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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Delegificazione
1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30,
recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto
ai servizi pubblici di trasporto, e' abrogata e la disciplina della
materia e' rimessa alla contrattazione nazionale di categoria.
2. Dalla stessa data le disposizioni contenute nel regolamento
allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le
norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale
regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale
di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai
contratti collettivi.
3. Tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del
personale inidoneo e gli avanzamenti e le promozioni adottati ai
sensi dell'articolo 9 della legge 1 febbraio 1978, n. 30, ovvero
vigenti in forza del citato regolamento allegato A al regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148, le eventuali contrattazioni aziendali e/o
individuali adottate nella materia, nonche' le deliberazioni aventi
ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico
servizio di trasporto, cessano di avere efficacia al novantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'allegato A al R.D. n. 148/1931 riporta il regolamento
contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in
regime di concessione.
- Il testo dell'art. 9 della legge 1 febbraio 1978, n.
30, e' il seguente:
"Art. 9 (Principi per la formazione dei regolamenti
aziendali per gli avanzamenti e promozioni). - Fermo
restando quanto disposto dalle note esplicative alle
tabelle di inquadramento i regolamenti aziendali per gli
avanzamenti e le promozioni in atto alla data di entrata in
vigore della presente legge e quelli che saranno
successivamente stabiliti, previsti dall'articolo 15 del
regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n.
148, devono uniformarsi ai seguenti principi e criteri
generali:
anzianita' congiunta al non demerito;
merito comparativo congiunto all'anzianita';
concorso o prova selettiva e/o attitudinale.
In ogni caso, le promozioni e gli avanzamenti verranno
effettuati nei limiti del quantitativo di personale
determinato in organico per ciascuna qualifica o gruppo di
qualifiche dall'ente competente ai sensi del quinto comma
dell'art. 4.
Si procedera' esclusivamente mediante concorso prova
selettiva e/o prova attitudinale per l'accesso a livello di
qualifica superiore o di pari livello che comporti un
mutamento sostanziale di mansioni o un cambiamento del
settore di inquadramento, nonche' in tutti i casi nei quali
il concorso o la prova selettiva e/o attitudinale siano
stabiliti nelle note esplicative di cui alle allegate
tabelle e comunque, anche in sede di prima applicazione,
per l'accesso al livello 3 e, per le aziende di tipo A, per
l'accesso anche al livello 2.
Parimenti dovranno essere effettuati concorsi o prove
selettive e/o attitudinali per l'accesso a qualifiche di
pari livello o di livello superiore che comportino per il
personale viaggiante mansioni di graduato e per il
personale operaio compiti e responsabilita' di comando di
uomini".