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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 febbraio 1985, n. 17, e' elevato a lire 102 miliardi per l'anno
finanziario 1987. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 32 miliardi per l'anno finanziario 1987, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo
32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (fondo incentivazione
personale finanze)".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 6 dell'art. 4 del D.L. n. 853/1984
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e
di imposte sul reddito e disposizioni relative
all'Amministrazione finanziaria) e dei precedenti commi 4 e
5 in esso richiamati e' il seguente:
"4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del
recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilita'
connesse con l'esercizio delle attivita' tributarie, con
particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di
controllo, e' attivato, attraverso la contrattazione
prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale
dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso
incentivante la produttivita' collegato alla
professionalita'.
5. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma
precedente saranno determinati:
a) i criteri di ripartizione del compenso fra i
diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e,
nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di
uffici differenziate secondo il risultato ottenuto,
nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi
di cui al comma precedente;
b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche
funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento
anche alla titolarita' degli uffici ed alle funzioni
ispettive;
c) i tempi e le modalita' per la erogazione del
compenso al personale.
6. Per le finalita' di cui ai precedenti commi 4 e 5 e'
annualmente iscritto nello stato di previsione del
Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario
1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza
potra' annualmente essere modificata in sede di legge di
approvazione del bilancio".
- Il comma 3 dell'art. 32 della legge n. 41/1986 (Legge
finanziaria 1986) eleva, dal 1 gennaio 1986, la dotazione
del fondo di cui sopra da 30 miliardi a 70 miliardi.