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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia
tributaria, nonche' per la semplificazione delle procedure di
accatastamento degli immobili urbani, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
L'articolo 3 e' soppresso.
All'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. All'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: 'lettere a) e g)'
sono sostituite dalle seguenti: 'lettere a), d) e g)'.
3-ter. All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico, le
parole da: 'Per la indennita'' fino a: 'versato al Fondo predetto'
sono sostituite dalle seguenti: 'L'ammontare netto delle indennita'
equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate,
alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a
carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa
detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita'
corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o
alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra
l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo
stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza'.
3-quater. All'articolo 17, comma 2, del suddetto testo unico, con
effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: 'agli effetti del comma
1', sono aggiunte le seguenti: 'L'ammontare netto e' costituito
dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo dei
contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo dei contributi
a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo
in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per
legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti
dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano
previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni
periodiche sull'indennita' spettante'".
All'articolo 5:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella
A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, devono intendersi comprese le prestazioni di
radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico
o di noleggio da rimessa";
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel n. 21 della parte II della tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
parole: 'case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597' devono
intendersi riferite alle costruzioni rurali di cui alle lettere a),
b), c) e d) del predetto articolo 39";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Il n. 28 della tabella B allegata al decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17, deve intendersi riferito anche ai soggetti di
cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.
4-ter. Agli effetti dell'articolo 38- bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di
cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve
intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa
ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi
non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto
articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo.
Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle
dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle
sanzioni nei confronti del cedente il credito.
4-quater. Il rimborso di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni e integrazioni, dovuto a cooperative a
proprieta' indivisa indicate alla lettera g), ultimo comma,
dell'articolo 3 dello stesso decreto, comprende anche l'imposta sul
valore aggiunto addebitata alle cooperative per l'acquisto di beni e
servizi utilizzati per fornire ai propri soci acqua, riscaldamento,
energia elettrica, gas, manutenzioni e riparazioni e simili. Tali
forniture devono intendersi comprese fra 'le altre cessioni o
prestazioni accessorie' previste dall'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni e integrazioni.
4-quinquies. Con effetto dal 1 gennaio 1988 non e' detraibile, da
parte delle suddette cooperative, l'imposta sul valore aggiunto
afferente gli acquisti di beni e servizi relativi alle prestazioni
rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile".
All'articolo 7, al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "E' altresi' sospesa l'applicazione della disposizione
concernente i redditi derivanti dall'esercizio di attivita'
organizzate prevalentemente col lavoro del contribuente e dei suoi
familiari contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera a), del
predetto testo unico".
All'articolo 8, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ";
per i soggetti di cui ai commi 17 e 21 dello stesso articolo 2 la
facolta' di optare per il regime ordinario ai soli effetti della
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si
intende esercitata, in mancanza di espressa attestazione nella
dichiarazione annuale per l'anno 1984 o nella dichiarazione di inizio
di attivita', anche se la detrazione risulta eseguita nei modi
ordinari nelle dichiarazioni presentate per gli anni 1985, 1986 e
1987".
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: "e delle camere di commercio," sono
sostituite dalle seguenti: ", delle camere di commercio, degli enti
porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti
aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza
del Ministero della marina mercantile,";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da
parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a
norma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella
gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle
imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al
1 gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988".
All'articolo 10:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079,
come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6
ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e
dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, e' sostituita
dalla seguente:
'TABELLA A
TABELLA DELLE TASSE
PER I CONTRATTI DI BORSA SU TITOLI E VALORI
Per ogni
100.000 o
frazione di
Specificazione dei contratti L. 100.000
--- --
a) Conclusi direttamente tra i contraenti: azioni . . . . 140
valori in moneta, verghe, o divise estere (*) . . . . . . 100
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro
termine e obbligazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento
di agenti di cambio, o banche iscritte all'albo di cui al regio
decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa:
azioni. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
valori in moneta, verghe, o divise estere (*). . . . . . . 90
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro
termine e obbligazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 (**)
c) Conclusi tra agenti di cambio: azioni. . . . . . . . 15
valori in moneta, verghe, o divise estere (*). . . . . 40
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro
termine e obbligazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 (**)
----------------------
(*) Sono esenti i contratti per contanti.
(**) L'imposta dovuta non puo' superare l'importo di 1 milione e
600.000 lire'";
al comma 2, dopo le parole: "sugli stessi titoli", sono aggiunte
le seguenti: "o divise estere";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate
allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i
finanziamenti all'esportazione di durata superiore a 18 mesi
dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modifica zioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,
e' ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non
rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277. Le
disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base
a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
2-ter. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal
15 marzo 1988".
Dopo l'articolo 10, e' aggiunto il seguente:
"Art. 10-bis. - 1. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la forma, il
valore e gli altri caratteri distintivi dei foglietti bollati e delle
marche per i contratti di borsa.
2. L'importo massimo della tassa, da corrispondere con l'impiego di
valori bollati, per un singolo contratto non puo' superare l'importo
di L. 800.000; la differenza d'imposta, totale o parziale, e'
riscossa mediante visto per bollo dell'ufficio del registro. Gli
estremi della bolletta dovranno essere riportati su ogni parte o
sezione del foglietto".
Dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente:
"Art. 11-bis. - 1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e' sostituito
dal seguente:
'Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari
valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo
d'imposta quando c'e' corrispondenza tra le colture praticate e
quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i
possessori a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro
diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola sono tenuti,
in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici
interessate dalle variazioni di coltura la tariffa d'estimo attuale
relativa alla qualita' di coltura in atto e alla stessa classe gia'
attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima
classe esistente per la coltura praticata. Se non e' possibile
attribuire alle superfici la qualita' propria della coltura praticata
si applicano le tariffe attribuite a terreni della stessa qualita'
ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in
condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la classe
la regola di cui al presente comma'.
2. L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
'Art. 50. - 1. In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito
dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni
in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario,
si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
cinquemilioni'".
All'articolo 12:
al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Il
contribuente e' tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione
di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente
articolo";
al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "in
duplice esemplare, che il contribuente e' tenuto a produrre al
competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di
formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura
privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti
giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di
successione; l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta
attestandone l'avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione
della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'articolo
52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 26, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Agli effetti dell'INVIM non e' sottoposto a rettifiche il
valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a
60 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i
fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per
l'anno di riferimento del valore iniziale, ne' e' sottoposto a
rettifica il valore della nuda proprieta' e dei diritti reali di
godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella
determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro
e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con
riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni, verificatisi anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sempreche'
l'accertamento del valore iniziale non risulti gia' definito alla
suddetta data.
3-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 17 dicembre
1986, n. 880, e' aggiunto il seguente:
'1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 8 si applicano anche
alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere
anteriormente al 1 luglio 1986, per le quali non sia gia'
intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il
valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura
inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto
articolo 8, i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni,
adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione
dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti
stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione
dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni
registrate anterior mente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti
per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle
donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A
tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30
settembre 1988, dichiarazione integrativa'.
3-quater. La disposizione del comma 3- ter e' applicabile
sempreche' l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. - 1. Il Ministro delle finanze promuove le opportune
intese con la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza
del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria degli uffici della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire
l'accesso tramite terminale alle informazioni di carattere statistico
contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto
dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle intese
di cui al comma 1, sono adottate le disposizioni per definire le
modalita' e i termini del collegamento di cui al medesimo comma, le
aggregazioni dei dati da rendere disponibili e la periodicita' di
aggiornamento, tenuto conto dei piani di sviluppo del sistema
informativo dell'anagrafe tributaria".
L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente
decreto, valutati in lire 1.110 miliardi per l'anno 1988, in lire 740
miliardi per l'anno 1989 e in lire 885 miliardi per l'anno 1990, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988,
all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Detrazioni IRPEF'.
2. All'onere di cui all'articolo 4, commi 3- ter e 3-quater,
valutato in lire 50 miliardi annui per gli anni 1989 e 1990, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988,
all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento 'Esenzione di
imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di
sviluppo'. I relativi rimborsi sono effettuati a decorrere dal 1
gennaio 1989.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 7, 12, commi 5 e 6,
13, 14, 15, 16, 17 e 30 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 533,
nonche' nel decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
COLOMBO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
-------------------------
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
61 del 14 marzo 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 15 giugno 1988.