Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennita' stabilita
dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' attribuita,
nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e
qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie
nonche' a quello previsto dalla legge 1 agosto 1962, n. 1206, e
dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, secondo le percentuali indicate
nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con
assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della legge 11
luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre
1982, n. 862, e successive modificazioni, come da ultimo determinato
dalla legge 12 aprile 1984, n. 65, e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta in ratei mensili,
con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa
per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste
negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di
sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
3. L'indennita' e' comunque corrisposta al personale di cui agli
articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 8
della legge 17 novembre 1978, n. 715.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 27/1981
(Provvidenze per il personale di magistratura) e' il
seguente:
"Art. 3. - Fino all'approvazione di una nuova disciplina
del trattamento economico del personale di cui alla legge 2
aprile 1979, n. 97, e' istituita, a favore dei magistrati
ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano
nello svolgimento della loro attivita', a decorrere dal 1
luglio 1980, una speciale indennita' non pensionabile, pari
a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili
con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di
aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o
facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per
qualsiasi causa.
L'indennita' di cui al primo comma non e' computabile
nella determinazione dell'indennita' prevista dall'art. 1
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa e' adeguata di
diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento
degli stipendi previsti dall'art. 2 nella misura
percentuale per questi ultimi stabilita.
Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni
giurisdizionali, l'indennita' e' corrisposta in misura pari
alla meta' di quella erogata agli altri magistrati.
Alla erogazione della indennita' si provvede nelle forme
previste dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039".
- La legge n. 1206/1962 e la legge n. 862/1982
riguardano rispettivamente il personale dell'ufficio
traduzioni dell'amministrazione centrale del Ministero di
grazia e giustizia ed il personale degli archivi notarili.
- Il testo dell'art. 168 della legge n. 312/1980 (Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e
militare dello Stato) e' il seguente:
"Art.168 (Compenso per il personale del Ministero di
grazia e giustizia). - In considerazione della eccezionale
situazione in cui versa l'Amministrazione giudiziaria per
le esigenze di normalizzazione dei servizi, e' autorizzata,
per un biennio a decorrere dal 1 giugno 1979, la
devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie e dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti
stranieri, nonche' a quello di altre amministrazioni dello
Stato che presti effettivo servizio presso la ragioneria
centrale del Ministero di grazia e giustizia, di un importo
corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro
straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1977, n. 422, e dell'art. 1 della legge 22 luglio
1978, n. 385.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito
il consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore
verra' ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione
giudiziaria, in relazione alle unita' di personale in
servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di
parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del
limite massimo per ciascun dipendente".
- Il testo dell'articolo unico della legge n. 862/1982,
relativa all'estensione al personale degli archivi notarili
delle disposizioni contenute nell'art. 168 della legge n.
312/1980 soprariportato, e' il seguente:
"Articolo unico. - Per le esigenze di normalizzazione
dei servizi ed in considerazione della eccezionale
situazione in cui versa l'Amministrazione degli archivi
notarili, e' autorizzata, dal 1 gennaio 1982 al 31 maggio
1983, la devoluzione a tutto il personale che presta
effettivo servizio nella predetta amministrazione di un
importo corrispondente a 226.000 ore di lavoro
straordinario per l'anno 1982, ed a 106.000 ore per l'anno
1983, in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1
e 2 del decreto del Presidente della Repubbblica 22 luglio
1977, n. 422, e dall'articolo 1 della legge 22 luglio
1978, n. 385.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito
il consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore
verra' ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione
degli archivi notarili, in relazione alle unita' di
personale in servizio ed al carico di lavoro con
l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza
in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.
Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in
complessive L. 926.000.000, si fara' fronte mediante
prelevamento dal fondo dei sopravanzi".
- La legge n. 65/1984 concerne l'"ulteriore proroga
delle disposizioni contenute nell'art. 168 della legge n.
312/1980" ed all'art. 1 cosi' dispone:
"Art. 1. - Le disposizioni dell'art. 168 della legge 11
luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6
giugno 1981, n. 284, convertito, con modificazioni, nella
legge 1 agosto 1981, n. 431, e con il decreto-legge 12
agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 ottobre 1983, n. 547, nonche' quelle previste
dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, anch'esse prorogate
con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito,
con modificazioni, nella legge 11 ottobe 1983, n. 547,
restano ulteriormente in vigore.
Il monte ore per il periodo dal 1 gennaio 1984 al 31
dicembre 1984 e' fissato in 7.640.000 ore, delle quali
240.000 per il personale degli archivi notarili".
- Il D.P.C.M. 13 aprile 1984 concerne il "Compenso
incentivante in attuazione dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante
norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed
altre categorie" ed all'art. 1 dispone:
"Art. 1 (Destinatari e misure). - A decorrere dal 1
gennaio 1984, al personale di cui all'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344,
nonche' al personale di cui all'articolo 26-quater della
legge 29 febbraio 1980, n. 33, in servizio presso le
amministrazioni dello Stato, e' corrisposto un compenso
incentivante la produttivita' nelle misure mensili lorde
stabilite, per ciascuna qualifica funzionale, nell'allegata
tabella in relazione alla effettiva prestazione giornaliera
di servizio.
Il compenso di cui al precedente comma compete anche ai
coadiutori degli uffici notificazione, esecuzione e
protesti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia
addetti ai servizi interni, nonche' al personale del lotto
di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e
successive modificazioni.
Il compenso non e' corrisposto al personale che, per
qualsiasi motivo, non presta servizio presso
l'amministrazione di appartenenza, fatta eccezione per il
personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo
1968, n. 249 e dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n.
715, e per quello assente per infermita' o infortunio
dipendente da causa di servizio.
Il compenso incentivante di cui al precedente primo
comma compete anche al personale pubblico dipendente che
sia distaccato, comandato o in posizione di fuori ruolo
nelle amministrazioni statali, presso le quali viene
erogato il compenso di cui innanzi. In tal caso il compenso
e' corrisposto dall'amministrazione presso cui il
dipendente presta servizio, con onere a carico degli
stanziamenti dei propri capitoli di spesa previsti in
bilancio.
Fatta salva l'opzione per il trattamento piu'
favorevole, il compenso non e' cumulabile con altri
analoghi emolumenti accessori allo stipendio e comunque
denominati, fruiti a carico dell'amministrazione di
appartenenza.
Le misure mensili indicate nell'allegata tabella vengono
corrisposte per non piu' di undici mesi all'anno,
globalmente considerati, anche se per frazioni di mese.
Tali misure sono ridotte di un ventiseiesimo per ogni
giornata lavorativa di assenza, se l'orario settimanale e'
articolato in sei giornate, e di un ventiduesimo se
l'orario settimanale e' articolato in cinque giornate".
- Il testo degli articoli 4 e 7 della legge n. 1204/1971
(Tutela delle lavoratrici madri) e' il seguente:
"Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre
mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici
sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato
stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali".
"Art. 7. - La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal
lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di
cui alla lettera c) dell'articolo 4 della presente legge,
per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di
sei mesi, durante il quale le sara' conservato il posto.
La lavoratrice ha diritto, altresi', ad assentarsi dal
lavoro durante le malattie del bambino di eta' inferiore a
tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono
computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla
gratifica natalizia".
- Il testo degli articoli 45 e 47 della legge n.
249/1968 (Delega al Governo per il riordinamento
dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento
delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle
retribuzioni dei dipendenti statali) e' il seguente:
"Art. 45. - I dipendenti civili delle amministrazioni
dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che
ricoprono cariche elettive in seno alle proprie
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la
competente organizzazione, collocati in aspettativa per
motivi sindacali".
"Art. 47. - I dipendenti civili delle amministrazioni di
cui al precedente articolo 45 che siano componenti degli
organi collegiali statutari delle varie organizzazioni
sindacali del personale civile dello Stato e che non siano
collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a
richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati,
salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di
servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola
per il tempo necessario per presenziare alle riunioni
dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale
attivita' sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna
organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa per
tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine
scolastico e per una durata media non superiore a tre
giorni al mese. A tal fine non si computano le assenze dal
servizio per la partecipazione a congressi e convegni
nazionali ovvero per la partecipazione a trattative
sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove
ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le
amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze
oltre i limiti predetti".
- L'art. 8 della legge n. 715/1978 (Copertura
finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica
concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai
dipendenti dello Stato) e' cosi' formulato:
"Art. 8. - Per i permessi sindacali retribuiti di cui
all'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e'
consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad
amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale
ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere
segnalati, oltreche' ai Ministeri interessati, anche alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione
avra' durata annuale, salva la possibilita' di sostituzione
per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo
ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.
I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su
base nazionale".