Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai sensi della presente legge:
a) il termine "convenzione" indica la "convenzione per
l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo
internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929", resa
esecutiva con la legge 19 maggio 1932, n. 841;
b) il termine "protocollo" indica il "protocollo che apporta
modifiche alla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per
l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo
internazionale, firmato a l'Aja il 28 settembre 1955", reso esecutivo
con legge 3 dicembre 1962, n. 1832;
c) per "trasporto aereo internazionale" si intende quello
definito dall'articolo 1 della convenzione come modificato
dall'articolo 1 del protocollo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.