Legge Ordinaria n. 163 del 20/05/1988 (Pubblicata nella G. U del 23 maggio 1988 n. 119)
Disciplina transitoria delle attivita' istruttorie per i procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Le   disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  fino
all'entrata in vigore di  una  nuova  disciplina  costituzionale  dei
procedimenti  per  i  reati  di  cui  agli  articoli  90  e  96 della
Costituzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il testo degli articoli 90 e 96 della Costituzione e' il
          seguente:
             "Art.  90.  -  Il  Presidente  della  Repubblica  non e'
          responsabile degli atti compiuti nell'esercizio  delle  sue
          funzioni,  tranne  che  per alto tradimento o per attentato
          alla Costituzione.
             In  tali casi e' messo in stato di accusa dal Parlamento
          in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi  membri".
             "Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i
          Ministri sono posti in stato  d'accusa  dal  Parlamento  in
          seduta  comune per reati commessi nell'esercizio delle loro
          funzioni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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