Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto
d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneita'.
2. Il Ministro della sanita' fissa, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri
tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi
per ottenere il certificato medico di idoneita' per il porto delle
armi.