Legge Ordinaria n. 159 del 20/05/1988 (Pubblicata nella G. U del 21 maggio 1988 n. 118)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, recante ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il  decreto-legge  19  marzo  1988,  n.  85,  recante  ulteriori
interventi urgenti per le zone colpite dalle  eccezionali  avversita'
atmosferiche  nei  mesi  di  luglio,  agosto  e  settembre  1987,  e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
 Al titolo sono aggiunte, in fine, le parole: "e disposizioni  per  i
fondi per la protezione civile". 
 L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 1.  -  1.  Per  il  rimborso  alla  regione  Lombardia  delle
anticipazioni effettuate per lavori ed interventi  urgenti  disposti,
in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi  di
luglio, agosto  e  settembre  1987,  dalla  stessa  regione  e  dalle
province di Bergamo, Brescia, Como,  Sondrio  oltre  che  dai  comuni
compresi nelle medesime province, il fondo per la  protezione  civile
e' integrato della somma di lire 207 miliardi". 
 L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2. - 1. Al fine  di  assicurare  il  superamento  della  fase
critica dell'emergenza nella  regione  Lombardia  e'  autorizzata  la
spesa di lire 327 miliardi a  carico  del  fondo  per  la  protezione
civile, che e' integrato della somma di pari importo per l'anno 1988. 
  2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispone
la ripartizione della somma prevista  dal  comma  1  tra  la  regione
Lombardia, le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, nonche'  i
comuni e  le  comunita'  montane,  compresi  nelle  province  stesse,
colpiti dagli  eventi  atmosferici  dei  mesi  di  luglio,  agosto  e
settembre 1987. 
  3. La ripartizione dovra' essere disposta, nei  limiti  massimi  di
lire 25 miliardi, 25  miliardi,  10  miliardi  e  230  miliardi,  per
finanziare il compimento delle opere  di  consolidamento  del  suolo,
idrauliche,  igieniche,  urbane,  acquedottistiche  e  di  viabilita'
provinciale e comunale, rispettivamente nelle  province  di  Bergamo,
Brescia,  Como  e  Sondrio.  Alla  regione  Lombardia  sono   inoltre
assegnate  una  somma  non  superiore  a  lire  6  miliardi  per   il
completamento dello svaso del lago di Val  di  Pola,  una  somma  non
superiore a lire 16 miliardi per il completamento di opere  igieniche
extra-urbane ed una somma non superiore a lire  15  miliardi  per  il
nuovo insediamento della comunita' di S. Antonio Morignone (comune di
Val di Sotto). 
  4.  Nell'utilizzazione  dei  finanziamenti  previsti  nel  presente
articolo  dovra'  essere  data  priorita'  alle  opere  di  carattere
idrogeologico e di regimazione delle acque a tutela della incolumita'
delle popolazioni e della integrita' dei centri abitati. 
  5. La somma indicata nel comma 1 non puo' essere utilizzata per  il
finanziamento degli  interventi  urgenti  di  sistemazione  idraulica
previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. 
  6. Il nuovo insediamento della comunita' di  S.  Antonio  Morignone
(comune di Val di Sotto) sara' effettuato in conformita'  alle  norme
ordinarie  vigenti  e  ad  esso  si  applica  la  valutazione   degli
interventi sotto il profilo  ambientale  e  della  definizione  degli
indirizzi da adottare nella fase di ricostruzione e sviluppo da parte
del comitato istituito dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 19
settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 1987, n. 470". 
 L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 3.  -  1.  Al  fine  di  assicurare  il  completamento  degli
interventi nelle regioni Piemonte, Emilia-Romagna e  Veneto,  nonche'
nelle province autonome di Trento e Bolzano, e' autorizzata la spesa,
rispettivamente, di lire 20 miliardi, 18 miliardi, 8  miliardi  e  20
miliardi, a carico del fondo per la protezione civile. A tale fine il
fondo medesimo per il 1988  e'  integrato  della  somma  di  lire  66
miliardi". 
 All'articolo 4: 
   al comma 1, nel primo  e  nel  secondo  periodo,  le  parole:  "20
miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "5 miliardi"; 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Il  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile
provvede al riparto della somma indicata nel comma 1". 
 L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 5. - 1. L'erogazione dei fondi previsti dagli articoli da 1 a
4 e' disposta sulla base  di  specifiche  richieste  da  parte  delle
regioni e province autonome interessate. Il presidente della regione,
della provincia  autonoma  e  della  giunta  provinciale  nonche'  il
sindaco dovranno attestare, ciascuno per gli interventi di competenza
della rispettiva amministrazione, il rapporto di causalita'  tra  gli
interventi  medesimi,  effettuati  o  da  effettuare,  e  gli  eventi
calamitosi di cui all'articolo 1. 
  2. Le regioni o province  autonome  interessate  dovranno  altresi'
illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne
l'andamento e la conclusione". 
 L'articolo 6 e' soppresso. 
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 7. - 1. Al  fine  di  provvedere  alle  ricorrenti  emergenze
relative alla difesa  del  suolo,  delle  opere  civili  pubbliche  e
private, delle foreste e ad altre calamita', nonche'  alle  attivita'
connesse, il fondo per la protezione civile e' integrato  per  l'anno
1988 della somma di lire 140 miliardi". 
  Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
  "Art. 7-bis.  -  1.  Il  termine  del  31  dicembre  1987  indicato
nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3  gennaio  1987,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  marzo  1987,  n.  64,
concernente interventi in favore della comunita' scientifica e  delle
associazioni di  volontariato  di  protezione  civile  e'  prorogato,
relativamente  agli  interventi  in  favore  delle  associazioni   di
volontariato di protezione civile, al 31 dicembre 1988. 
  2. Il relativo onere, valutato in complessive lire  1.500  milioni,
e' posto a carico del fondo per la protezione civile". 
  L'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 8. - 1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
decreto, determinato in lire 745 miliardi, si provvede, quanto a lire
605 miliardi, mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando per  lire  258  miliardi
l'accantonamento 'Interventi  organici  per  la  ricostruzione  e  la
rinascita  della  Valtellina   e   delle   altre   zone   dell'Italia
settentrionale colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche  dei
mesi  di  luglio  e  agosto   1987'   e   per   lire   347   miliardi
l'accantonamento 'Difesa del suolo ivi comprese le  opere  necessarie
alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno'; quanto  a  lire  140
miliardi  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  l'anno  1988,  all'uopo   utilizzando   l'accantonamento
'Reintegro fondo per la protezione civile'. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
  Le tabelle A, B, B-I, B-II e C sono soppresse. 
  2. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
   Data a Roma, addi' 20 maggio 1988 
                               COSSIGA 
 
                                  DE MITA, Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri 
                                  LATTANZIO,    Ministro    per    il
                                  coordinamento   della    protezione
                                  civile 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
 
AVVERTENZA: 
   Il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, e' stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 68 del 22 marzo 1988. 
Il testo del decreto-legge coordinato con  la  legge  di  conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 giugno  1988.
                                              
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)