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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di
termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della
Campania, della Basilicata e della Puglia, nonche' altre disposizioni
dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime, e' convertito
in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, all'alinea, le parole: "al 31 dicembre 1988" sono
sostituite dalle seguenti: "inderogabilmente al 30 giugno 1988";
al comma 1, le lettere b), c), e) ed f) sono soppresse;
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988:
a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2), del
decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli
strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici,
anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13
della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
b) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1), del
decreto-legge di cui alla precedente lettera a), relativo all'imposta
sul valore aggiunto, limitatamente agli interventi previsti dalla
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;
c) il termine indicato nell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente gli interventi
previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'attivita' delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del
provveditorato alle opere pubbliche della Campania, gia' autorizzata
per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino
al 31 dicembre 1987, e' ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre
1990";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del
presidente della comunita' montana, dell'assessore delegato alla
ricostruzione, di un rappresentante della minoranza e' prorogato al
30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle
comunita' montane che ricomprendano comuni disastrati. E' prorogato,
altresi', alla stessa data il termine indicato nell'articolo 6, comma
6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Nei comuni
gravemente danneggiati, limitatamente al sindaco o suo delegato, il
predetto termine e' prorogato alla medesima data. Resta fermo il
trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti
da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti
pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico
delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui
all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende
private";
al comma 4, la lettera b) e' soppressa;
i commi 5, 6 e 7 sono soppressi;
il comma 10 e soppresso.
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. E' prorogato al centoventesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il
termine indicato nell'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge
30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte di comuni
disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore o dei piani
esecutivi di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Decorso tale termine, ai comuni inadempienti sara' sospesa
l'erogazione di fondi, ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge
n. 219 del 1981, e successive modificazioni, fino all'adozione dei
menzionati piani e nei successivi trenta giorni saranno attivati i
poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge
18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio
1984, n. 19.
2. I piani regolatori generali od esecutivi, o loro varianti, sono
approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni
dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, gli
strumenti si intendono approvati, qualora essi siano stati inoltrati
per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data della delibera
di adozione. Il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con
apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. In
caso di inosservanza del termine di inoltro si applicano le procedure
previste dalle disposizioni vigenti in materia di approvazione degli
strumenti urbanistici.
3. Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 o loro varianti gia'
inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione sono approvati
dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Decorso il predetto termine, gli strumenti o loro varianti si
intendono approvati ed il silenzio-approvazione e' attestato dal
sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo
comunale.
4. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80,
e' abrogato.
5. I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, e
successive modificazioni, accedono ai benefici di cui all'articolo 3
della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, per
far fronte alle spese relative alla redazione degli strumenti
urbanistici generali o esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988,
nella misura del 50 per cento delle spese previste sulla base delle
tariffe professionali.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono estese ai comuni
danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed inclusi
nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121
del 5 maggio 1982.
7. Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni di cui
al comma 6 resi esecutivi ai sensi del decreto-legge 21 settembre
1987, n. 389, e del presente decreto, e' annullata l'approvazione
verificatasi in applicazione dei predetti decreti-legge. Tali
strumenti urbanistici sono riesaminati dalla regione o dall'ente
delegato con le procedure e gli effetti di cui al comma 3".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "70 per cento", sono aggiunte le
seguenti: "E' altresi' concesso sulla residua spesa un contributo
pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal
fine contratto per un massimo di venti anni. I contributi sono
assegnati dai comuni, che determinano le priorita', sentite le
soprintendenze competenti anche sulla congruita' della spesa
preventivata. Il contributo verra' erogato alla ditta proprietaria,
dopo che la stessa avra' dimostrato di aver gia' eseguito i lavori
relativi al 30 per cento della spesa occorrente";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per gli immobili di proprieta' privata di interesse storico o
artistico vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' per
quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le
disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'articolo
2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80,
come quantificato dal comma 1, e' assegnato indipendentemente dal
completamento dell'opera interessata. Il contributo e' utilizzato per
effettuare, in ordine di priorita', gli interventi strutturali,
quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per
le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia
sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli
immobili, l'importo del contributo medesimo potra' essere aumentato
sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali";
al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "e successive
modificazioni", sono aggiunte le seguenti: "e nei limiti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio
1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
1984, n. 80, e successive modificazioni,";
al comma 5, sono premesse le parole: "Ferme restando le competenze
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,";
al comma 6, dopo le parole: "di cui al comma 5,", sono aggiunte le
seguenti: "quando trattasi di ricostruzione parziale,";
al comma 7, dopo le parole: "comma 6,", sono aggiunte le seguenti:
"ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale,
anche se non contigui agli edifici di culto,".
All'articolo 4:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla
ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal
sisma si applicano i compensi previsti dalle leggi vigenti. Se
l'immobile e' costituito da piu' unita' immobiliari, per le parti di
proprieta' comuni a piu' unita' immobiliari, l'importo al quale si
applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali e' quello
globale del costo di consolidamento dell'intero intervento. Le
relative parcelle dovranno essere vistate con motivato parere per la
congruita' dagli ordini o collegi professionali competenti";
al comma 3, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "ventiquattro mesi"; e le parole: "non superiori a tre
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori complessivamente
a sei mesi";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il sindaco, in relazione all'entita' dei progetti esecutivi
presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle
commissioni comunali previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni, le quali devono esprimere il parere di
competenza nel termine previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28
febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 1984, n. 80. A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione
dei componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune o
di altri enti. Il compenso da corrispondere ai componenti le
commissioni e' elevato a lire 25 mila per ogni perizia esaminata e
definita".
All'articolo 5:
al comma 1, dopo la parola: "emigrati", sono aggiunte le seguenti:
"all'estero, purche' abbiano conservato la residenza,"; e le parole:
", anche se stagionali, compresi coloro che risultino trasferiti
nell'ambito del territorio nazionale per motivi di lavoro," sono
soppresse;
al comma 2, le parole: "ovvero i conduttori di fatto," sono
soppresse; dopo le parole: "hanno titolo", sono aggiunte le seguenti:
"in sostituzione del proprietario";
e le parole: ", indipendentemente dall'entita' dei contributi
spettanti al proprietario" sono soppresse;
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Alla fattispecie di cui al comma 2 non si applicano le
disposizioni del titolo I, capo III, della legge 3 maggio 1982, n.
203";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni, ivi
compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, a far
data dalla ultimazione dei lavori";
al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorsi
trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei
lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo hanno titolo a subentrare in conformita' a quanto ivi
previsto";
al comma 5, le parole: "31 dicembre 1988", sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 1988";
il comma 6 e' soppresso;
dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione
previsto all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni, e' corrisposto anche ai proprietari di
unita' immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il
relativo progetto di intervento sia presentato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
L'articolo 6 e' soppresso.
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. I proprietari delle unita' immobiliari dei fabbricati
rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato
domanda ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, possono
accedere ai benefici previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni, sulla base delle disposizioni e delle
priorita' di cui alle leggi regionali vigenti. L'onere e' a carico e
nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 3 della
predetta legge n. 219 del 1981".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non
superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di
riparazione di immobili ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219,
e successive modificazioni, puo' essere affidata ad imprese iscritte
nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al presente
articolo si applica fino al 31 dicembre 1988".
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: "e che presentino domanda nei termini
previsti per i contributi dallo stesso articolo 22" sono sostituite
dalle seguenti: "e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio
1988";
al comma 2, dopo la parola: "imprese", sono aggiunte le seguenti:
"o loro consorzi"; e le parole: "o dei comuni confinanti" sono
soppresse;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le iniziative indicate nell'articolo 32 della citata legge n.
219 del 1981, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto
esuberanti rispetto alle aree ivi considerate, possono essere
inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune di Senise,
nelle comunita' montane di cui facciano parte comuni disastrati
secondo un programma di localizzazione che le regioni Campania e
Basilicata definiscono entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e
trasmettono all'ufficio speciale preposto all'attuazione del citato
articolo 32";
il comma 5 e' soppresso;
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Gli oneri derivanti dai contributi per le iniziative previste
nell'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a
carico degli stanziamenti recati dall'articolo 3 della legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni";
i commi 7 e 8 sono soppressi.
All'articolo 12, il comma 6 e' soppresso.
Dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. - 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi
da 1 a 8, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche
ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che siano forniti di piano
di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera c), della
legge 14 maggio 1981, n. 219.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni
Campania, Basilicata e Puglia emanano, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per
deliberare ai sensi del citato articolo 28 della legge 14 maggio
1981, n. 219. Tali direttive devono prioritariamente riguardare la
sicurezza statica degli edifici, la salvaguardia della pubblica
incolumita', la effettiva utilizzazione da parte dei cittadini
interessati nonche' la presenza di particolari ragioni
architettoniche, urbanistiche e sociali".
L'articolo 13 e' soppresso.
All'articolo 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1
anche i soggetti che abbiano gia' contratto a tal fine mutui edilizi,
ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti
dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni. Eventuali esborsi gia' effettuati da parte dei
destinatari dei finanziamenti in virtu' del presente comma saranno
valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di
ammortamento".
L'articolo 15 e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - 1. In sede di
ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio
1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni
le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'articolo 8, primo
comma, lettera e), della stessa legge n. 219 del 1981, al recupero
dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti
dal sisma del 23 luglio 1930, di cui al regio decreto-legge 3 agosto
1930, n. 1065, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
1930, n. 1906, ricompresi anche nei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio
1981, emanati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874".
L'articolo 17 e' soppresso.
L'articolo 18 e' soppresso.
L'articolo 20 e' soppresso.
Dopo l'articolo 20, e' aggiunto il seguente:
"Art. 20-bis. - 1. I primi due commi dell'articolo 13 della legge
14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono sostituiti
dal seguente:
'In caso di alienazione di unita' immobiliari aventi titolo ai
benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni
disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si
trasferisce all'acquirente'".
L'articolo 21 e' soppresso.
L'articolo 22 e' soppresso.
L'articolo 24 e' soppresso.
Dopo l'articolo 24, e' aggiunto il seguente:
"Art. 24-bis. - 1. Fatta salva ogni diversa determinazione del
CIPE, i comuni dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare
per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE ai
sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in misura
non superiore al 25 per cento. Tale misura e' elevata al 35 per cento
per i comuni dichiarati disastrati".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 919, 28 febbraio 1987, n. 52,
24 marzo 1987, n. 111, 23 maggio 1987, n. 202, 22 luglio 1987, n.
301, e 21 settembre 1987, n. 389.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 15 febbraio
1988.