Legge Ordinaria n. 108 del 08/04/1988 (Pubblicata nella G. U del 9 aprile 1988 n. 83)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti
per fronteggiare l'eccezionale carenza di  disponibilita'  abitative,
e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  -  1.  L'esecuzione  dei provvedimenti di rilascio degli
immobili  di  proprieta'  privata  e  pubblica  adibiti  ad  uso   di
abitazione  e'  sospesa  fino  al  31 dicembre 1988 nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1986,  n.  708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899".
 Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
  "Art.  1-  bis. - 1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione di immobili di proprieta' pubblica e privata adibiti
ad uso diverso da quello di abitazione e' comunque sospesa fino al 31
dicembre 1988.
  2.  La  disposizione del comma 1 non si applica ai provvedimenti di
rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del sub-conduttore,
nonche'  nel  caso di morosita' intervenuta durante il periodo di cui
al medesimo comma".
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2.  - 1. Le commissioni provinciali previste dall'articolo 2
del  decreto-legge  29  ottobre  1986,  n.   708,   convertito,   con
modificazioni,   dalla  legge  23  dicembre  1986,  n.  899,  restano
costituite fino al 31 dicembre 1988".
 L'articolo 3 e' soppresso.
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4.  -  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1 non si
applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in  una  delle  ipotesi
previste  dall'articolo  59,  primo  comma,  numeri 1), limitatamente
all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8), della legge 27  luglio  1978,
n.  392,  e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del
decreto-legge   15   dicembre   1979,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati
sulla morosita' del conduttore o del sub-conduttore  e  nel  caso  di
provvedimenti  di  rilascio  da  eseguirsi  in  virtu'  di  titoli di
conciliazione giudiziale".
 Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
  "Art.  4-  bis.  -  1. Le disposizioni degli articoli 1 e 1- bis si
applicano nei comuni di cui all'articolo 13-quater, commi 3 e 4,  del
decreto-legge  26  gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120".
  L'articolo 5 e' soppresso.
  2.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 8 aprile 1988
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  DE ROSE, Ministro dei lavori
                                  pubblici
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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          AVVERTENZA:
            Il  decreto-legge  8  febbraio  1988,  n.  26,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          31 dell'8 febbraio 1988.
             Non  si  procedera'  alla  pubblicazione  del  testo del
          decreto-legge coordinato con la  legge  di  conversione  in
          quanto  la  legge  stessa,  qui'  pubblicata, sostituisce e
          aggiunge taluni articoli e sopprime  tutti  gli  altri,  ad
          esclusione  dell'art.  6  nel  quale e' indicata la data di
          entrata in vigore del decreto-legge.
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