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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, cosi' come modificato
dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1980, n. 426, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1988, n. 41, e' sostituito dal
quadro A allegato alla presente legge.
2. La dotazione organica del personale della carriera direttiva,
determinata dalla tabella A allegata alla legge 14 marzo 1968, n.
157, e successivamente modificata con decreto del Presidente della
Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, legge 11 agosto 1973, n. 533, e
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, e'
ridotta da 3.934 unita' a 3.932 unita'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- Il D P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo".
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 426/1980
(Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della
giustizia), e' il seguente:
"Art. 6. - Il quadro A della tabella IV annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e' sostituito dal quadro A allegato alla presente
legge.
Per la determinazione degli uffici giudiziari di
particolare importanza, alle cui cancellerie o segreterie
devono essere preposti primi dirigenti, si provvede in
conformita' dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n.
430".
- Il D P.R. n. 41/1988 reca: "Modificazione alla
dotazione organica della carriera direttiva delle
cancellerie e delle segreterie giudiziarie".
Note all'art. 1, comma 2:
- La legge n. 157/1988 reca: "Revisione degli organici
del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e
modifiche della tabella A allegata alla legge 17 febbraio
1958, n. 59".
- Il D P.R. n. 319/1972 reca: "Riordinamento delle ex
carriere speciali".
- La legge n. 533/1973 reca: "Disciplina delle
controversie individuali di lavoro e delle controversie in
materia di previdenza e di assistenza obbligatorie".
- Il D P.R. n. 306/1973 reca: "Modificazione alla
dotazione organica del personale della carriera direttiva
delle cancellerie e segreterie giudiziarie".