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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro,
nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "commi 11 e 12" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 11, 12 e 13";
al comma 3, sono premesse le parole: "A partire dal periodo di
paga in corso al 1° gennaio 1988";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in
conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte
anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo
assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre che non siano operanti
clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di
traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del
decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati con compagnie
di assicurazione privata, purche' la copertura assicurativa offra
prestazioni non inferiori, complessivamente, a quelle
dell'assicurazione obbligatoria".
All'articolo 3:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La facolta' di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1
della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese che
diano comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale";
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori con contratto
a tempo indeterminato dipendenti dalle aziende edili che occupano
piu' di cento lavoratori e per le quali il CIPI abbia accertato entro
il 30 aprile 1988 la sussistenza di una crisi ai sensi dell'articolo
2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, nel
limite di centocinquanta unita'.
1-ter. Le domande di ammissione al pensionamento anticipato devono
essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro trenta
giorni dalla predetta data il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale fissa con decreto i criteri di formazione della graduatoria
tenendo conto dell'anzianita' anagrafica e di servizio nell'azienda,
nonche' della entita' di eccedenza del personale.
1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1- bis del
presente articolo, valutati in lire 6.300 milioni nel triennio
1988-1990, si provvede mediante corrispondente prelievo dalle
disponibilita' della gestione speciale di cui all'articolo 26 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845";
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e' disposta" sono
aggiunte le seguenti: ", in coerenza con quanto previsto
nell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67,";
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si
interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata
sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate
a norma dell'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio
1982, n. 297, e relative alle ultime duecentosessanta settimane di
contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione media
pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate dall'INPDAI con
decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988, le retribuzioni annue di
cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relative al
quinquennio precedente il 1° gennaio 1988 sono prese in
considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui
INPDAI in vigore nel suddetto quinquennio, secondo le modalita'
applicative che saranno stabilite con il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il comma 56 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n.
67, e' sostituito dal seguente:
'56. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio
1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a
trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il
relativo onere e' valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990'".
All'articolo 4:
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e' sostituito dal seguente:
'1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che
svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le
unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da
inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e'
richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti
nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la
professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per
l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla
selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste
delle circoscrizioni territorialmente competenti'.
4-ter. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova
applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971,
n. 276, e dall'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonche'
in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a
statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unita'
sanitarie locali.
4-quater. All'emanazione del decreto previsto dall'articolo 16,
commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si provvede entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4-quinquies. Il comma 9 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e' abrogato. Le disposizioni di cui al comma 4- bis del
presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 1989. Sino al 31
dicembre 1988 continua ad applicarsi la disciplina vigente.
4-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, si applicano anche al personale non docente
della scuola".
All'articolo 6:
al comma 2, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 3";
al comma 3, dopo le parole: "istituiti nel suo ambito" sono
aggiunte le seguenti: "sulla base degli elementi di cui al comma 4,
lettera a),"; e le parole: "commi 4, 5 e 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 4 e 5";
al comma 4, la lettera a) e' sostituta dalla seguente:
"a) stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento di
cui al comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri
occupazionali, sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, sotto
quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia formativa
ed alla capacita' di sviluppare l'innovazione tecnologica";
al comma 8, le parole: "o da persona da lui delegata" sono
sostituite dalle seguenti: "o da un sottosegretario di Stato da lui
delegato";
al comma 10, le parole: "540 miliardi" sono sostituite dalle
seguenti: "533 miliardi".
All'articolo 7:
al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "La
retribuzione di riferimento per la determinazione della indennita'
giornaliera di disoccupazione e' quella media soggetta a
contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista
dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre mesi
precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in
relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per i
lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento e'
quella percepita nell'anno 1987 e comunque non inferiore alla
retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di
categoria";
al comma 4, nel primo e nel terzo periodo, le parole: "a tempo
determinato" sono soppresse;
al comma 5, le parole: "31 maggio 1988" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 1988"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "I
lavoratori che non possano far valere il requisito dell'anno di
contribuzione di cui al comma 3 devono corredare la domanda con
apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il
numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa
retribuzione corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di
rilasciare ai lavoratori gia' occupati alle proprie dipendenze la
predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, e' tenuto
comunque al pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di
sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si
riferisce";
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a
lire 93 miliardi, mediante utilizzazione delle economie di gestione
realizzate dalla separata contabilita' degli interventi straordinari
di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria per
effetto dell'attuazione dell'articolo 8, e, quanto a lire 207
miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento 'Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in
particolare nei territori del Mezzogiorno'".
Dopo l'articolo 7, e' aggiunto il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. I lavoratori frontalieri italiani occupati in
Svizzera con contratto di lavoro stagionale hanno diritto ai
trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 228, anche per i periodi di sosta stagionale, a decorrere da
quelli iniziati nel secondo semestre dell'anno 1987. Detti
trattamenti spettano per tutte le giornate di sosta fino ad un
massimo di novanta, detratte quelle eventualmente retribuite dal
datore di lavoro svizzero.
2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre del 1987,
la domanda di prestazione, redatta su apposito modulo, deve essere
presentata alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredata
dallo stato di famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore di
lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la
disoccupazione da cui risultino la durata del rapporto di lavoro, i
termini iniziale e finale della sosta stagionale, nonche' il numero
delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal
datore di lavoro svizzero. Devono essere altresi' prodotti i permessi
di lavoro frontaliero relativi agli anni 1987 e 1988. In caso di
mancata iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori
interessati devono presentare una dichiarazione di responsabilita',
resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante la mancata occupazione durante il periodo di sosta
stagionale.
3. Per le domande di prestazione relative ai periodi di sosta
stagionale successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 5 della legge 12 giugno
1984, n. 228. In ogni caso l'attestato rilasciato dal datore di
lavoro, utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la
disoccupazione, dovra' contenere l'indicazione dei termini iniziale e
finale del periodo di sosta, nonche' il numero delle giornate
eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro
svizzero.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si
fa fronte con le disponibilita' della separata contabilita' di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 228,
utilizzando anche le somme accantonate ai sensi dell'articolo 9 della
legge stessa".
All'articolo 8:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione
salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento del
contributo addizionale di cui all'articolo 12, numero 2), della legge
20 maggio 1975, n. 164, nella misura del 4,5 per cento
dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta
al 3 per cento per le imprese fino a cinquanta dipendenti";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo
16, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' dovuto anche
dalle imprese esercenti attivita' commerciale che occupano piu' di
mille dipendenti";
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Sono abrogati la lettera a) del numero 2) dell'articolo 1 della
legge 20 maggio 1975, n. 164, e i commi quinto e sesto dell'articolo
21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464.
2-bis. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' sostituito dal seguente: 'Le
quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito
della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa
integrazione guadagni'";
al comma 7, le parole: "a quello previsto al comma 1, calcolato
sull'"; sono sostituite dalle seguenti: "al 7 per cento dell'"; ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La presente disposizione
trova applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati
in data successiva al 31 marzo 1988";
al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
disposizione di cui al comma 3 trova applicazione per le domande di
integrazione salariale presentate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle
societa' sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria
nonche' alle societa' di reimpiego dei lavoratori costituite dalla
GEPI ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre
1980, n. 784, dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63,
dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n.
482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n.
684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n.
143, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n.
193, e dell'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.
Il comma 1 non trova altresi' applicazione per le imprese sottoposte
a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata,
e per quelle di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e
successive modificazioni ed integrazioni".
All'articolo 9:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, al fine di provvedere alle necessita' di
ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e
periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28
febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte
alla costituzione di un sistema informatico sull'intero territorio
nazionale, puo' stipulare direttamente contratti e convenzioni per
l'acquisizione di impianti e attrezzature, programmi e consulenza
progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici,
universita', centri di ricerca o soggetti privati di comprovata
esperienza nel settore specifico e di documentata idoneita' tecnica,
anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, alla
legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n.
631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione
di ogni forma di gestione fuori bilancio";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze
funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e
delle loro sezioni circoscrizionali, connesse con l'approntamento dei
mezzi strumentali per realizzare il sistema informatico delle
procedure di avviamento al lavoro ed in particolare di quelle
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
settembre 1987, n. 392, emanato in attuazione dell'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e' autorizzato ad assumere, in via eccezionale,
con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici
mesi, duemila unita' di personale da adibire a mansioni impiegatizie.
All'assunzione delle predette unita' si provvede mediante concorsi,
su base regionale, per titoli e colloquio su materie attinenti alle
mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e
delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione publica. Il bando di concorso e' emanato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le procedure concorsuali devono
concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento delle
commissioni esaminatrici. In quanto compatibili trovano applicazione
le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18
agosto 1986, in materia di snellimento delle procedure concorsuali. I
lavoratori sono assunti nel numero di mille unita' per lo svolgimento
di mansioni attinenti al IV livello funzionale e nel numero di mille
unita' per lo svolgimento di mansioni attinenti al VI livello
funzionale, secondo la ripartizione territoriale determinata con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi
devono avere eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, fatti salvi i casi
di elevazione del limite di eta' previsti dalle norme vigenti ed
essere in possesso di diploma di scuola media inferiore se da
destinare a mansioni corrispondenti a quelle del IV livello
retributivo-funzionale o del diploma di scuola media superiore se da
destinare a mansioni corrispondenti a quelle del VI livello
retributivo-funzionale. Il trattamento economico ad essi spettante e'
quello previsto rispettivamente per il IV ed il VI livello
retributivo di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266";
il comma 3 e' soppresso;
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce
al Parlamento, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di
dodici mesi previsto per l'effettuazione delle attivita' alle quali
sono destinate le duemila unita' di personale da assumere ai sensi
del comma 2, sullo stato di attuazione del programma di
informatizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, nonche' sui risultati
conseguiti mediante la stipula dei contratti e l'affidamento delle
convenzioni di cui al comma 1";
al comma 4, secondo periodo, le parole da: "e la consistenza dello
stesso" fino a: "legge di approvazione del bilancio" sono soppresse;
al comma 5, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 4";
dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Le somme non impegnate nel corrente anno possono essere
impegnate nell'anno 1989".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 535, e 15 gennaio 1988, n. 8,
ad eccezione dell'articolo 1.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigili: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 68 del 22 marzo 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 24 giugno 1988.