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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, recante ulteriori
interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Al titolo sono aggiunte, in fine, le parole: "e disposizioni per i
fondi per la protezione civile".
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Per il rimborso alla regione Lombardia delle
anticipazioni effettuate per lavori ed interventi urgenti disposti,
in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di
luglio, agosto e settembre 1987, dalla stessa regione e dalle
province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio oltre che dai comuni
compresi nelle medesime province, il fondo per la protezione civile
e' integrato della somma di lire 207 miliardi".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Al fine di assicurare il superamento della fase
critica dell'emergenza nella regione Lombardia e' autorizzata la
spesa di lire 327 miliardi a carico del fondo per la protezione
civile, che e' integrato della somma di pari importo per l'anno 1988.
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispone
la ripartizione della somma prevista dal comma 1 tra la regione
Lombardia, le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, nonche' i
comuni e le comunita' montane, compresi nelle province stesse,
colpiti dagli eventi atmosferici dei mesi di luglio, agosto e
settembre 1987.
3. La ripartizione dovra' essere disposta, nei limiti massimi di
lire 25 miliardi, 25 miliardi, 10 miliardi e 230 miliardi, per
finanziare il compimento delle opere di consolidamento del suolo,
idrauliche, igieniche, urbane, acquedottistiche e di viabilita'
provinciale e comunale, rispettivamente nelle province di Bergamo,
Brescia, Como e Sondrio. Alla regione Lombardia sono inoltre
assegnate una somma non superiore a lire 6 miliardi per il
completamento dello svaso del lago di Val di Pola, una somma non
superiore a lire 16 miliardi per il completamento di opere igieniche
extra-urbane ed una somma non superiore a lire 15 miliardi per il
nuovo insediamento della comunita' di S. Antonio Morignone (comune di
Val di Sotto).
4. Nell'utilizzazione dei finanziamenti previsti nel presente
articolo dovra' essere data priorita' alle opere di carattere
idrogeologico e di regimazione delle acque a tutela della incolumita'
delle popolazioni e della integrita' dei centri abitati.
5. La somma indicata nel comma 1 non puo' essere utilizzata per il
finanziamento degli interventi urgenti di sistemazione idraulica
previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.
6. Il nuovo insediamento della comunita' di S. Antonio Morignone
(comune di Val di Sotto) sara' effettuato in conformita' alle norme
ordinarie vigenti e ad esso si applica la valutazione degli
interventi sotto il profilo ambientale e della definizione degli
indirizzi da adottare nella fase di ricostruzione e sviluppo da parte
del comitato istituito dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 19
settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 1987, n. 470".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Al fine di assicurare il completamento degli
interventi nelle regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, nonche'
nelle province autonome di Trento e Bolzano, e' autorizzata la spesa,
rispettivamente, di lire 20 miliardi, 18 miliardi, 8 miliardi e 20
miliardi, a carico del fondo per la protezione civile. A tale fine il
fondo medesimo per il 1988 e' integrato della somma di lire 66
miliardi".
All'articolo 4:
al comma 1, nel primo e nel secondo periodo, le parole: "20
miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "5 miliardi";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
provvede al riparto della somma indicata nel comma 1".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. L'erogazione dei fondi previsti dagli articoli da 1 a
4 e' disposta sulla base di specifiche richieste da parte delle
regioni e province autonome interessate. Il presidente della regione,
della provincia autonoma e della giunta provinciale nonche' il
sindaco dovranno attestare, ciascuno per gli interventi di competenza
della rispettiva amministrazione, il rapporto di causalita' tra gli
interventi medesimi, effettuati o da effettuare, e gli eventi
calamitosi di cui all'articolo 1.
2. Le regioni o province autonome interessate dovranno altresi'
illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne
l'andamento e la conclusione".
L'articolo 6 e' soppresso.
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Al fine di provvedere alle ricorrenti emergenze
relative alla difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e
private, delle foreste e ad altre calamita', nonche' alle attivita'
connesse, il fondo per la protezione civile e' integrato per l'anno
1988 della somma di lire 140 miliardi".
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. Il termine del 31 dicembre 1987 indicato
nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 64,
concernente interventi in favore della comunita' scientifica e delle
associazioni di volontariato di protezione civile e' prorogato,
relativamente agli interventi in favore delle associazioni di
volontariato di protezione civile, al 31 dicembre 1988.
2. Il relativo onere, valutato in complessive lire 1.500 milioni,
e' posto a carico del fondo per la protezione civile".
L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, determinato in lire 745 miliardi, si provvede, quanto a lire
605 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando per lire 258 miliardi
l'accantonamento 'Interventi organici per la ricostruzione e la
rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia
settentrionale colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei
mesi di luglio e agosto 1987' e per lire 347 miliardi
l'accantonamento 'Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie
alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno'; quanto a lire 140
miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento
'Reintegro fondo per la protezione civile'.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Le tabelle A, B, B-I, B-II e C sono soppresse.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
LATTANZIO, Ministro per il
coordinamento della protezione
civile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 68 del 22 marzo 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 giugno 1988.