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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale
del personale dipendente dai Ministeri
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli
articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati,
anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori
aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale
che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n.
312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed
il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una
effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno
nove anni e sei mesi.
2. Nella nona qualifica sono, altresi', inquadrati gli appartenenti
alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio
di attivita' tecnico-professionali per le quali e' richiesto il
possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di
abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla
data di assunzione, con almeno cinque anni di effettivo servizio
nell'esercizio della predetta attivita'.
3. Ai soli fini dell'inquadramento di cui al comma precedente, per
le attivita' tecnico-professionali per le quali non e' prevista
l'abilitazione professionale, il possesso del requisito della
frequenza di un anno di specializzazione a livello universitario
richiesto dai relativi bandi di concorso e' equiparato al titolo di
abilitazione professionale.
4. Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori,
appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti
o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a
qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo
esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio
e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato
in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e
31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di
effettivo servizio nell'esercizio delle predette attivita', nonche'
il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili
professionali da ascrivere alla nona qualifica.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 20, 21 e 22 del D P.R. n.
266/1987, recante norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il
comparto del personale dipendente dai Ministeri, e' il
seguente:
"Art. 20 (Nona qualifica funzionale). - 1. Il personale
appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita
dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986,
n. 78, espleta le seguenti funzioni:
a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o
impedimento;
b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione
del dirigente titolare;
c) collaborazione diretta alla attivita' di direzione
espletata dal dirigente;
d) direzione di uffici, istituti o servizi di
particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole
complessita' non riservati a qualifiche dirigenziali;
e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca
altamente qualificata, richiedenti capacita' professionali
di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico
o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel
settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio
della professione, ovvero da specializzazione
post-universitaria;
f) attivita' ispettive di particolare importanza,
anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attivita'
programmate, in funzione del conseguimento dei risultati e
verifica degli stessi".
"Art. 21 (Dotazioni organiche). - 1. In sede di prima
applicazione del presente decreto, con decreto del Ministro
competente, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, saranno determinate le dotazioni
organiche della nona qualifica funzionale, per ciascuna
amministrazione e per ogni singolo ruolo, in numero pari
alla meta' della dotazione organica dell'ottava qualifica
funzionale alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Con lo stesso provvedimento, in attesa della legge
sulle dotazioni organiche di personale di ogni singola
amministrazione di cui all'art. 5 della legge 11 luglio
1980, n. 312, deve essere dichiarato indisponibile, nelle
dotazioni organiche della settima ed ottava qualifica
funzionale, un numero di posti pari, rispettivamente, alla
meta' di quelli costituenti la dotazione della nona
qualifica funzionale.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nell'ambito delle declaratorie di cui
all'art. 20 ed in relazione alle attivita' di istituto, si
fara' luogo, con la procedura di cui al comma 3 dell'art.
26, all'individuazione dei profili professionali e dei
relativi contenuti della nuova qualifica funzionale,
prevedendo, ove occorra, anche le eventuali variazioni di
quelli appartenenti alla settima ed ottava qualifica
funzionale definiti con il decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219".
"Art. 22 (Stipendio). - 1. Lo stipendio tabellare del
personale appartenente alla nona qualifica funzionale e'
determinato, a decorrere dal 1 gennaio 1988, nella misura
pari a lire dodicimilionitrecentomila".
- La legge n. 1483/1962 concerne: "Autorizzazione ad
assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo
dell'energia nucleare, e istituzione presso il Ministero
della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto
e per l'energia nucleare".
- Il testo degli articoli 30 e 31 della legge n.
312/1980, e' il seguente:
"Art. 30 (Personale del ruolo speciale ad esaurimento e
non di ruolo). - Ai fini dell'inquadramento nelle
qualifiche funzionali del personale del ruolo speciale ad
esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600,
ferme restando le altre disposizioni della presente legge,
si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre anni,
risultanti da atti formali. A tali fini sara' adottato
apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli
interessati nelle qualifiche seconda, quarta, sesta e
settima a seconda che le mansioni relative si riferiscano a
quelle delle carriere, rispettivamente, ausiliarie,
esecutive, di concetto e direttive.
E' soppresso l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1960,
n. 1600".
Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni
dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda,
terza e quarta, previste dalla tabella I allegata al regio
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive
modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non
di ruolo corrisponenti a quelle previste per gli operai di
ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive
modificazioni, e' corrisposto, a decorrere dal 1 luglio
1978, lo stipendio iniziale previsto dall'articolo 24 della
presente legge, rispettivamente per le qualifiche settima,
sesta, quarta e seconda.
Lo stipendio del personale di cui al precedente comma e'
soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.
Al predetto personale non di ruolo provvisto al 1
luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, di un
trattamento complessivo, determinato ai sensi del primo
comma dell'articolo 25 della presente legge, di importo
superiore allo stipendio iniziale del livello di
riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici
necessari per assicurare uno stipendio pari o
immediatamente superiore a quello stesso importo.
Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non
di ruolo si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio
1966, n. 32, riducendo a meta' l'anzianita' di servizio
richiesta e confermando lo stipendio iniziale del livello
di riferimento. Detta riduzione non potra' comunque
retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1
gennaio 1978 agli effetti giuridici e a data anteriore al
1 luglio 1978 agli effetti economici".
"Art. 31 (Personale assunto ai sensi di disposizioni
speciali). Il sottoelencato personale civile assunto dalle
amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a
fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile 1979
ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad
eccezione del limite di eta' e del titolo di studio, e'
collocato, a domanda da presentare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e
previo parere favorevole del consiglio di amministrazione,
nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla
tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937,
n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, o in
categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle
previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961,
n. 90, e successive modificazioni, a seconda delle
mansioni per le quali e' avvenuta l'assunzione o la
conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal
1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva,
del trattamento economico previsto per le categorie stesse
dal precedente articolo 30.
Presidenza del Consiglio dei Ministri:
personale assunto con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1967, regolarmente
retribuito a carico del bilancio dello Stato;
personale retribuito a presentazione di fattura,
utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo
direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario
dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica.
Ministero di grazia e giustizia:
personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n.
103;
dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi
dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533;
traduttori-interpreti incaricati ai sensi della legge
14 luglio 1967, n. 568.
Ministero della difesa:
personale assunto con contratto ai sensi della legge 29
settembre 1962, n. 1483;
personale assunto a contratto per le esigenze degli
addetti militari all'estero ai sensi degli articoli 10 e 11
della legge 27 dicembre 1973, n. 838.
Ministero degli affari esteri:
personale assunto con contratto ai sensi degli articoli
11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569. In
relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo di
tale personale non si applica il penultimo comma del
presente articolo;
traduttori ed interpreti di cui all'art. 24, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18;
personale "utilizzato" presso il dipartimento per la
cooperazione allo sviluppo per esigenze connesse
all'attuazione di iniziative sovvenzionate ai sensi
dell'articolo 5, lettera i), della legge 15 dicembre 1971,
n. 1222;
personale utilizzato presso gli uffici
dell'amministrazione centrale retribuito ai sensi
dell'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
personale di cui alla lettera e) dell'articolo 17 della
legge 9 febbraio 1979, n. 38, in servizio presso il
dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.
Ministero delle finanze:
personale incaricato ai sensi dell'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n.
103.
Ministero dei lavori pubblici:
personale assunto con contratto ai sensi dell'articolo
5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, e degli articoli 5
e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 1186.
Ministero dei trasporti:
personale assunto con contratto a termine ai sensi
dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825.
Ministero del bilancio e della programmazione economica:
personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428,
convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato:
personale della segreteria del Comitato
interministeriale prezzi che svolge prestazioni di stabile
collaborazione con le mansioni:
ispettive, ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre
1947, n. 896;
di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuito a
presentazione di fattura.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
collocatori a contratto ai sensi degli articoli 4 e 5
della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive
modificazioni.
Per il personale a contratto in servizio al Ministero
del bilancio e della programmazione economica, ai fini
della determinazione dello stipendio spettante nella
categoria di inquadramento, si ha riguardo alla
retribuzione annua percepita al 1 luglio 1978 diminuita di
un tredicesimo nonche' della somma pari all'ammontare annuo
in vigore a quella data dell'indennita' integrativa
speciale che, a partire dalla medesima data, e' corrisposta
allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio.
Per il personale assunto ai sensi della legge 29
settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni ed
integrazioni, degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17
luglio 1970, n. 569, dell'articolo 17 della legge 9
febbraio 1979, n. 38, degli articoli 10 e 11 della legge 27
dicembre 1973, n. 838, dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186,
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013,
degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e
successive modificazioni, dell'articolo 3 del decreto-legge
24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto
1973, n. 497, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973,
n. 825, il servizio prestato anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge e' considerato
servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento
in ruolo. Tale inquadramento non potra' comunque avere
decorrenza giuridica ed economica anteriore,
rispettivamente, al 1 gennaio 1978 e al 1 luglio 1978.
Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto
ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio
1970, n. 569, inquadrato nelle categorie del personale non
di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, potra' continuare a
prestare servizio all'estero occupando posti di
cancelliere, assistente commerciale, coadiutore, commesso o
autista a seconda se di concetto, esecutivo o ausiliario.
In relazione al collocamento nelle categorie non di
ruolo del personale di cui al presente articolo, sono
ridotti di altrettante unita' i contingenti dello stesso
personale previsti dalle norme che ne hanno consentito
l'assunzione.
Nei confronti del predetto personale si applica
l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con
riduzione alla meta' dell'anzianita' di servizio richiesta
per l'inquadramento che compete nella posizione iniziale
della qualifica di riferimento".