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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere
all'aumento di dollari USA correnti 95.156.888 della quota di
partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo
(B.A.S.), istituita dall'accordo ratificato e reso esecutivo con
legge 4 ottobre 1966, n. 907.
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AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
La legge n. 907/1966 reca il titolo: "Ratifica ed
esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca asiatica di
sviluppo adottato a Manila il 4 dicembre 1965".