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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del
regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della
Comunita' economica europea, allo scopo di realizzare il riposo
biologico e l'adattamento della capacita' di produzione del naviglio
peschereccio all'effettiva disponibilita' delle risorse ittiche
pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima
con reti a strascico o con reti volanti sono obbligate a sospendere
l'attivita' di pesca in periodi stabiliti con decreto del Ministro
della marina mercantile di cui all'articolo 4.
2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1 il
Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere per gli
anni 1988-1989-1990 alle imprese di pesca un premio il cui ammontare
e' quello fissato dal regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986,
per le navi con i requisiti previsti nel regolamento stesso,
commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/lire, nella
misura determinata annualmente dalla Comunita' economica europea.
3. Per le navi che non rientrano tra quelle previste dal suddetto
regolamento n. 4028, l'ammontare del contributo e' stabilito con
decreto del Ministro della marina mercantile nei seguenti limiti
massimi:
a) Navi inferiori a 18 metri:
Navi Navi
aventi meno aventi piu'
Stazza di 10 anni di 10 anni
(tonnellate (lire giorna- (lire giorna
stazza lorda) liere) liere)
-- -- -
Fino a meno di 20 . . . . . 135.000 110.000
Da 20 a meno di 50 . . . . 244.000 200.000
Da 50 a meno di 70 . . . . 310.000 232.000
4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi
abilitate alla pesca oltre gli stretti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 41/1982 reca il "Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".
- Il regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18
dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il
miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore
della pesca e dell'acquacoltura, e' stato pubblicato nella
"Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 376 del
31 dicembre 1986.