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Legge Ordinaria n. 87 del 17/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 18 marzo 1987 n. 64)
Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  I  titolari  di  rapporti  di lavoro a tempo determinato che, a
decorrere da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge
20  marzo  1975,  n.  70, e fino alla data di entrata in vigore della
presenta  legge,  hanno  in  modo  continuativo  ed  esclusivo svolto
lodevolmente  attivita'  di  ricerca e tecnica a favore del Consiglio
nazionale  delle  ricerche  sono  inquadrati, nei limiti dell'attuale
dotazione   organica,  nel  ruolo  tecnico-professionale  del  citato
Consiglio,  anche  se  non  siano in possesso del requisito di cui al
numero 1) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
  2.  L'inquadramento  e'  disposto  su  domanda degli interessati da
spedire  o  far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche entro
il termine perentorio di trenta giorni da quello di entrata in vigore
della  presente  legge, con deliberazione della giunta amministrativa
del Consiglio nazionale delle ricerche da adottare entro i successivi
trenta giorni.
  3.  L'inquadramento  e'  effettuato  secondo le disposizioni recate
dall'articolo  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
maggio  1976,  n. 411, e successive norme modificatrici, a decorrere,
ai fini giuridici, dal 3 aprile 1975 e, ai fini economici, dal giorno
di entrata in vigore della presente legge.
  4.  Coloro che hanno svolto attivita' di ricerca e sono in possesso
di un titolo di studio assimilabile al diploma di laurea sono immessi
nella  qualifica di collaboratore del ruolo tecnico-professionale del
Consiglio nazionale delle ricerche. Coloro che hanno svolto attivita'
tecnica  e  sono  in  possesso di un titolo di studio assimilabile al
diploma  di  scuola  media  superiore sono immessi nella qualifica di
assistente del predetto ruolo.
  5.   Il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e'  autorizzato  ad
apportare  ai  propri  ruoli  le  modificazioni  necessarie,  con  la
procedura di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 febbraio 1987

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              GRANELLI, Ministro per il coordinamento
                                della     ricerca    scientifica    e
                                tecnologica

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
 
          NOTE

          Note all'art. 1, comma 1:
            -   La   legge   n.   70/1975   reca:  "Disposizioni  sul
          riordinamento  degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
          del personale dipendente".
            -  Il  n.  1)  del primo comma dell'art. 2 della legge n.
          3/1957 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) prevede
          che  possono  accedere  agli  impieghi  civili  dello Stato
          coloro che posseggono la cittadinanza italiana.

          Nota all'art. 1, comma 3:
            Il  testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 411/1976 (Disciplina
          del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di
          cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) e' il seguente:
            "Art.  39  (Determinazione  della  classe di stipendio in
          base  all'anzianita'  complessiva di servizio). - La classe
          di stipendio da conferirsi con effetto dal 30 dicembre 1975
          e'  quella  spettante  in base all'anzianita' di qualifica,
          secondo  i  tempi  di  progressione di cui all'art. 17, ove
          essa  risulti  superiore  alla classe attribuibile ai sensi
          del   precedente  art.  38.  A  tal  fine  viene  presa  in
          considerazione   l'anzianita'   complessiva   di  servizio,
          valutandosi per intero il servizio prestato nella categoria
          del  preesistente  ordinamento  corrispondente  alla  nuova
          qualifica  secondo la tabella di cui all'allegato 6 e nella
          misura    del   60%   quello   prestato   nella   categoria
          immediatamente  inferiore.  Qualora  ad  una  qualifica del
          nuovo   ordinamento   corrispondano  piu'  categorie  degli
          ordinamenti  preesistenti, si considera corrispondente alla
          qualifica stessa la categoria piu' elevata.
            Le    suddette    misure    percentuali    sono   ridotte
          rispettivamente  all'80%  e al 40% per il servizio prestato
          in  posizione  non  di  ruolo,  comunque  denominato. Per i
          servizi prestati con orario inferiore a quello previsto per
          la  generalita' del personale tali percentuali sono ridotte
          in proporzione al minore orario di lavoro.
            Per  il  personale  operaio,  il  servizio svolto in tale
          qualita' si valuta per intero se prestato nelle mansioni in
          base  alle  quali  e'  disposta  l'attribuzione della nuova
          qualifica e nella misura del 60% se prestato nelle mansioni
          che    comportano    il    conferimento   della   qualifica
          immediatamente  inferiore.  I  pregressi  servizi svolti in
          qualita'  di salariato o di operaio dal rimanente personale
          si  considerano,  ai  fini  dei  precedenti commi, prestati
          nella categoria del personale ausiliario o subalterno.
            Il  servizio prestato anteriormente al 1 ottobre 1973 dai
          dipendenti   di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  35  e'
          computato  agli  effetti  del presente articolo, secondo le
          percentuali di cui al precedente comma primo.
            L'anzianita'     eccedente     quella    richiesta    per
          l'attribuzione  della  classe  di  stipendio  a  norma  del
          presente  articolo  si  considera  come anzianita' maturata
          nella classe stessa ai fini dell'applicazione dell'art. 17.
            Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo non sono
          applicabili   per  la  riliquidazione  del  trattamento  di
          pensione al personale cessato dal servizio anteriormente al
          30  dicembre 1975, ad eccezione di quello di cui all'ultimo
          comma dell'art. 38".

          Nota all'art. 1, comma 5:
            Il  testo  dell'art.  29  della  legge n. 70/1975 (per il
          titolo  si  veda  nelle  note  all'art.  1,  comma 1) e' il
          seguente:
            "Art.  29  (Controllo  sulle  delibere  degli enti). - Le
          delibere   con  cui  gli  enti  adottano  o  modificano  il
          regolamento   organico,   definiscono   o   modificano   la
          consistenza  organica  di ciascuna qualifica, il numero dei
          dirigenti  degli uffici e degli addetti agli uffici stessi,
          sono  rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al
          Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero
          del  tesoro.  Alla  stessa  approvazione  sono  soggette le
          delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare
          gli  stanziamenti  relativi a spese generali e di personale
          in   conformita'  degli  accordi  sindacali  approvati  dal
          Governo.
            Per  le  delibere  di  cui al primo comma dell'art. 25 e'
          richiesta,  per  la  parte  riguardante  l'ordinamento  dei
          servizi  anche il concerto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri. A tale fine le suddette delibere sono rimesse, ai
          sensi   del  comma  precedente,  anche  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri.
            Entro  novanta  giorni dalla data in cui la deliberazione
          risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di
          concerto  con  il  Ministro  per  il tesoro, l'approva o la
          restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da
          parte  dell'organo  deliberante.  Per i rilievi riguardanti
          vizi  di  legittimita' devono essere espressamente indicate
          le  norme che si ritengono violate anche con riferimento ai
          principi generali dell'ordinamento giuridico.
            I  rilievi  sono  comunicati,  per  conoscenza,  anche al
          presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
            Trascorso  il  termine  di novanta giorni la delibera non
          restituita diventa esecutiva.
            Le   delibere   diventano  comunque  esecutive,  qualora,
          nonostante  i  rilievi,  siano motivatamente confermate con
          nuova  deliberazione degli organi amministrativi dell'ente,
          sempreche' i rilievi non attengano a vizi di legittimita' e
          alla consistenza degli organici.
            Nel  caso  di  ripetute  e  gravi  inosservanze  da parte
          dell'ente   delle   disposizioni   contenute  nel  presente
          articolo,   il  Ministero  vigilante  puo'  procedere  allo
          scioglimento  del  consiglio  di  amministrazione dell'ente
          stesso,  se  direttamente  competente,  o, in caso diverso,
          proporne lo scioglimento".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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