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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti
in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
" Art. 1 (Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel
comparto delle calamita' naturali). - 1. Per l'anno 1988 i
trasferimenti di risorse dal Fondo di cui all'articolo 3 della legge
14 maggio 1981, n. 219, sulle apposite contabilita' speciali aperte
presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dei
comuni, sono disposti solo se la giacenza di fondi su dette
contabilita' speciali sia inferiore al 30 per cento dell'insieme
delle quote assegnate dal CIPE per l'anno 1988.
2. Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti a carico del bilancio
dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalita'
indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, possono essere disposti solo se le giacenze dei fondi sulle
contabilita' speciali risultino inferiori al 30 per cento delle
rispettive autorizzazioni disposte per l'anno 1988.
3. In caso di tardiva assegnazione dei fondi che comprometta la
continuita' e la correntezza degli interventi, gli enti locali
interessati sono autorizzati a prelevare dalle rispettive
contabilita' speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilita'
esistenti sulle contabilita' stesse.
4. I comuni possono effettuare trasferimenti di risorse dalle
contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
provinciale sulle aperture di credito, di cui all'articolo 15 della
citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, sempre che
l'importo delle giacenze sulle predette aperture di credito non
superi la quota del 10 per cento dell'ammontare delle aperture di
credito in essere. A costituire le giacenze di cui al presente comma
concorrono i saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi
sulle aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle
anticipazioni. Le aperture di credito predette sono utilizzate
indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo.
5. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la
ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliari di cui
all'articolo 15 della richiamata legge n. 219 del 1981, e successive
modificazioni, ha luogo:
a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato
dal sindaco;
b) in ragione dell'80 per cento dell'importo concesso in base a
stati di avanzamento, corredati da copia autentica delle prescritte
fatture;
c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo concesso dopo
l'ultimazione dei lavori, a presentazione dello stato finale
corredato da copia delle prescritte fatture e della documentazione
amministrativo-contabile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28
febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni; nelle stesse misure e
sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da
parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1 ottobre
1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il 5 per cento di cui alla lettera c) del comma 5 e' riservato
per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di
progettazione e direzione dei lavori.
7. Ulteriori assegnazioni ai fini di cui all'articolo 84 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono disposte dal Ministro del tesoro su documentata richiesta da
parte degli uffici competenti, nella misura necessaria per assicurare
la continuita' degli interventi.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accertera'
preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la
ricostruzione e la compatibilita' degli interventi per lo sviluppo
con quelli previsti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, e dalla
legislazione ordinaria, definisce il programma degli interventi
residuali da effettuare ai sensi della citata legge n. 219 del 1981,
e successive modificazioni, individuando il relativo fabbisogno
finanziario.
9. In deroga ad ogni altra diversa disposizione per tutti i lavori
pubblici da appaltarsi o da affidarsi da parte dello Stato, delle
regioni, degli enti locali o di ogni altro ente pubblico, l'importo
massimo concedibile, per anticipazioni, e' fissato nella misura del
15 per cento del prezzo contrattuale. L'anticipazione e' corrisposta
previa dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto concreto
inizio dei lavori medesimi. Sono in ogni modo fatte salve le
modalita' di anticipazione eventualmente diverse, previste nei
contratti gia' stipulati dall'ente appaltante in data anteriore
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
10. Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali
per la gestione degli interventi previsti dalla richiamata legge n.
219 del 1981 e da altre successive disposizioni concernenti
interventi a favore di zone colpite da calamita' naturali, sulle
somme giacenti, sulle contabilita' speciali aperte allo stesso titolo
presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' sugli
ordinativi tratti sulle medesime contabilita' speciali, non sono
ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti
derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi
finalizzati previsti dalle leggi anzidette.
11. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati
agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa
ne' determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle
giacenze delle predette contabilita' speciali.
12. Gli atti eventualmente compiuti in violazione della presente
norma sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal
giudice".
All'articolo 2, nel comma 4 sono premesse le parole:
"Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2"; le parole: "degli istituti
di credito speciale" sono sostituite dalle seguenti:
"del CREDIOP, emessi in relazione alle operazioni di cui ai commi 1,
2 e 3".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Norme per il riconoscimento della invalidita' civile). 1.
Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' di cui
alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n.
118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e
successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni
mediche per le pensioni di guerra - che assumono la denominazione
"commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di
invalidita' civile" - di cui all'articolo 105 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda
presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
modificazioni, dovra' contenere la dicitura: 'Persona impossibilitata
a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore' oppure
'Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita'. Le commissioni esaminano le
domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate,
dando la precedenza a quelle relative alle piu' gravi forme di
invalidita' e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono
avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di
quelle della Sanita' militare. Le commissioni, effettuata
l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di
visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla
competente prefettura, la quale provvede alla definizione della
pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal
comma 1 e' ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in
carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il
Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore -
che assume la denominazione 'commissione medica superiore e di
invalidita' civile' - di cui all'articolo 106 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la
commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del
Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanita' militare.
Avverso la decisione del ricorso e' ammessa la tutela giurisdizionale
dinanzi al giudice ordinario.
3. La commissione medica superiore e di invalidita' civile e le
commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di
invalidita' civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario
in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti,
dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e
dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti
subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi
appartenenti alle rispettive categorie.
4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata puo'
farsi assistere dal medico di fiducia.
5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito
in duecentoventi unita' per le commissioni mediche per le pensioni di
guerra e in centodieci unita' per la commissione medica superiore
dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834, e' aumentato, rispettivamente, fino a
cinquecento unita' e fino a duecento unita'. A tal fine e'
autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai
competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del
tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto
sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a
quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo
da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i
limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte
delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica
superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici
delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con
i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalita'
stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al
predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle
economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente
articolo.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere
dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5.
Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la
precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle piu'
gravi forme di invalidita'. Le domande giacenti presso le unita'
sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data
predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle
commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni
mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile
si considerano validamente costituite e possono operare anche in
assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati
dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle
commissioni di cui al comma 5, il personale delle unita' sanitarie
locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, svolge tale attivita' nelle commissioni di
prima istanza, puo' essere comandato presso le commissioni istituite
con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni
ricoperte nelle unita' sanitarie locali di appartenenza.
8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al
comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente
decreto, come modificato dalla legge di conversione.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri
dell'interno e della sanita', sono emanate le norme di coordinamento
per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e
le modalita' per verificare la permanenza nel beneficiario del
possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione,
assegno od indennita' previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per
disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con
decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme
precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro da'
comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di
responsabilita'".
All'articolo 4:
nel comma 1 sono premesse le parole: "A decorrere dal periodo di
paga in corso al 1 giugno 1988,";
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. La disposizione recata nel secondo comma, numero 3), del
testo sostitutivo di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile
sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione
del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori.
2-ter. Restano validi e conservano la loro efficacia i versamenti
contributivi effettuati prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, trova applicazione con
riferimento ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del
presente decreto da imprese artigiane e dalle imprese ubicate nei
territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218".
All'articolo 6, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. All'articolo 4, comma 3- ter, del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 154, dopo le parole: 'All'articolo 17, comma 1, del suddetto
testo unico' sono aggiunte le seguenti: 'con effetto dal 17 luglio
1986,'".
L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Modifica della misura della tassa di concessione
governativa per la iscrizione nel registro delle imprese e di quella
annuale). - 1. La tassa di concessione governativa per la iscrizione
delle societa' nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai
commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17, e' stabilita nella misura di lire 9 milioni per
le societa' con capitale da lire 200 milioni a lire 499 milioni; lire
18 milioni per le societa' con capitale da lire 500 milioni a lire
999 milioni; lire 30 milioni per le societa' con capitale da lire
1.000 milioni a lire 4.999 milioni; lire 60 milioni per le societa'
con capitale da lire 5.000 milioni a lire 9.999 milioni; lire 120
milioni per le societa' con capitale oltre 10.000 milioni; lire 2
milioni e 500 mila per le societa' a responsabilita' limitata e lire
500 mila per le societa' di altro tipo. I versamenti effettuati nel
periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1988 e la data di entrata in
vigore del presente decreto devono essere integrati entro il 30
giugno 1988 in misura pari alla differenza tra gli importi stabiliti
con il presente articolo e quelli gia' pagati.
2. Dei maggiori o dei minori versamenti, rispetto a quanto dovuto
in base al comma 1 per l'anno 1988, effettuati nel periodo
intercorrente tra il 1 gennaio 1988 ed il 30 giugno 1988, si dovra'
tener conto per il computo dei versamenti da effettuare per l'anno
1989 che, pertanto, dovranno essere integrati di quanto ancora dovuto
o ridotti dell'eccedenza pagata per il 1988.
3. La tassa annuale di cui al comma 1 non e' dovuta dalle societa'
dichiarate fallite, dalle societa' ammesse alla procedura di
concordato preventivo e dalle societa' delle quali sia stata disposta
la liquidazione coatta amministrativa a partire dall'esercizio
finanziario successivo a quello nel quale e' tato adottato il
provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di
ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo
di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale di
cui al comma 1 non e' dovuta dalle societa' poste in liquidazione a
partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui la
societa' e' stata posta in liquidazione.
4. Entro il 31 luglio di ogni anno le societa' devono depositare
nelle cancellerie presso le quali sono iscritte l'attestazione
dell'avvenuto versamento della tassa annuale di cui sopra, in
originale o copia autenticata, ed in esenzione da bollo, tributi ed
oneri previdenziali.
5. Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni
per il caso di omissione o ritardo nel versamento della tassa, il
semplice ritardo nel deposito previsto dal comma 4 e' punito con la
sanzione amministrativa di lire centomila.
6. Il mancato deposito nei termini dell'attestazione suddetta non
sospende l'iscrizione e le certificazioni inerenti la pubblicita'
degli atti societari.
7. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n.
17, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: ' f-bis) della tassa
di concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel
registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo
periodo, e 19 dell'articolo 3 del presente decreto-legge'".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
125 del 30 maggio 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 30 agosto 1988.