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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli
appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile,
militare e speciali, che esercitano l'attivita' giudiziaria,
indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonche' agli estranei
che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
3. Nelle disposizioni che seguono il termine "magistrato" comprende
tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.