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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981,
n. 453, gia' prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1986, n. 926, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 1989.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 453/1981 (Rinnovo
della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16
maggio 1978, n. 196, gia' rinnovata con legge 6 dicembre
1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta
delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e'
il seguente:
"Art. 2. - Il Governo e' altresi' delegato ad emanare,
entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per
completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione
Valle d'Aosta in materia di industria e commercio,
previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana
e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e
comunali, nonche' ogni altra materia o parte di materia per
le quali non si e' ancora provveduto e che ad essa spetti
in forza dello statuto speciale, nonche' la delega di
ulteriori funzioni gia' attribuite alle regioni a statuto
speciale.
Il trasferimento deve avvenire per settori organici di
materia ".