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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere
all'aumento da 1.984.200.000 a 2.259.600.000 dollari USA, del peso e
del titolo in vigore al 1 luglio 1944, della quota di partecipazione
dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la
ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.), il cui statuto e' stato
approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
La legge 23 marzo 1947, n. 132, reca il seguente titolo:
"Partecipazione dell'Italia agli accordi sulla costituzione
del Fondo monetario internazionale e della Banca
internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo".