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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza nazionale
ed internazionale, ove sia necessario utilizzare elevate competenze
scientifiche e tecnico-professionali in materia, il Consiglio
nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
fermo restando il disposto dell'articolo 36 della legge 20 marzo
1975, n. 70, sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, non piu'
di cinquanta e di dieci contratti di prestazione di opera
intellettuale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice
civile, con esperti italiani o stranieri di alta qualificazione e
documentata esperienza, che vengono collocati, se pubblici
dipendenti, in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto.
2. La durata dei contratti e' strettamente connessa all'attuazione
del progetto e comunque non puo' superare complessivamente un
quinquennio per ciascun esperto. La spesa va prevista nel piano
finanziario del relativo progetto di ricerca.
3. Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di
fisica nucleare annualmente verificano i risultati dell'attivita'
oggetto del contratto e riferiscono ai rispettivi Ministeri vigilanti
sul numero e sul contenuto dei contratti in corso, che non potranno
essere contemporaneamente operanti in numero superiore a cinquanta
per il Consiglio nazionale delle ricerche e a dieci per l'Istituto
nazionale di fisica nucleare, nonche' sui risultati
tecnico-scientifici raggiunti. Di essi si da' anche conto nella
relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e
tecnologica in Italia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
RUBERTI, Ministro per il
coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Note all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente), come
modificato dall'art. 34- bis della legge 30 ottobre 1976,
n. 730, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, e' il seguente:
"Art. 36 (Personale a contratto degli enti di ricerca).
- Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il
Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale
per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e
l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facolta' di
assumere personale di ricerca avanzata anche di
cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata
non superiore a cinque anni.
In relazione a singoli programmi di ricerca e per
l'intera durata del programma e' consentita, inoltre,
l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di
personale tecnico altamente specializzato.
Il personale a contratto in servizio presso gli enti
predetti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' inquadrato nei ruoli organici, purche' in
possesso alla data dell'inquadramento dei prescritti titoli
e requisiti previo giudizio favorevole dell'organo preposto
all'amministrazione del personale. Il servizio precedente
e' valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
Il personale predetto che pur dichiarato meritevole non
trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti e'
trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il
trattamento previsto per la corrispondente qualifica di
ruolo. Il servizio precedente e' valutato ai fini degli
aumenti periodici di stipendio.
Sono abrogati l'art. 17 del decreto legislativo
luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82 e l'art. 14 della
legge 15 dicembre 1971, n. 1240".
- Il testo degli articoli 2230 e seguenti (fino all'art.
2238) del codice civile e' il seguente:
"Art. 2230 (Prestazione d'opera intellettuale). - Il
contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera
intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto
compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle
disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2231 (Mancanza d'iscrizione). - Quando l'esercizio
di un'attivita' professionale e' condizionato
all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita
da chi non e' iscritto non gli da' azione per il pagamento
della retribuzione.
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto
in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al
rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato
all'utilita' del lavoro compiuto.
Art. 2232 (Esecuzione dell'opera). - Il prestatore
d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto.
Puo' tuttavia valersi, sotto la propria direzione e
responsabilita', di sostituti e ausiliari, se la
collaborazione di altri e' consentita dal contratto o dagli
usi e non e' incompatibile con l'oggetto della prestazione.
Art. 2233 (Compenso). - Il compenso, se non e' convenuto
dalle parti e non puo' essere determinato secondo le
tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice, sentito il
parere dell'associazione professionale a cui il
professionista appartiene. (Le associazioni professionali
sono state soppresse dall'art. 1 del D.L.L. 23 novembre
1944, n. 369, n.d.r.).
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non
possono, neppure per interposta persona, stipulare con i
loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano
oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio,
sotto pena di nullita' e dei danni.
Art. 2234 (Spese e acconti). - Il cliente, salvo diversa
pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese
occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere,
secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Art. 2235 (Divieto di ritenzione). - Il prestatore
d'opera non puo' ritenere le cose e i documenti ricevuti,
se non per il periodo strettamente necessario alla tutela
dei propri diritti secondo le leggi professionali.
Art. 2236 (Responsabilita' del prestatore d'opera). - Se
la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di
speciale difficolta', il prestatore d'opera non risponde
dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Art. 2237 (Recesso). - Il cliente puo' recedere dal
contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese
sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera puo' recedere dal contratto per
giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle
spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da
determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia
derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato
in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Art. 2238 (Rinvio). - Se l'esercizio della professione
costituisce elemento di un'attivita' organizzata in forma
d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo
II.
In ogni caso, se l'esercente una professione
intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano
le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del
titolo II".