione
stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta per uno degli
eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno
diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i
trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino
retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con
riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel
quale risultino percepite retribuzioni in costanza di
lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione
nell'assicurazione generale obbligatoria il valore
retributivo da attribuire e' determinato con riferimento
alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha
inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo
comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad
integrazione della retribuzione, la media retributiva
dell'anno solare e' determinata escludendo le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi
ciascuna settimana a retribuzione ridotta e' integrata
figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo
riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione,
ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali e' ammessa
l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
per il conseguimento del diritto alla pensione per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la
determinazione della sua misura. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di
riduzione d'orario, per i quali e' ammessa l'integrazione
salariale sono versate, a carico della Cassa integrazione
guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati necessari
per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti
commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal consiglio
di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della
determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a
pensione e per il calcolo della retribuzione annua
pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
e' pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per
ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi dell'art.
28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i
periodi riconosciuti figurativamente.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente
articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi
dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
fini del calcolo della pensione sono commisurate alla
retribuzione della categoria e qualifica professionale
posseduta dall'interessato al momento del collocamento in
aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla
dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e
qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da
partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non
abbiano regolato mediante specifiche normative interne o
contrattuali il trattamento economico del personale, si
prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per
gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1
della legge 15 febbraio 1974, n. 36 e della legge 10 marzo
1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad
altri enti previdenziali per richieste presentate dai
lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge".
Note all'art. 1, comma 5:
- Il testo unico approvato con D.P.R. n. 797/1955
riguarda le norme concernenti gli assegni familiari.
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.L. n. 17/1983
(Misure per il contenimento del costo del lavoro e per
favorire l'occupazione):
"Art. 5 (Maggiorazione degli assegni familiari). - I
soggetti che per legge corrispondono gli assegni familiari
provvedono immediatamente ad avviare gli occorrenti
adempimenti al fine di assicurare la puntuale erogazione
della maggiorazione degli assegni familiari di cui al comma
successivo.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio
1983, ai lavoratori dipendenti e' corrisposta con le
modalita' previste dal testo unico delle norme sugli
assegni familiari approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni ed integrazioni, una maggiorazione degli
assegni familiari esclusivamente per i figli ed equiparati
ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, a carico di eta'
inferiore ai 18 anni compiuti, in misura modulata in
relazione al reddito familiare ed al numero degli stessi
figli ed equiparati minori secondo la tabella allegata al
presente decreto.
La maggiorazione di cui al comma precedente e'
corrisposta anche ai lavoratori che fruiscono delle
prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro
dipendente e ai lavoratori assistiti dall'assicurazione
contro la tubercolosi che fruiscono delle maggiorazioni
previste per carichi familiari.
La stessa maggiorazione spetta altresi' ai titolari delle
pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, nonche' ai titolari di
pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza
sostitutive o integrative dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino
l'esclusione o l'esonero.
Con effetto dal 1 luglio 1983, e con l'osservanza delle
condizioni e delle misure previste dal precedente secondo
comma, la maggiorazione e' corrisposta al personale statale
in attivita' di servizio ed in quiescenza nonche' ai
dipendenti e pensionati degli enti pubblici, anche non
territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di
famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il
personale statale.
La maggiorazione di cui ai commi precedenti non concorre
a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche".
Nota all'art. 1, comma 8:
Il testo dell'art. 8-bis del D.L. n. 17/1983 (per il
titolo si veda nelle note all'art. 1, comma 5), aggiunto
dalla legge di conversione, e' il seguente:
"Art. 8-bis (Disposizioni per i lavoratori stagionali). -
I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa a
carattere stagionale con contratto a tempo determinato,
stipulato ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera a),
della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza
nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa
azienda, a condizione che manifestino la volonta' di
esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
La condizione di cui al comma precedente si applica anche
a lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre
1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 3 febbraio 1978, n. 18 e della legge 26 novembre
1979, n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono
estese a tutti i settori economici".