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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, previa intesa
con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n.
84/643, n. 84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/322 del 12 giugno
1985, nonche', anche in deroga alla normativa vigente, alla direttiva
CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, concernenti norme sanitarie
sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne
e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali,
nel territorio degli Stati membri.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Le direttive CEE citate all'art. 1 hanno il seguente
titolo:
direttiva n. 84/463 che modifica le direttive 64/432 e
72/461 CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative
all'afta epizootica e alla malattia vescicolare dei suini
(in G.U. CEE n. L 339 del 27 dicembre 1984);
direttiva n. 84/645 recante modifica alla direttiva
80/217 CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta
contro la peste suina classica (in G.U. CEE n. L 339 del 27
dicembre 1984);
direttiva n. 85/322 che modifica la direttiva 72/461
CEE per quanto riguarda talune disposizioni relativa alla
peste suina classica e alla peste suina africana (in G.U.
CEE n. L 168 del 28 giugno 1985);
direttiva n. 80/1095 che fissa le condizioni per
rendere il territorio della Comunita' esente dalla peste
suina classica e mantenerlo tale (in G.U. CEE n. L 325 del
1 dicembre 1980).