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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato che, a
decorrere da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge
20 marzo 1975, n. 70, e fino alla data di entrata in vigore della
presenta legge, hanno in modo continuativo ed esclusivo svolto
lodevolmente attivita' di ricerca e tecnica a favore del Consiglio
nazionale delle ricerche sono inquadrati, nei limiti dell'attuale
dotazione organica, nel ruolo tecnico-professionale del citato
Consiglio, anche se non siano in possesso del requisito di cui al
numero 1) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
2. L'inquadramento e' disposto su domanda degli interessati da
spedire o far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche entro
il termine perentorio di trenta giorni da quello di entrata in vigore
della presente legge, con deliberazione della giunta amministrativa
del Consiglio nazionale delle ricerche da adottare entro i successivi
trenta giorni.
3. L'inquadramento e' effettuato secondo le disposizioni recate
dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976, n. 411, e successive norme modificatrici, a decorrere,
ai fini giuridici, dal 3 aprile 1975 e, ai fini economici, dal giorno
di entrata in vigore della presente legge.
4. Coloro che hanno svolto attivita' di ricerca e sono in possesso
di un titolo di studio assimilabile al diploma di laurea sono immessi
nella qualifica di collaboratore del ruolo tecnico-professionale del
Consiglio nazionale delle ricerche. Coloro che hanno svolto attivita'
tecnica e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al
diploma di scuola media superiore sono immessi nella qualifica di
assistente del predetto ruolo.
5. Il Consiglio nazionale delle ricerche e' autorizzato ad
apportare ai propri ruoli le modificazioni necessarie, con la
procedura di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GRANELLI, Ministro per il coordinamento
della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE
Note all'art. 1, comma 1:
- La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente".
- Il n. 1) del primo comma dell'art. 2 della legge n.
3/1957 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) prevede
che possono accedere agli impieghi civili dello Stato
coloro che posseggono la cittadinanza italiana.
Nota all'art. 1, comma 3:
Il testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 411/1976 (Disciplina
del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) e' il seguente:
"Art. 39 (Determinazione della classe di stipendio in
base all'anzianita' complessiva di servizio). - La classe
di stipendio da conferirsi con effetto dal 30 dicembre 1975
e' quella spettante in base all'anzianita' di qualifica,
secondo i tempi di progressione di cui all'art. 17, ove
essa risulti superiore alla classe attribuibile ai sensi
del precedente art. 38. A tal fine viene presa in
considerazione l'anzianita' complessiva di servizio,
valutandosi per intero il servizio prestato nella categoria
del preesistente ordinamento corrispondente alla nuova
qualifica secondo la tabella di cui all'allegato 6 e nella
misura del 60% quello prestato nella categoria
immediatamente inferiore. Qualora ad una qualifica del
nuovo ordinamento corrispondano piu' categorie degli
ordinamenti preesistenti, si considera corrispondente alla
qualifica stessa la categoria piu' elevata.
Le suddette misure percentuali sono ridotte
rispettivamente all'80% e al 40% per il servizio prestato
in posizione non di ruolo, comunque denominato. Per i
servizi prestati con orario inferiore a quello previsto per
la generalita' del personale tali percentuali sono ridotte
in proporzione al minore orario di lavoro.
Per il personale operaio, il servizio svolto in tale
qualita' si valuta per intero se prestato nelle mansioni in
base alle quali e' disposta l'attribuzione della nuova
qualifica e nella misura del 60% se prestato nelle mansioni
che comportano il conferimento della qualifica
immediatamente inferiore. I pregressi servizi svolti in
qualita' di salariato o di operaio dal rimanente personale
si considerano, ai fini dei precedenti commi, prestati
nella categoria del personale ausiliario o subalterno.
Il servizio prestato anteriormente al 1 ottobre 1973 dai
dipendenti di cui al secondo comma dell'art. 35 e'
computato agli effetti del presente articolo, secondo le
percentuali di cui al precedente comma primo.
L'anzianita' eccedente quella richiesta per
l'attribuzione della classe di stipendio a norma del
presente articolo si considera come anzianita' maturata
nella classe stessa ai fini dell'applicazione dell'art. 17.
Le disposizioni di cui al presente articolo non sono
applicabili per la riliquidazione del trattamento di
pensione al personale cessato dal servizio anteriormente al
30 dicembre 1975, ad eccezione di quello di cui all'ultimo
comma dell'art. 38".
Nota all'art. 1, comma 5:
Il testo dell'art. 29 della legge n. 70/1975 (per il
titolo si veda nelle note all'art. 1, comma 1) e' il
seguente:
"Art. 29 (Controllo sulle delibere degli enti). - Le
delibere con cui gli enti adottano o modificano il
regolamento organico, definiscono o modificano la
consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei
dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi,
sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al
Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero
del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le
delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare
gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale
in conformita' degli accordi sindacali approvati dal
Governo.
Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 e'
richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei
servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. A tale fine le suddette delibere sono rimesse, ai
sensi del comma precedente, anche al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione
risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di
concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la
restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da
parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti
vizi di legittimita' devono essere espressamente indicate
le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai
principi generali dell'ordinamento giuridico.
I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al
presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non
restituita diventa esecutiva.
Le delibere diventano comunque esecutive, qualora,
nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con
nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente,
sempreche' i rilievi non attengano a vizi di legittimita' e
alla consistenza degli organici.
Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte
dell'ente delle disposizioni contenute nel presente
articolo, il Ministero vigilante puo' procedere allo
scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente
stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso,
proporne lo scioglimento".