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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti
per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la
razionalizzazione della spesa sanitaria, e' convertito in legge con
le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro della sanita', previo parere del Consiglio sanitario
nazionale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, determina con proprio decreto, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
gli standards di personale ospedaliero per posto letto e per
tipologie di ospedali".
All'articolo 2:
al comma 1:
nell'alinea, le parole: "sulla base dei seguenti criteri:" sono
sostituite dalle seguenti: "tenendo conto dei parametri tendenziali
previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 23
ottobre 1985, n. 595, al fine della realizzazione dei seguenti
obiettivi:";
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) assicurare in ciascuna divisione il tasso di utilizzazione
medio-annuo del 70-75 per cento, con esclusione delle divisioni e
delle sezioni di malattie infettive e dei servizi di terapia
intensiva e di sperimentazione";
al comma 2:
nella lettera a), le parole: "lettera a) " sono soppresse;
nella lettera b), dopo la parola: "evitare", sono inserite le
seguenti: ", nel processo di ristrutturazione, secondo le indicazioni
di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n.
595,".
All'articolo 3:
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. A conclusione del processo di ristrutturazione degli ospedali,
secondo le procedure ed i criteri stabiliti dai precedenti articoli 1
e 2 e fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, a modifica di quanto disposto dall'articolo 9, primo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 207, le unita' sanitarie locali
possono procedere direttamente all'assunzione di personale in
sostituzione di quello che cessi di prestare servizio limitatamente
agli addetti ai servizi igienico-organizzativi, di diagnosi e cura e
di riabilitazione degli ospedali".
All'articolo 4:
al comma 1, dopo la parola: "accompagnata", sono inserite le
seguenti: ", ove si tratti di primo ricovero in riferimento
all'ospedale presso il quale il ricovero stesso avviene,";
al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con
decreto del Ministro della sanita' sono regolamentate le relative
procedure nonche' le modalita' di trasmissione della documentazione
di accompagnamento nel caso di ricoveri d'urgenza in ospedali situati
in regioni diverse da quella di provenienza del malato";
al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche a tal
fine le regioni procedono ad una adeguata riorganizzazione delle
direzioni sanitarie degli ospedali";
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5- bis. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3,
nonche' quelle di cui al presente articolo sono applicabili, in
quanto compatibili, agli istituti pubblici di ricovero e cura a
carattere scientifico".
All'articolo 5:
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le quote di cui al comma 2, escluse quelle riservate per
programmi speciali di interesse nazionale di cui al comma 3, possono
essere utilizzate per non piu' del 50 per cento del loro ammontare
per l'acquisto di attrezzature o per limitati lavori di
ristrutturazione, anche finalizzati ad attivita' didattiche di cui al
comma 3".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"Art. 5- bis. - 1. Con decreto interministeriale, adottato di
concerto dai Ministri della sanita' e della pubblica istruzione, sono
emanate disposizioni tecniche conformi alla direttiva del Consiglio
della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, concernente la formazione
specifica in medicina generale, intese a determinare per i medici di
base:
a) l'articolazione della formazione specifica in medicina
generale che deve prevedere un periodo di tirocinio di due anni, di
cui un periodo non inferiore ad un anno presso strutture pubbliche
ospedaliere o cliniche universitarie e un ulteriore periodo di almeno
sei mesi presso distretti sanitari di base e/o poliambulatori delle
unita' sanitarie locali. Le suddette strutture sanitarie sono
indicate dalla regione competente territorialmente in relazione alle
attrezzature ed ai servizi di cui esse dispongono;
b) i criteri di valutazione dei candidati ai fini
dell'assegnazione delle borse di studio di cui al precedente articolo
5, comma 3, nonche' quelli relativi alla valutazione dell'attivita'
svolta al compimento del tirocinio teorico-pratico.
2. Il Ministro della sanita' determina con proprio decreto
l'indennita' di studio mensile corrisposta ai medici in formazione".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DONAT CATTIN, Ministro
della sanita'
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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AVVERTENZA:
Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
32 del 9 febbraio 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 3 maggio 1988.
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