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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128,
recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1
aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
95 del 23 aprile 1988.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1:
L'art. 114 della legge n. 121/1981 (il testo aggiornato
della quale e' stato pubblicato nel suppl. ord. alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 10 gennaio
1987) prevede che "Fino a che non intervenga una disciplina
piu' generale della materia di cui al terzo comma
dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli
appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16
della presente legge non possono iscriversi ai partiti
politici".
Scaduto il termine di un anno dall'entrata in vigore
della legge (avvenuta il 25 aprile 1981) si e' provveduto
al mantenimento in vigore della disposizione di cui al
presente articolo mediante proroghe annuali: l'ultimo
differimento (fino al 25 aprile 1988), prima di quello
previsto nel decreto convertito dalla presente legge, e'
stato disposto con il D.L. 27 agosto 1987, n. 349,
convertito nella legge 23 ottobre 1987, n. 431.