Legge Ordinaria n. 143 del 29/04/1988 (Pubblicata nella G. U del 6 maggio 1988 n. 105)
Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza nazionale
ed internazionale, ove sia necessario utilizzare  elevate  competenze
scientifiche   e   tecnico-professionali  in  materia,  il  Consiglio
nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di  fisica  nucleare,
fermo  restando  il  disposto  dell'articolo  36 della legge 20 marzo
1975, n. 70, sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, non  piu'
di   cinquanta   e   di  dieci  contratti  di  prestazione  di  opera
intellettuale, ai sensi degli articoli 2230  e  seguenti  del  codice
civile,  con  esperti  italiani  o stranieri di alta qualificazione e
documentata  esperienza,   che   vengono   collocati,   se   pubblici
dipendenti,  in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto.
  2.  La durata dei contratti e' strettamente connessa all'attuazione
del  progetto  e  comunque  non  puo'  superare  complessivamente  un
quinquennio  per  ciascun  esperto.  La  spesa  va prevista nel piano
finanziario del relativo progetto di ricerca.
  3.  Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di
fisica nucleare annualmente  verificano  i  risultati  dell'attivita'
oggetto del contratto e riferiscono ai rispettivi Ministeri vigilanti
sul numero e sul contenuto dei contratti in corso, che  non  potranno
essere  contemporaneamente  operanti  in numero superiore a cinquanta
per il Consiglio nazionale delle ricerche e a  dieci  per  l'Istituto
nazionale    di    fisica    nucleare,    nonche'    sui    risultati
tecnico-scientifici raggiunti. Di  essi  si  da'  anche  conto  nella
relazione   generale   sullo   stato   della  ricerca  scientifica  e
tecnologica in Italia.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 aprile 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  RUBERTI,     Ministro     per    il
                                  coordinamento delle iniziative  per
                                  la     ricerca     scientifica    e
                                  tecnologica
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          Note all'art. 1, comma 1:
             - Il testo dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70
          (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici  e  del
          rapporto   di   lavoro   del  personale  dipendente),  come
          modificato dall'art. 34- bis della legge 30  ottobre  1976,
          n.    730,   di   conversione,   con   modificazioni,   del
          decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, e' il seguente:
             "Art.  36 (Personale a contratto degli enti di ricerca).
          - Per particolari esigenze della  ricerca  scientifica,  il
          Consiglio  nazionale  delle ricerche, il Comitato nazionale
          per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e
          l'Istituto  nazionale  di fisica nucleare hanno facolta' di
          assumere   personale   di   ricerca   avanzata   anche   di
          cittadinanza  straniera,  con contratto a termine di durata
          non superiore a cinque anni.
             In  relazione  a  singoli  programmi  di  ricerca  e per
          l'intera  durata  del  programma  e'  consentita,  inoltre,
          l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di
          personale tecnico altamente specializzato.
             Il  personale  a  contratto  in servizio presso gli enti
          predetti, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,   e'  inquadrato  nei  ruoli  organici,  purche'  in
          possesso alla data dell'inquadramento dei prescritti titoli
          e requisiti previo giudizio favorevole dell'organo preposto
          all'amministrazione del personale. Il  servizio  precedente
          e' valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
             Il  personale predetto che pur dichiarato meritevole non
          trovi sistemazione  in  ruolo  per  mancanza  di  posti  e'
          trattenuto  in  servizio  a  tempo  indeterminato  e con il
          trattamento previsto per  la  corrispondente  qualifica  di
          ruolo.  Il  servizio  precedente  e' valutato ai fini degli
          aumenti periodici di stipendio.
             Sono   abrogati   l'art.   17  del  decreto  legislativo
          luogotenenziale 1› marzo 1945, n.  82  e  l'art.  14  della
          legge 15 dicembre 1971, n. 1240".
             - Il testo degli articoli 2230 e seguenti (fino all'art.
          2238) del codice civile e' il seguente:
             "Art.  2230  (Prestazione  d'opera  intellettuale). - Il
          contratto  che  ha  per  oggetto  una  prestazione  d'opera
          intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto
          compatibili con queste e con la natura del rapporto,  dalle
          disposizioni del capo precedente.
             Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
             Art.  2231 (Mancanza d'iscrizione). - Quando l'esercizio
          di    un'attivita'    professionale     e'     condizionato
          all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita
          da chi non e' iscritto non gli da' azione per il  pagamento
          della retribuzione.
             La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto
          in corso,  salvo  il  diritto  del  prestatore  d'opera  al
          rimborso  delle  spese  incontrate e a un compenso adeguato
          all'utilita' del lavoro compiuto.
             Art.  2232  (Esecuzione  dell'opera).  -  Il  prestatore
          d'opera deve  eseguire  personalmente  l'incarico  assunto.
          Puo'   tuttavia  valersi,  sotto  la  propria  direzione  e
          responsabilita',  di   sostituti   e   ausiliari,   se   la
          collaborazione di altri e' consentita dal contratto o dagli
          usi e non e' incompatibile con l'oggetto della prestazione.
             Art. 2233 (Compenso). - Il compenso, se non e' convenuto
          dalle parti  e  non  puo'  essere  determinato  secondo  le
          tariffe  o  gli usi, e' determinato dal giudice, sentito il
          parere   dell'associazione   professionale   a    cui    il
          professionista  appartiene.  (Le associazioni professionali
          sono state soppresse dall'art. 1  del  D.L.L.  23  novembre
          1944, n. 369, n.d.r.).
             In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
          all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
             Gli  avvocati,  i  procuratori  e  i  patrocinatori  non
          possono, neppure per interposta persona,  stipulare  con  i
          loro  clienti  alcun  patto  relativo  ai  beni che formano
          oggetto delle controversie  affidate  al  loro  patrocinio,
          sotto pena di nullita' e dei danni.
             Art. 2234 (Spese e acconti). - Il cliente, salvo diversa
          pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese
          occorrenti   al   compimento  dell'opera  e  corrispondere,
          secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
             Art.  2235  (Divieto  di  ritenzione).  -  Il prestatore
          d'opera non puo' ritenere le cose e i  documenti  ricevuti,
          se  non  per il periodo strettamente necessario alla tutela
          dei propri diritti secondo le leggi professionali.
             Art. 2236 (Responsabilita' del prestatore d'opera). - Se
          la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici  di
          speciale  difficolta',  il  prestatore d'opera non risponde
          dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
             Art.  2237  (Recesso).  -  Il  cliente puo' recedere dal
          contratto,  rimborsando  al  prestatore  d'opera  le  spese
          sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
             Il  prestatore  d'opera  puo' recedere dal contratto per
          giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle
          spese   fatte   e   al  compenso  per  l'opera  svolta,  da
          determinarsi con riguardo al risultato  utile  che  ne  sia
          derivato al cliente.
             Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato
          in modo da evitare pregiudizio al cliente.
             Art.  2238  (Rinvio). - Se l'esercizio della professione
          costituisce elemento di un'attivita' organizzata  in  forma
          d'impresa,  si  applicano  anche le disposizioni del titolo
          II.
             In   ogni   caso,   se   l'esercente   una   professione
          intellettuale impiega sostituti o ausiliari,  si  applicano
          le  disposizioni  delle sezioni II, III e IV del capo I del
          titolo II".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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