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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano fino
all'entrata in vigore di una nuova disciplina costituzionale dei
procedimenti per i reati di cui agli articoli 90 e 96 della
Costituzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo degli articoli 90 e 96 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 90. - Il Presidente della Repubblica non e'
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato
alla Costituzione.
In tali casi e' messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri".
"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i
Ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in
seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni".