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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture e
del personale in servizio, ai convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali possono essere ammessi anche studenti provenienti da
scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da
quelli cui i convitti stessi sono annessi, purche' cio' non comporti
modifiche alla consistenza organica del personale in servizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI