Legge Ordinaria n. 235 del 20/06/1988 (Pubblicata nella G. U del 29 giugno 1988 n. 151)
Abrogazione del terzo comma dell'articolo 10, dell'articolo 11 e dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il terzo comma dell'articolo 10, l'articolo 11 e l'ultimo comma
dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sono abrogati.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 20 giugno 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MANNINO, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
                              __________
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  abrogate  e  della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             Il testo delle disposizioni abrogate e' il seguente:
             "  Art.  10, terzo comma. - L'accordo intervenuto tra le
          parti e' pubblicato a  cura  del  comitato  sul  Bollettino
          ufficiale della regione o delle province autonome di Trento
          e Bolzano ed e' vincolante per le parti contraenti ".
             "  Art.  11  (come modificato dall'art. 2 della legge 19
          marzo 1980, n. 77). - Qualora non intervenga tra  le  parti
          l'accordo   di   cui   all'art.   10  entro  trenta  giorni
          dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del  latte  alla
          produzione  e' determinato, secondo i criteri fissati dalla
          presente legge, da una commissione cosi' composta:
              1) il titolare del competente organo regionale o un suo
          delegato con funzioni di presidente;
              2)  cinque  rappresentanti dei produttori del latte, di
          cui quattro  in  rappresentanza  dei  coltivatori  diretti,
          designati  dalle  organizzazioni  di categoria maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale tramite  le  rispettive
          sezioni regionali;
              3)     due     rappresentanti     delle     cooperative
          lattiero-casearie,    designati    dalle     organizzazioni
          cooperativistiche nazionali riconosciute;
              4)    quattro   rappresentanti   delle   industrie   di
          trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al
          precedente n. 2);
              5)   un   rappresentante   delle  centrali  del  latte,
          designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;
              6)  due esperti in materia lattiero-casearia, designati
          uno dalle organizzazioni di cui al precedente numero 2)  ed
          uno da quelle di cui ai numeri 4) e 5).
             Qualora  la  fissazione  del  prezzo  interessi una zona
          ricadente nel territorio di piu' regioni e'  competente  la
          commissione  della  regione nel cui territorio si determina
          la maggiore produzione rispetto alla zona.
             La  commissione  e'  nominata con decreto del presidente
          della regione entro trenta giorni dalla  scadenza  di  ogni
          annata  agraria  e  deve assumere le proprie determinazioni
          entro trenta giorni da quello in cui e'  stata  formalmente
          investita della questione.
             La  decisione  della  commissione e' presa a maggioranza
          dei voti ed e' vincolante tra le parti immediatamente  dopo
          la  pubblicazione  nel Bollettino ufficiale della regione o
          delle province autonome di Trento e Bolzano.
             La commissione ha sede presso la camera di commercio del
          capoluogo di regione, dove viene convocata  dal  presidente
          della commissione stessa".
             " Art. 12, ultimo comma. - Qualora non intervenga tra le
          parti un accordo si applica l'art. 11".
 
                                 ______________
 

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